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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25355/2026

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della Corte di appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia diCandreva [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Udine, con sentenza del 10/01/2023, ha disposto la confisca,ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., di una serie di beni di [OSCURATO:PERSONA],condannato per il reato di cui all’art. 319 cod. pen.

La Corte di appello di Triesteha disposto la revoca di detta confisca, limitatamente a taluni beni; la relativasentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal solo imputato.Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello ha rigettato l’istanza direstituzione avanzata nell’interesse dell’imputato di beni immobili e diun’autovettura, non più oggetto di confisca in esito alla sentenza di secondogrado.2.

Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione idifensori di [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.2.1.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 240-biscod. pen., 597, 624, 648 e 650 cod. proc. pen.Nella prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbe erroneamenteritenuto che sulla revoca della confisca dei beni oggetto della richiesta direstituzione non si sia formato il giudicato parziale.Il ricorso dell’imputato, infatti, non poteva che avere ad oggetto statuizionidiverse da quelle a lui favorevoli, e, quindi, per quanto attiene al profilo ablatorio,la confisca di altri beni, diversi da quelli per i quali era intervenuta la revoca.Poiché, dunque, la revoca della confisca non era stata investita dal ricorsodell’imputato, su di essa si era formato il giudicato parziale.2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 179,526, 666 cod. proc. pen. per la violazione del contraddittorio nella formazione dellaprova, in quanto l'ordinanza della Corte di appello ha illegittimamente utilizzato,ai fini della deliberazione, informazioni tratte da fonti aperte, acquisite in cameradi consiglio (sentenza della Sesta Sezione, n. 41483/2026), così utilizzando unelemento conoscitivo, ritenuto decisivo, diverso da quelli legittimamente acquisitinel contraddittorio tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va, per priorità logica, affrontato innanzi tutto il secondo motivo diricorso.La Corte di appello, investita in sede esecutiva della richiesta di restituzionedi taluni beni, ha utilizzato, ai fini della decisione, la sentenza emessa da questaCorte sul ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di appello -che quellarestituzione aveva disposto-, acquisita mediante consultazione del sitoistituzionale della Cassazione.Va, sul punto, premesso che sono inutilizzabili a fini di prova le fonti aperteindefinite, ossia le notizie, prive di alcun riferimento alla loro provenienza,acquisibili dalla rete internet, posto che altrimenti si rischierebbe di far transitarenel processo, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 187 e 194 cod. proc.pen., informazioni generiche, rientranti, lato sensu, nell'ambito delle voci correntie delle tesi personali (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, Filippone, Rv. 287971).La sentenza reperita mediante consultazione del sito della Corte di cassazione,in quanto documento ufficiale, di cui è chiaramente individuabile la provenienza edi cui è certa la genuinità, è quindi, in sé, acquisibile.Secondo la difesa tale acquisizione sarebbe, però, lesiva del diritto di difesa,in quanto non avvenuta nel contraddittorio tra le parti.Questa prospettazione non è condivisibile.La sentenza di questa Corte è stata acquisita al fine di accertare lo stato delprocedimento.

In questa prospettiva, la sua acquisizione non integra un'attivitàistruttoria soggetta alle ordinarie regole del contraddittorio, ma costituisceun'attività ricognitiva, funzionale alla verifica di presupposti processuali, quali laformazione del giudicato parziale.Con essa non è stato introdotto materiale probatorio nuovo, sul qualeinstaurare un effettivo confronto dialettico tra le parti, ma si è preso atto di datiprocessuali obiettivi, attinenti all’esito del procedimento.Da ciò consegue che il richiamo al contraddittorio non è pertinente.Il contraddittorio, infatti, è destinato a esplicarsi nella formazione enell'acquisizione del materiale probatorio rilevante ai fini dell'accertamento delfatto e della decisione, non anche nelle attività meramente ricognitive dello statodel processo, rispetto alle quali non residua alcuno spazio per un'effettiva dialetticatra le parti.Ne deriva che il secondo motivo di ricorso è infondato.2.

Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato.Secondo l’ordinanza impugnata, sulla revoca della confisca non si sarebbeformato il giudicato parziale.

Infatti, al momento della proposizione del ricorso inexecutivis avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di restituzione, lasentenza di secondo grado era stata impugnata dall’imputato e, come accertatomediante acquisizione della relativa sentenza di legittimità, il ricorso era stato inparte accolto, con annullamento della sentenza di appello limitatamente ai puntirelativi all'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen. e alla confisca.Pertanto, su tale punto non si sarebbe formato il giudicato parziale.2.1.

Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, occorredistinguere tra giudicato parziale e preclusione processuale.La preclusione processuale è correlata all’effetto devolutivo delleimpugnazioni e al principio della disponibilità del processo nella fase delleimpugnazioni stesse (artt. 597 cod. proc. pen.).La preclusione opera esclusivamente all'interno del processo e serve a rendereincontrovertibile la risoluzione di una questione, impedendone la riproposizione,qualora non sia stata dedotta con il mezzo di gravame stabilito, mentre il giudicatoparziale è idoneo a svilupparsi oltre il processo.La rigidità dell’effetto devolutivo è intaccata dai soli poteri ufficiosi conferiti algiudice d'appello dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. e dalla possibilitàdella Corte di Cassazione di affrontare questioni rilevabili di ufficio in ogni stato egrado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado diappello (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.).Il fondamento normativo del giudicato parziale, o progressivo, è, invece, laprevisione dell'art. 624 cod. proc. pen secondo cui «se l'annullamento non èpronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosagiudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».Il giudicato progressivo può riguardare sia le ipotesi in cui la pronuncia diannullamento ha ad oggetto uno o più capi d'imputazione, sia l'ipotesi in cui lastessa decisione interviene in relazione ad uno o più punti concernenti una singolaaccusa, perché sia nell'uno che nell'altro caso l'irrevocabilità della decisionerappresenta l'effetto conseguente all'esaurimento del giudizio.Le Sezioni unite hanno precisato che la sentenza di annullamento parzialepronunciata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte ledisposizioni contenute nella sentenza impugnata e non comprese in quelleannullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale.

In altritermini, anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapportoprocessuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensìprogressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parzialeviene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputatiovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronunciaha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capod'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazionea tutte le disposizioni non annullate né a queste inscindibilmente connesse.Con il termine "parti della sentenza" l'art. 624 cod. proc. pen. ha inteso fareriferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettualee, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad undeterminato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessacontestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche inrelazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile,acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto(Sez.

U, n. 373 del 23/11/1990, PG in proc Agnese, Rv. 186165 – 01).Secondo la medesima sentenza, il giudicato parziale non comporta, di per sé,l’eseguibilità della decisione, poiché l’irrevocabilità della sentenza, consideratanella dinamica del rapporto processuale, resta un profilo distinto dalla possibilitàdi attuare le statuizioni definitive in essa contenute.La definitività va, piuttosto, posta in relazione alla «formazione di un vero eproprio titolo esecutivo, e quindi alla materiale e giuridica possibilitàdell'esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto», laddovel'irrevocabilità è «conseguente all'esaurimento del giudizio e prescinde dallaconcreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato».Sulla stessa linea si è posta Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, Rv.280261 – 01, secondo cui in caso di annullamento parziale della sentenza dicondanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principaleirrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale conquelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosagiudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione allecircostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata allastregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nelgiudizio di rinvio.La definitività, e la conseguente eseguibilità, va, quindi correlata allaformazione di un titolo esecutivo in relazione alle statuizioni non in connessioneessenziale con quelle ancora sub iudice in quanto oggetto di annullamentoparziale.2.2.

