CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34906/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui si lamenta l'insufficienza di prove in ordine al fatto che l'imputato abbia realizzato la frode informatica sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché riproduttivo di profili di censura già proposti con l'atto di appello e congruamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale, che - richiamandosi alla motivazione posta alla base della sentenza di primo grado, con la quale quella della pronuncia di secondo grado si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo - ha adeguatamente indicato gli elementi in base ai quali debba ritenersi che la condotta tenuta dal ricorrente abbia integrato tutti i presupposti costitutivi del delitto ascrittogli, a fronte di assunti difensivi del tutto inidonei a scalfire la piattaforma probatoria accusatoria posta a base della condanna del ricorrente, e in questa sede non rivalutabile (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza, là dove si è evidenziato: in primis, come la lettura complessiva delle emergenze processuali portasse a concludere per il coinvolgimento indubbio del ricorrente nel reato contestatogli; in secundis, come la somma confluita sul conto corrente dell'imputato non fosse stata in realtà utilizzata in un conto gioco a nome della persona offesa, bensì trasferita su una Postepay intestata allo stesso imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2