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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25856/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza dì Napoli, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della liberazione anticipata per i semestri di cui al periodo compreso tra il 10 giugno 2011 e il 10 giugno 2013, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 21 novembre 2018.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente omesso di considerare la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione del beneficio richiesto, tra le quali il comportamento positivo tenuto dal condannato durante il periodo di restrizione, come confermato dalla relazione comportamentale predisposta dal Direttore dell'Istituto penitenziario di Napoli - Poggioreale.

Nel ricorso, quindi, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe potuto rigettare la richiesta in forza delle condotte commesse da [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 (e per le quali era intervenuta condanna definitiva nel mese di ottobre 2018), in quanto successive all'arco temporale in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge.

In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società.

Va precisato, infatti, che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale.

Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.

È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'assenza di un costante senso dì responsabilità: la commissione dì comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2015 aveva commesso il reato di tentata rapina aggravata, circostanza che aveva inciso negativamente anche in relazione al periodo detentivo precedente, in quanto sintomatica di una sua mandata proficua partecipazione all'opera di rieducazione, anche considerando che la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di chiarire che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché sì tratti dì una violazione che manifesti l'assenza dì effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]] Fior/1 alisi [OSCURATO:PERSONA] S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza dì Napoli, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della liberazione anticipata per i semestri di cui al periodo compreso tra il 10 giugno 2011 e il 10 giugno 2013, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 21 novembre 2018. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente omesso di considerare la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione del beneficio richiesto, tra le quali il comportamento positivo tenuto dal condannato durante il periodo di restrizione, come confermato dalla relazione comportamentale predisposta dal Direttore dell'Istituto penitenziario di Napoli - Poggioreale. Nel ricorso, quindi, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe potuto rigettare la richiesta in forza delle condotte commesse da [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 (e per le quali era intervenuta condanna definitiva nel mese di ottobre 2018), in quanto successive all'arco temporale in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Va precisato, infatti, che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'assenza di un costante senso dì responsabilità: la commissione dì comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2015 aveva commesso il reato di tentata rapina aggravata, circostanza che aveva inciso negativamente anche in relazione al periodo detentivo precedente, in quanto sintomatica di una sua mandata proficua partecipazione all'opera di rieducazione, anche considerando che la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di chiarire che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché sì tratti dì una violazione che manifesti l'assenza dì effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]] Fior/1 alisi [OSCURATO:PERSONA] S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedim
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