Nel caso in esame, la sentenza di appello è stata annullata dalla sentenzarescindente limitatamente al profilo circostanziale e alla confisca allargata.Di conseguenza, pur essendosi formato il giudicato sulla responsabilità, non èdefinitiva, e non è quindi eseguibile, la pena principale né la confisca dei beniconfermata con la sentenza annullata in parte qua, che rientrano nel perimetrodella cognizione del giudice di rinvio.È, invece, non solo irrevocabile ma anche eseguibile il provvedimento direvoca della confisca degli altri beni disposto con la sentenza oggetto di parzialeannullamento, in quanto tale provvedimento non aveva formato oggetto diimpugnazione, non rientra nel perimetro del giudizio di rinvio, e non è in rapportodi connessione essenziale con i punti della sentenza ancora sub iudice e su di essosi è formato il giudicato parziale.Sul punto, dunque, la sentenza impugnata va annullata.L’annullamento deve essere disposto con invio alla Corte di appello di Trieste,per l’esatta individuazione dei beni da restituire.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova valutazione alla Corte diappello di Trieste.Così deciso il 26/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia diCandreva [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 10/01/2023, ha disposto la confisca,ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., di una serie di beni di [OSCURATO:PERSONA],condannato per il reato di cui all’art. 319 cod. pen. La Corte di appello di Triesteha disposto la revoca di detta confisca, limitatamente a taluni beni; la relativasentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal solo imputato.Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello ha rigettato l’istanza direstituzione avanzata nell’interesse dell’imputato di beni immobili e diun’autovettura, non più oggetto di confisca in esito alla sentenza di secondogrado.2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione idifensori di [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 240-biscod. pen., 597, 624, 648 e 650 cod. proc. pen.Nella prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbe erroneamenteritenuto che sulla revoca della confisca dei beni oggetto della richiesta direstituzione non si sia formato il giudicato parziale.Il ricorso dell’imputato, infatti, non poteva che avere ad oggetto statuizionidiverse da quelle a lui favorevoli, e, quindi, per quanto attiene al profilo ablatorio,la confisca di altri beni, diversi da quelli per i quali era intervenuta la revoca.Poiché, dunque, la revoca della confisca non era stata investita dal ricorsodell’imputato, su di essa si era formato il giudicato parziale.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 179,526, 666 cod. proc. pen. per la violazione del contraddittorio nella formazione dellaprova, in quanto l'ordinanza della Corte di appello ha illegittimamente utilizzato,ai fini della deliberazione, informazioni tratte da fonti aperte, acquisite in cameradi consiglio (sentenza della Sesta Sezione, n. 41483/2026), così utilizzando unelemento conoscitivo, ritenuto decisivo, diverso da quelli legittimamente acquisitinel contraddittorio tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va, per priorità logica, affrontato innanzi tutto il secondo motivo diricorso.La Corte di appello, investita in sede esecutiva della richiesta di restituzionedi taluni beni, ha utilizzato, ai fini della decisione, la sentenza emessa da questaCorte sul ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di appello -che quellarestituzione aveva disposto-, acquisita mediante consultazione del sitoistituzionale della Cassazione.Va, sul punto, premesso che sono inutilizzabili a fini di prova le fonti aperteindefinite, ossia le notizie, prive di alcun riferimento alla loro provenienza,acquisibili dalla rete internet, posto che altrimenti si rischierebbe di far transitarenel processo, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 187 e 194 cod. proc.pen., informazioni generiche, rientranti, lato sensu, nell'ambito delle voci correntie delle tesi personali (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, Filippone, Rv. 287971).La sentenza reperita mediante consultazione del sito della Corte di cassazione,in quanto documento ufficiale, di cui è chiaramente individuabile la provenienza edi cui è certa la genuinità, è quindi, in sé, acquisibile.Secondo la difesa tale acquisizione sarebbe, però, lesiva del diritto di difesa,in quanto non avvenuta nel contraddittorio tra le parti.Questa prospettazione non è condivisibile.La sentenza di questa Corte è stata acquisita al fine di accertare lo stato delprocedimento. In questa prospettiva, la sua acquisizione non integra un'attivitàistruttoria soggetta alle ordinarie regole del contraddittorio, ma costituisceun'attività ricognitiva, funzionale alla verifica di presupposti processuali, quali laformazione del giudicato parziale.Con essa non è stato introdotto materiale probatorio nuovo, sul qualeinstaurare un effettivo confronto dialettico tra le parti, ma si è preso atto di datiprocessuali obiettivi, attinenti all’esito del procedimento.Da ciò consegue che il richiamo al contraddittorio non è pertinente.Il contraddittorio, infatti, è destinato a esplicarsi nella formazione enell'acquisizione del materiale probatorio rilevante ai fini dell'accertamento delfatto e della decisione, non anche nelle attività meramente ricognitive dello statodel processo, rispetto alle quali non residua alcuno spazio per un'effettiva dialetticatra le parti.Ne deriva che il secondo motivo di ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato.Secondo l’ordinanza impugnata, sulla revoca della confisca non si sarebbeformato il giudicato parziale. Infatti, al momento della proposizione del ricorso inexecutivis avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di restituzione, lasentenza di secondo grado era stata impugnata dall’imputato e, come accertatomediante acquisizione della relativa sentenza di legittimità, il ricorso era stato inparte accolto, con annullamento della sentenza di appello limitatamente ai puntirelativi all'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen. e alla confisca.Pertanto, su tale punto non si sarebbe formato il giudicato parziale.2.1. Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, occorredistinguere tra giudicato parziale e preclusione processuale.La preclusione processuale è correlata all’effetto devolutivo delleimpugnazioni e al principio della disponibilità del processo nella fase delleimpugnazioni stesse (artt. 597 cod. proc. pen.).La preclusione opera esclusivamente all'interno del processo e serve a rendereincontrovertibile la risoluzione di una questione, impedendone la riproposizione,qualora non sia stata dedotta con il mezzo di gravame stabilito, mentre il giudicatoparziale è idoneo a svilupparsi oltre il processo.La rigidità dell’effetto devolutivo è intaccata dai soli poteri ufficiosi conferiti algiudice d'appello dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. e dalla possibilitàdella Corte di Cassazione di affrontare questioni rilevabili di ufficio in ogni stato egrado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado diappello (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.).Il fondamento normativo del giudicato parziale, o progressivo, è, invece, laprevisione dell'art. 624 cod. proc. pen secondo cui «se l'annullamento non èpronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosagiudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».Il giudicato progressivo può riguardare sia le ipotesi in cui la pronuncia diannullamento ha ad oggetto uno o più capi d'imputazione, sia l'ipotesi in cui lastessa decisione interviene in relazione ad uno o più punti concernenti una singolaaccusa, perché sia nell'uno che nell'altro caso l'irrevocabilità della decisionerappresenta l'effetto conseguente all'esaurimento del giudizio.Le Sezioni unite hanno precisato che la sentenza di annullamento parzialepronunciata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte ledisposizioni contenute nella sentenza impugnata e non comprese in quelleannullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. In altritermini, anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapportoprocessuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensìprogressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parzialeviene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputatiovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronunciaha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capod'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazionea tutte le disposizioni non annullate né a queste inscindibilmente connesse.Con il termine "parti della sentenza" l'art. 624 cod. proc. pen. ha inteso fareriferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettualee, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad undeterminato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessacontestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche inrelazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile,acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto(Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, PG in proc Agnese, Rv. 186165 – 01).Secondo la medesima sentenza, il giudicato parziale non comporta, di per sé,l’eseguibilità della decisione, poiché l’irrevocabilità della sentenza, consideratanella dinamica del rapporto processuale, resta un profilo distinto dalla possibilitàdi attuare le statuizioni definitive in essa contenute.La definitività va, piuttosto, posta in relazione alla «formazione di un vero eproprio titolo esecutivo, e quindi alla materiale e giuridica possibilitàdell'esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto», laddovel'irrevocabilità è «conseguente all'esaurimento del giudizio e prescinde dallaconcreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato».Sulla stessa linea si è posta Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, Rv.280261 – 01, secondo cui in caso di annullamento parziale della sentenza dicondanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principaleirrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale conquelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosagiudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione allecircostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata allastregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nelgiudizio di rinvio.La definitività, e la conseguente eseguibilità, va, quindi correlata allaformazione di un titolo esecutivo in relazione alle statuizioni non in connessioneessenziale con quelle ancora sub iudice in quanto oggetto di annullamentoparziale.2.2. Nel caso in esame, la sentenza di appello è stata annullata dalla sentenzarescindente limitatamente al profilo circostanziale e alla confisca allargata.Di conseguenza, pur essendosi formato il giudicato sulla responsabilità, non èdefinitiva, e non è quindi eseguibile, la pena principale né la confisca dei beniconfermata con la sentenza annullata in parte qua, che rientrano nel perimetrodella cognizione del giudice di rinvio.È, invece, non solo irrevocabile ma anche eseguibile il provvedimento direvoca della confisca degli altri beni disposto con la sentenza oggetto di parzialeannullamento, in quanto tale provvedimento non aveva formato oggetto diimpugnazione, non rientra nel perimetro del giudizio di rinvio, e non è in rapportodi connessione essenziale con i punti della sentenza ancora sub iudice e su di essosi è formato il giudicato parziale.Sul punto, dunque, la sentenza impugnata va annullata.L’annullamento deve essere disposto con invio alla Corte di appello di Trieste,per l’esatta individuazione dei beni da restituire. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova valutazione alla Corte diappello di Trieste.Così deciso il 26/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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