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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39114/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso ornongto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso a sentenza del 4/11/202 1 rloa Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; considerato che uno dei difensori di fiducia dell' imputato ha formulato ex art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla Ì. 18 dicembre 2070, n. 176, istanza di trattazione orale; che nessuno dei difensori dell'imputato è comparso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, conformemente alla propria requisitoria scritta„ per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza dei 4 novembre 2021, ha confermato 19 CPrltimr17A del Tribunale di I iirra che ha condannatol'imputato, in rnnrnrcn con altra persona qui non ricorrente, per il delitto di tentato furto aggravato nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di furto consumato di una chiave sottratta dall'autoveicolo del predetto e il solo Demiri per il delitto di tentato furto in abitazione in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravalo dalla violenza sulle cose nonché del delitto di furto in abitazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] aggravato anch'esso dalla violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la recidiva reiterata infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato propone tre motivi di I I \ JI

2.1. Con il primo motivo, lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale e la carenza di motivazione in merito all'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto dell'articolo 552, comma 3, cod. proc. pen. essendo stato notificato i! decreto di citazione a giudizio con un termine a comparire inferiore 60 giorni per motivi di supposta urgenza.

Rileva il ricorrente che il Tribunale di Lucca a fronte dell' eccezione di nullità all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si limitava a rinviare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza apertura del dibattimento, ma non prendeva posizione in ordine all'eccezione di nullità e che la Corte d'appello, a fronte dello specifico motivo di impugnazione, rendeva una motivazione generica.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale e processuale e vizio della motivazione in quanto non avendo il Tribunale dato seguito richiesta della difesa di [OSCURATO:PERSONA] alla ricognizione personale dell'imputato e non avendo la Corte d'appello accolto il relativo motivo di impugnazione, l'imputato risulta allo stato non identificato

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., relative alla dosimetria deiia pPriP [OSCURATO:PERSONA]' applicazione !n rnnrrptrì delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, riguardante nullità dei decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto dei termini a comparire, è manifestamente infondato.

Ed invero, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre !a notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando ai difensore presente ia rappresentanza dei proprio assistito ex Art- qq, comma 1, cod. proc. pen, (Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832 - 01).

La Corte d'appello ha fatto buon uso di tale principio, richiamato espressamente in motivazione che, pertanto, non può certo dirsi mancante in parte qua.

2. E' inairimissibile per difetto di specificità il secondo rriotivo di ricorso con cui il ricorrente reitera pedissequamente le medesime censure sollevate in appello e mostra di non confrontarsi con la motivazione del Giudice distrettuale che, in modo corretto, logico ed esaustivo, nel confermare la sentenza di primo grado, ha condiviso la decisione del giudice dì primo grado che non ha ritenuto di procedere a ricognizione personale, es.sendo trascorsi molti armi dai I atti ed essendo più che certa l'identificazione dell'imputato, già riconosciuto in fase investigativa nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa Cerri che, in dibattimento, a seguito di rituali contestazioni, «ha confermato l'individuazione effettuata senza esitazioni».

3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso giarché, le censure relative alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in sede di legittimità.

Il giudice di merito, infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 cod, pen„ quello che ritiene prevalente e utile a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549) e il diniego del ricono.scirnento delle circosta z.e, attenuanti generiche ;può giustificarsi anche sulla sola base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269).

La quantificazione della pena, poi, può essere sindacata in sede di legittimità solo quando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera iiiogica poiché la determinazione concreta della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico su vari elementi offerti dalla legge.

L'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi, dunque, compiutamente osservato quando egli, accertata l'applicazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva poiché, in tal modo, egli ha considerato globalmente tutti gli aspetti nO'rticoln -I -RR cori. pPn. n ch qiiPlli spPrificmentP s.Pgnti crin i motivi d'appello.

A tali principi si è uniformata la Corte territoriale che ha correttamente individuato nel corposo "curriculum" criminale dell'imputato e nella gravità dei fatti gli elementi sufficienti per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e congruo e nun eLLeSSiVU ii trattamento sanzionaturiu applicato in primo grado.

Tanto basta per ritenere correttamente assolto l'obbligo della motivazione.

