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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 1985

Cassazione n. 12174/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1985 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIeato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di furto con strappo aggravati.

Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione dei motivi non rinunciati.

2. Il ricorso è inammissibile.

Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen.).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1985 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIeato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di furto con strappo aggravati. Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione dei motivi non rinunciati. 2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen.). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12174/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris