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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 08012/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31383/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimate – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA , n. 2341/2020,depositata il 22/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Avviso di accertamento- sottoscrizione – delega di firma Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento , l’Agenzia delle entrate contestava allaFunari s.r.l. ed alla San marco Vene z ia s.r.l. un maggior reddito di impresa per l’anno di imposta 2014 .

L ’Ufficio aveva accertato la mancata contabilizzazione di ricavi derivantidalla prestazione di servizi resi in outsourcing in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,e l violazione del principio di competenza in ordine ai canoni di locazione.

2. L’atto impositivoveniva impugnato da entrambe le società .

La C.t.p. rigettavail ricorso.

La C.t.r., invece, accoglieva l’appello della contribuente.

3. Avverso detta ultima ricorre l’Agenzia delle Entrate mentre le due società non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. L’Agenzia delle entrate propone quattromotivi.

1.1. Con il primo motivodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del provvedimento impositivo in mancanza di delega di firma , omettendo di esaminare il fatto che la delega era stata allegata e versata in atti.

1.2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la delega richiedel’indicazione nominativa del funzionario delegato e che vaallegata all’avviso di accertamento.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

1.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazion e e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il provvedimento amministrativo per mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale, rilevando che la società aveva assolto alla c.d. prova di resistenza.

Assume che la C.t.r. si è pronunciata su questione diversa da quella censurata dalla contribuente la quale aveva dedotto la nullità dell’avviso di accertamento per mancata comunicazione dell’invito a comparire ex at. 5 d.lgs. n. 218 del 1997.

1.4. Con il quartomotivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 d.l.gs. n. 546 del 1992 e degli art. 112, 115, 116 132, secondo comma n. 4 cod. poc. civ. , 118 disp att. cod. proc. civ.

Censura la sentenza per motivazione apparente quanto alla prova della neutralità dell’imposta contestata dall’ufficio.Assume che la C.t.r. non ha esaminato gli elementi probatori addotti a sostegno della pretesa tributaria né indicato le ragioni di prevalenza delle prove prodotte da controparte. 2.Il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] rileva che –pur tenendosi conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite in tema di travisamento della prova (Cass. Sez.

U.05/03/2024, n. 5792 – non si ravvisa l’evidenza decisoria in merito all’impugnazione esperibile o al vizio denunciabile nel caso della sentenza di secondo grado che abbia deciso sul presupposto del mancato deposito di un documento (nella specie delega di firma) che, invece, la parte assuma ritualmente depositato.

P.Q.M.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 La Corte rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31383/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimate – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA , n. 2341/2020,depositata il 22/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Avviso di accertamento- sottoscrizione – delega di firma Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento , l’Agenzia delle entrate contestava allaFunari s.r.l. ed alla San marco Vene z ia s.r.l. un maggior reddito di impresa per l’anno di imposta 2014 . L ’Ufficio aveva accertato la mancata contabilizzazione di ricavi derivantidalla prestazione di servizi resi in outsourcing in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,e l violazione del principio di competenza in ordine ai canoni di locazione. 2. L’atto impositivoveniva impugnato da entrambe le società . La C.t.p. rigettavail ricorso. La C.t.r., invece, accoglieva l’appello della contribuente. 3. Avverso detta ultima ricorre l’Agenzia delle Entrate mentre le due società non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: 1. L’Agenzia delle entrate propone quattromotivi. 1.1. Con il primo motivodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del provvedimento impositivo in mancanza di delega di firma , omettendo di esaminare il fatto che la delega era stata allegata e versata in atti. 1.2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la delega richiedel’indicazione nominativa del funzionario delegato e che vaallegata all’avviso di accertamento. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 1.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazion e e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il provvedimento amministrativo per mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale, rilevando che la società aveva assolto alla c.d. prova di resistenza. Assume che la C.t.r. si è pronunciata su questione diversa da quella censurata dalla contribuente la quale aveva dedotto la nullità dell’avviso di accertamento per mancata comunicazione dell’invito a comparire ex at. 5 d.lgs. n. 218 del 1997. 1.4. Con il quartomotivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 d.l.gs. n. 546 del 1992 e degli art. 112, 115, 116 132, secondo comma n. 4 cod. poc. civ. , 118 disp att. cod. proc. civ. Censura la sentenza per motivazione apparente quanto alla prova della neutralità dell’imposta contestata dall’ufficio.Assume che la C.t.r. non ha esaminato gli elementi probatori addotti a sostegno della pretesa tributaria né indicato le ragioni di prevalenza delle prove prodotte da controparte. 2.Il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] rileva che –pur tenendosi conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite in tema di travisamento della prova (Cass. Sez. U.05/03/2024, n. 5792 – non si ravvisa l’evidenza decisoria in merito all’impugnazione esperibile o al vizio denunciabile nel caso della sentenza di secondo grado che abbia deciso sul presupposto del mancato deposito di un documento (nella specie delega di firma) che, invece, la parte assuma ritualmente depositato. P.Q.M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 La Corte rinv
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