4. In conclusione, dunque, alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso, il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle arilmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso ornongto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso a sentenza del 4/11/202 1 rloa Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; considerato che uno dei difensori di fiducia dell' imputato ha formulato ex art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla Ì. 18 dicembre 2070, n. 176, istanza di trattazione orale; che nessuno dei difensori dell'imputato è comparso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, conformemente alla propria requisitoria scritta„ per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza dei 4 novembre 2021, ha confermato 19 CPrltimr17A del Tribunale di I iirra che ha condannatol'imputato, in rnnrnrcn con altra persona qui non ricorrente, per il delitto di tentato furto aggravato nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di furto consumato di una chiave sottratta dall'autoveicolo del predetto e il solo Demiri per il delitto di tentato furto in abitazione in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravalo dalla violenza sulle cose nonché del delitto di furto in abitazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] aggravato anch'esso dalla violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la recidiva reiterata infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato propone tre motivi di I I \ JI 2.1. Con il primo motivo, lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale e la carenza di motivazione in merito all'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto dell'articolo 552, comma 3, cod. proc. pen. essendo stato notificato i! decreto di citazione a giudizio con un termine a comparire inferiore 60 giorni per motivi di supposta urgenza. Rileva il ricorrente che il Tribunale di Lucca a fronte dell' eccezione di nullità all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si limitava a rinviare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza apertura del dibattimento, ma non prendeva posizione in ordine all'eccezione di nullità e che la Corte d'appello, a fronte dello specifico motivo di impugnazione, rendeva una motivazione generica. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale e processuale e vizio della motivazione in quanto non avendo il Tribunale dato seguito richiesta della difesa di [OSCURATO:PERSONA] alla ricognizione personale dell'imputato e non avendo la Corte d'appello accolto il relativo motivo di impugnazione, l'imputato risulta allo stato non identificato 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., relative alla dosimetria deiia pPriP [OSCURATO:PERSONA]' applicazione !n rnnrrptrì delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, riguardante nullità dei decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto dei termini a comparire, è manifestamente infondato. Ed invero, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre !a notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando ai difensore presente ia rappresentanza dei proprio assistito ex Art- qq, comma 1, cod. proc. pen, (Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832 - 01). La Corte d'appello ha fatto buon uso di tale principio, richiamato espressamente in motivazione che, pertanto, non può certo dirsi mancante in parte qua. 2. E' inairimissibile per difetto di specificità il secondo rriotivo di ricorso con cui il ricorrente reitera pedissequamente le medesime censure sollevate in appello e mostra di non confrontarsi con la motivazione del Giudice distrettuale che, in modo corretto, logico ed esaustivo, nel confermare la sentenza di primo grado, ha condiviso la decisione del giudice dì primo grado che non ha ritenuto di procedere a ricognizione personale, es.sendo trascorsi molti armi dai I atti ed essendo più che certa l'identificazione dell'imputato, già riconosciuto in fase investigativa nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa Cerri che, in dibattimento, a seguito di rituali contestazioni, «ha confermato l'individuazione effettuata senza esitazioni». 3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso giarché, le censure relative alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in sede di legittimità. Il giudice di merito, infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 cod, pen„ quello che ritiene prevalente e utile a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549) e il diniego del ricono.scirnento delle circosta z.e, attenuanti generiche ;può giustificarsi anche sulla sola base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). La quantificazione della pena, poi, può essere sindacata in sede di legittimità solo quando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera iiiogica poiché la determinazione concreta della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico su vari elementi offerti dalla legge. L'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi, dunque, compiutamente osservato quando egli, accertata l'applicazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva poiché, in tal modo, egli ha considerato globalmente tutti gli aspetti nO'rticoln -I -RR cori. pPn. n ch qiiPlli spPrificmentP s.Pgnti crin i motivi d'appello. A tali principi si è uniformata la Corte territoriale che ha correttamente individuato nel corposo "curriculum" criminale dell'imputato e nella gravità dei fatti gli elementi sufficienti per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e congruo e nun eLLeSSiVU ii trattamento sanzionaturiu applicato in primo grado. Tanto basta per ritenere correttamente assolto l'obbligo della motivazione. 4. In conclusione, dunque, alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso, il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle arilmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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