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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2021

Cassazione n. 35166/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita per i fatti descritti nella imputazione e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Telese lamentando: 2.1 inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione agli artt. 177 e ssgg. cod. proc. pen.: segnala, infatti, l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello; rileva che la Corte, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preso atto della omessa notifica del decreto all'imputato, ne aveva disposto il rinnovo per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza che, tuttavia, la notificazione si fosse perfezionata, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza; 2.2 mancata applicazione della prescrizione sul reato continuato: rileva che al Telese erano stati contestati cinque episodi di appropriazione indebita commessi, uno il 15.4.2014, tre il 4.6.2014 ed uno il 5.6.2014 e che, perciò, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la intervenuta estinzione del primo di essi con conseguente riduzione della pena; 2.3 illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva che la Corte di Appello ha insistito sulla condotta processuale del ricorrente il quale era rimasto contumace nel giudizio di primo grado non già per scelta ma per effetto di una serie di circostanze; sottolinea che la conferma della penale responsabilità del Telese è intervenuta sulla scorta essenzialmente delle dichiarazioni dei testi d'accusa, valorizzate nonostante i cattivi rapporti tra le parti, senza tener conto di quelle degli altri testi escussi nessuno dei quali aveva confermato di aver consegnato il denaro nelle mani del Telese di cui era stata apoditticamente ritenuta la paternità della firma apposta sulle ricevute; 2.4 carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.: richiama la stringata motivazione della sentenza della Corte di Appello di cui sottolinea la erroneità sia per quanto concerne la indicazione della entità della somma acquisita che per quanto attiene alla preclusione conseguente alla reiterazione delle condotte dal momento che il reato continuato non osta al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena: rileva che la Corte territoriale ha escluso il beneficio della sospensione condizionale ancorando il giudizio negativo sulla futura astensione dalla commissione di reati sul precedente specifico e sulla reiterazione delle condotte qui giudicate omettendo di prendere in considerazione tutti gli elementi di valutazione desumibili dall'art. 133 cod. pen. quali la attività lavorativa svolta dal ricorrente, il danno non rilevante subito dalla persona offesa che non si era costituita parte civile e l'unico precedente penale assai risalente e di minima entità;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, quanto al primo motivo, che la Corte di Appello, verificata la irreperibilità del ricorrente al domicilio dichiarato, aveva disposto la rinnovazione della notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; rileva, ancora, che non sono maturati i termini di prescrizione del reato in relazione alla contestazione formulata con condotte commesse dall'aprile al giugno 2014 e, nel merito, che gli elementi posti a fondamento della decisione, sia con riferimento all'avvenuto pagamento delle fatture emesse, sia alla riconducibilità della firma al ricorrente, non appaiono superati dalle deduzioni difensive dirette a sollecitare una diversa valutazione della portata delle prove, in assenza di profili di contraddizione emergenti dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni indicati dal ricorrente; segnala la correttezza della valutazione operata dalla Corte di Appello circa la non esiguità delle somme di denaro di cui si tratta e la reiterazione delle condotte dando perciò conto dei criteri adottati per escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; analogamente argomenta quanto al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena come, infine, sulla entità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Il primo motivo, in particolare, è manifestamente infondato: come risulta dall'esame degli atti, la Corte di Appello, alla prima udienza, aveva correttamente verificato il difetto di notifica del decreto di citazione poiché l'imputato non era stato reperito presso il domicilio eletto, ragion per cui ne aveva disposto la rinnovazione - unitamente al verbale di udienza - da eseguirsi presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., che sarebbe stata regolarmente perfezionata.

Ed è appena il caso di richiamare il recente arresto delle SS.UU. secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt.157 e 159 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U - , Sentenza n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848 - 02; cfr., anche, Sez.

U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01, secondo cui I 'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.).

2. Il secondo motivo di ricorso è a sua volta manifestamente infondato perché non tiene conto in alcun modo della sospensione del termine di prescrizione per complessivi 10 mesi e 15 giorni come risultante anche dalla sentenza di primo grado con la conseguenza per cui, a tutt'oggi, la causa di estinzione non sarebbe intervenuta nemmeno per la prima "frazione" della condotta contestata e ritenuta a carico del ricorrente.

3. Il terzo motivo del ricorso è articolato su censure in punto di penale responsabilità ma non consentite in questa sede, e con le quali infatti la difesa lamenta una decisione erronea in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: è infatti preclusa alla Corte di Cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica o plausibile, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo concernente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. che la Corte ha affermato non poter trovare applicazione sia per il carattere non esiguo della somma di denaro di cui il Telese si era appropriato sia, anche, per la reiterazione delle condotte appropriative.

Vero che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (cfr., Cass. Pen., 3, 23.2.2018 n. 15.782, Farese), va in ogni caso ribadito che le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.

Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto decisivo il riferimento testuale, contenuto nell'articolo 131bis del codice penale, alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo piuttosto alle modalità del comportamento, anche in considerazione delle sue componenti soggettive, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e la conseguente necessità dell'ordinamento di reagire mediante la irrogazione di una pena.

In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.

La particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale); il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità).

La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità avendo richiamato sia la mancanza del requisito della particolare tenuità del pregiudizio patrimoniale cagionato che la reiterazione delle condotte illecite.

Non è inutile rilevare come l'esigenza di una valutazione unitaria e complessiva della vicenda sia stata da ultimo ribadita dalle SS.UU. di questa Corte che, chiamate a risolvere la questione della compatibilità tra le causa di non punibilità ed il reato continuato, hanno affermato che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (cfr., Sez.

U - , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).5.

Manifestamente infondato è anche il quinto motivo del ricorso avendo la Corte di Appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche escludendo, per un verso, che ricorressero elementi positivamente valutabili a tal fine; per altro verso, tenendo conto della personalità del Telese gravato da un precedente specifico e della gravità del fatto connotato dalla reiterazione delle medesime condotte e la total assenza di segni di resipiscenza.

Non è inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836).

Il riferimento alla assenza dell'imputato dal processo, sulla cui errata valorizzazione ha insistito la difesa, va inoltre letto nel senso che se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse, è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo).

Manifestamente infondata è anche la doglianza sul beneficio della sospensione condizionale della pena che la Corte di Appello ha ritenuto non concedibile all'esito della formulazione di un giudizio negativo sulla futura astensione dalla commissione di reati fondato sulla presenza di un precedente specifico e della reiterazione delle condotte.La difesa lamenta, infatti, la mancata considerazione di tutti gli elementi di valutazione evincibili dall'art. 133 cod. pen. laddove, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte è granitica nel senso che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; Sez. 4 - , Sentenza n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136 - 01).

