CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 1985
Cassazione n. 12028/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1985 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. è manifestamente infondato poiché, da quanto si evince dal dispositivo della sentenza di primo grado, la continuazione non è stata ritenuta sussistente e il relativo aumento del trattamento sanzionatorio non è stato applicato; si tratta, evidentemente, di una contestazione errata ma ininfluente sulla pena; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato contestato e al rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 61, comma 1, n. 4, cod. pen., è generico per indeterminatezza, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbr