CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 1953
Cassazione n. 27366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1953 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1955 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 18/11/2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP presso il tribunale di Larino, in data 22/02/2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate per il reato di cui all'art. 55, co. 9, D.Igs. n. 231 del 2007. Proponeva ricorso per cassazione il difensore delle imputate, deducendo il seguente motivo: 1. violazione dell'art. 606, comma 1°, lettere B) ed E) cod.proc.pen. — contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle prove — mancanza di motivazione in ordine alla recidiva applicata. Il ricorso è inammissibile Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ed invero, le ricorrenti sussumono — in maniera del tutto generica — la mancanza di motivazione in relazione agli elementi probatori assunti dalla Corte di appello a fondamento della decisione di condanna, nonché il travisamento delle prove a carico delle imputate. Su tale ultimo punto, giova rammentare come, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova (desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente), è ravvisa bile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Cass. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Per contro, nel caso che ivi occupa, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato sul punto, indicando precipuamente gli elementi assunti in sede dibattimentale e comprovanti la penale responsabilità delle ricorrenti (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza). Del pari infondata deve ritenersi la doglianza sollevata dalle imputate all'interno dello stesso motivo di ricorso e riguardante l'incongruità della motivazione in ordine alla prova rappresentativa (riconoscimento fotografico delle ricorrenti). Per vero, ad onta di quanto sussunto dalle imputate, le fotografie in atti ritraggono i loro visi (ancorché coperti da cappucci) "con inusitata nitidezza e completezza", a sufficiente corrispondenza con quelli emergenti dal fotosegnalamento di polizia, "giusta documentato raffronto predisposto dalla stessa" (cfr. pag. 5 della sentenza di appello). Per quanto poi riguarda la recidiva, l'argomento non è stato trattato in ricorso, ma soltanto nella intitolazione del motivo, con conseguente inammissibilità dello stesso per genericità. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a carico di ognuna a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favo