6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisando

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita per i fatti descritti nella imputazione e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Telese lamentando: 2.1 inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione agli artt. 177 e ssgg. cod. proc. pen.: segnala, infatti, l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello; rileva che la Corte, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preso atto della omessa notifica del decreto all'imputato, ne aveva disposto il rinnovo per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza che, tuttavia, la notificazione si fosse perfezionata, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza; 2.2 mancata applicazione della prescrizione sul reato continuato: rileva che al Telese erano stati contestati cinque episodi di appropriazione indebita commessi, uno il 15.4.2014, tre il 4.6.2014 ed uno il 5.6.2014 e che, perciò, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la intervenuta estinzione del primo di essi con conseguente riduzione della pena; 2.3 illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva che la Corte di Appello ha insistito sulla condotta processuale del ricorrente il quale era rimasto contumace nel giudizio di primo grado non già per scelta ma per effetto di una serie di circostanze; sottolinea che la conferma della penale responsabilità del Telese è intervenuta sulla scorta essenzialmente delle dichiarazioni dei testi d'accusa, valorizzate nonostante i cattivi rapporti tra le parti, senza tener conto di quelle degli altri testi escussi nessuno dei quali aveva confermato di aver consegnato il denaro nelle mani del Telese di cui era stata apoditticamente ritenuta la paternità della firma apposta sulle ricevute; 2.4 carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.: richiama la stringata motivazione della sentenza della Corte di Appello di cui sottolinea la erroneità sia per quanto concerne la indicazione della entità della somma acquisita che per quanto attiene alla preclusione conseguente alla reiterazione delle condotte dal momento che il reato continuato non osta al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena: rileva che la Corte territoriale ha escluso il beneficio della sospensione condizionale ancorando il giudizio negativo sulla futura astensione dalla commissione di reati sul precedente specifico e sulla reiterazione delle condotte qui giudicate omettendo di prendere in considerazione tutti gli elementi di valutazione desumibili dall'art. 133 cod. pen. quali la attività lavorativa svolta dal ricorrente, il danno non rilevante subito dalla persona offesa che non si era costituita parte civile e l'unico precedente penale assai risalente e di minima entità; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, quanto al primo motivo, che la Corte di Appello, verificata la irreperibilità del ricorrente al domicilio dichiarato, aveva disposto la rinnovazione della notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; rileva, ancora, che non sono maturati i termini di prescrizione del reato in relazione alla contestazione formulata con condotte commesse dall'aprile al giugno 2014 e, nel merito, che gli elementi posti a fondamento della decisione, sia con riferimento all'avvenuto pagamento delle fatture emesse, sia alla riconducibilità della firma al ricorrente, non appaiono superati dalle deduzioni difensive dirette a sollecitare una diversa valutazione della portata delle prove, in assenza di profili di contraddizione emergenti dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni indicati dal ricorrente; segnala la correttezza della valutazione operata dalla Corte di Appello circa la non esiguità delle somme di denaro di cui si tratta e la reiterazione delle condotte dando perciò conto dei criteri adottati per escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; analogamente argomenta quanto al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena come, infine, sulla entità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo, in particolare, è manifestamente infondato: come risulta dall'esame degli atti, la Corte di Appello, alla prima udienza, aveva correttamente verificato il difetto di notifica del decreto di citazione poiché l'imputato non era stato reperito presso il domicilio eletto, ragion per cui ne aveva disposto la rinnovazione - unitamente al verbale di udienza - da eseguirsi presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., che sarebbe stata regolarmente perfezionata. Ed è appena il caso di richiamare il recente arresto delle SS.UU. secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt.157 e 159 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848 - 02; cfr., anche, Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01, secondo cui I 'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.). 2. Il secondo motivo di ricorso è a sua volta manifestamente infondato perché non tiene conto in alcun modo della sospensione del termine di prescrizione per complessivi 10 mesi e 15 giorni come risultante anche dalla sentenza di primo grado con la conseguenza per cui, a tutt'oggi, la causa di estinzione non sarebbe intervenuta nemmeno per la prima "frazione" della condotta contestata e ritenuta a carico del ricorrente. 3. Il terzo motivo del ricorso è articolato su censure in punto di penale responsabilità ma non consentite in questa sede, e con le quali infatti la difesa lamenta una decisione erronea in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: è infatti preclusa alla Corte di Cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica o plausibile, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo concernente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. che la Corte ha affermato non poter trovare applicazione sia per il carattere non esiguo della somma di denaro di cui il Telese si era appropriato sia, anche, per la reiterazione delle condotte appropriative. Vero che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (cfr., Cass. Pen., 3, 23.2.2018 n. 15.782, Farese), va in ogni caso ribadito che le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto decisivo il riferimento testuale, contenuto nell'articolo 131bis del codice penale, alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo piuttosto alle modalità del comportamento, anche in considerazione delle sue componenti soggettive, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e la conseguente necessità dell'ordinamento di reagire mediante la irrogazione di una pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. La particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale); il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità avendo richiamato sia la mancanza del requisito della particolare tenuità del pregiudizio patrimoniale cagionato che la reiterazione delle condotte illecite. Non è inutile rilevare come l'esigenza di una valutazione unitaria e complessiva della vicenda sia stata da ultimo ribadita dalle SS.UU. di questa Corte che, chiamate a risolvere la questione della compatibilità tra le causa di non punibilità ed il reato continuato, hanno affermato che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).5. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo del ricorso avendo la Corte di Appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche escludendo, per un verso, che ricorressero elementi positivamente valutabili a tal fine; per altro verso, tenendo conto della personalità del Telese gravato da un precedente specifico e della gravità del fatto connotato dalla reiterazione delle medesime condotte e la total assenza di segni di resipiscenza. Non è inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). Il riferimento alla assenza dell'imputato dal processo, sulla cui errata valorizzazione ha insistito la difesa, va inoltre letto nel senso che se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse, è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo). Manifestamente infondata è anche la doglianza sul beneficio della sospensione condizionale della pena che la Corte di Appello ha ritenuto non concedibile all'esito della formulazione di un giudizio negativo sulla futura astensione dalla commissione di reati fondato sulla presenza di un precedente specifico e della reiterazione delle condotte.La difesa lamenta, infatti, la mancata considerazione di tutti gli elementi di valutazione evincibili dall'art. 133 cod. pen. laddove, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte è granitica nel senso che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; Sez. 4 - , Sentenza n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136 - 01). 6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisando
Decreto Cassazione n. 35166/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris