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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2022

Cassazione n. 46643/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di misure alternative alla detenzione; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto l'espiazione della pena risulta cessata alla data del 17 aprile 2022; che alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 10/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di misure alternative alla detenzione; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto l'espiazione della pena risulta cessata alla data del 17 aprile 2022; che alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 10/1
Sentenza Cassazione n. 46643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris