CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 1989
Cassazione n. 36476/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/10/1989 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi nei giorni 5 novembre 2015, 6 aprile 2016, 14 novembre 2017, 29 gennaio 2018, 16 maggio 2018, per i quali il predetto risultava condannato in forza delle sentenze emesse rispettivamente dal Tribunale di Torino il 7 novembre 2015, il 28 settembre 2017, il 15 novembre 2017, il 21 febbraio 2018 e dalla Corte di appello di Torino il 29 maggio 2019. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 30 settembre 2020. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e illogicità della motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati esaminati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, spiegando che non si riscontra una programmazione anticipata dei singoli episodi di violazione della normativa volta al contrasto della detenzione e della cessione di stupefacenti, ma una mera reiterazione della condotta. Il giudice dell'esecuzione ha aggiunto che l'episodicità dei reati e la scarsa predisposizione di mezzi e strumenti per la commissione dei singoli reati esclude una pur generica preventiva loro ideazione e prefigurazione, trattandosi, invece, di determinazioni singole, ripetute, espressive di piuttosto di una tendenza recidivante. 1.2. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 maggio 2021. IL