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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09678/2026

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i avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroQ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to inViale delle Milizie n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti DinoCostanza e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 954/2021 pubblicata indata 16/03/2021, n. r.g. 1612/2016.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno24/02/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato con il nome d’arte “DJ Armandino”presso [OSCURATO:SOCIETA]., che gestiva la stazione “[OSCURATO:PERSONA]”, formalmente con uncontratto di lavoro subordinato del 15/02/2001 ed inquadramento nel IIIlivello CCNL radio e televisioni private.

Deduceva che in realtà il rapporto dilavoro era iniziato sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e si era sempre svolto con modalitàtipiche della subordinazione.

Assumeva di avere svolto mansioni proprie delI oppure, in subordine, del II livello CCNL radio e televisioni private e di avereespletato lavoro straordinario e festivo, nonché di non aver fruito dell’interoperiodo di ferie.Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento dellasubordinazione per l’intero periodo del rapporto di lavoro dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al07/12/2011, del suo diritto all’inquadramento nel II livello CCNL, la condannadella società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive parialla complessiva somma di euro 298.035,52, derivanti sia dall’inquadramentonel livello superiore, sia dall’espletamento del lavoro straordinario.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava che fra le partiera intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al07/12/2011; dichiarava il diritto del ricorrente all’inquadramento nel II livelloCCNL di settore e condannava la società a pagare al ricorrente la complessivasomma di euro 81.548,40 a titolo di differenze retributive.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla società, rigettava quello incidentale del Perticarolie, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava tutte le domande dellavoratore.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) in ordine alla data di instaurazione effettiva del rapporto di lavoro, ilTribunale ha accolto la deduzione attorea soltanto sulla base delladeposizione del teste [OSCURATO:PERSONA];b) a prescindere dai rilievi di inattendibilità di questo testimone, sollevatidalla società, poiché egli sarebbe legato al Perticaroli da rapporti dicomune interesse nell’ambito di altra attività radiofonica, la deposizionesi connota per estrema genericità ed incertezza sia sull’inizio delNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026rapporto (capodanno 1997 o 1998), sia sulle modalità tipiche dellasubordinazione, atteso che la società non ha negato la presenza delPerticaroli presso i locali radiofonici, ma ha spiegato e provato che egliera stato presentato al Mazzullo, direttore artistico e socio, comegiovane appassionato di musica rock ed interessato a conoscerel’ambiente radiofonico, sicché nessun elemento sussiste circal’integrazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della formaledata di assunzione del 15/02/2001;c) in particolare, il teste Pigozzi non ha saputo riferire quando il Perticaroliavesse iniziato a curare il format radiofonico poi affidatogli, collocatonel palinsesto dell’emittente fra le ore 15,00 e le ore 18,00;d) quindi ogni pretesa relativa al periodo anteriore al 15/02/2001 deveessere rigettata;e) con riguardo all’inquadramento nel livello superiore, in via di principiova ricordato che ove un CCNL preveda una medesima attività di base indistinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività siasvolta in maniera elementare o in maniera più complessa, come nelcaso di specie, in cui l’attività di “animatore” è prevista sia al II che alIII livello, il fatto costitutivo da allegare e provare non è solo losvolgimento dell’attività di base, ma pure l’espletamento delle piùcomplesse modalità di prestazione, alle quali il CCNL ricollega ilsuperiore inquadramento (Cass. n. 12092/2004);f) esaminando le deposizioni testimoniali valorizzate dal Tribunale, nonpuò ritenersi raggiunta una prova adeguata del dedotto espletamentodi mansioni superiori riconducibili al II livello CCNL;g) con riguardo al lavoro straordinario, fra le parti è controverso l’iniziodella prestazione, collocata dal Perticaroli alle ore 13,00 e dalla societàalle ore 14,00, piuttosto che la fine, collocata dal lavoratore alle 21,00e dalla società alle ore 20,40, posto che invece per quanto attiene allatrasmissione radiofonica affidata al Perticaroli è pacifico che andasse inonda fra le 15,00 e le 18,00;h) orbene, le deposizioni dei testimoni del lavoratore non consentono dipervenire ad una conclusione univoca;Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026i) né a diversa conclusione possono condurre le dichiarazioni di portataconfessoria rese dalla Palladino (amministratrice unica della società) insede di interrogatorio formale, avendo ella pure affermato che ilPerticaroli godeva di una “flessibilità in ingresso”, che impedisce diritenere provato il lavoro straordinario;j) analoga insufficienza probatoria assiste la deduzione di avereorganizzato eventi per conto della società con ripercussioni sull’orariodi lavoro e, quindi, sul lavoro straordinario, profilo già esaminato dalTribunale, il quale esattamente ha ritenuto carente di sufficientiriscontri probatori la riconducibilità di tale attività al rapporto di lavorosubordinato esistente fra le parti, piuttosto che al rapporto personalecon il Mazzullo anche in veste di socio fondatore della [OSCURATO:SOCIETA],società da lui appositamente costituita per l’organizzazione di eventi;k) la circostanza della percezione, da parte della società, di compensi perl’attività di organizzazione dei predetti eventi non è sufficientementedimostrata, poiché è stata riferita dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], macontraddetta con precisione dai testi Pappagallo e Carrescia;l) quanto all’indennità per ferie non godute, i testimoni hanno riferito dellafruizione di una o due settimane di ferie in estate; hanno aggiunto cheil Perticaroli nel periodo fra giugno ed agosto lavorava solo 4 giorni asettimana, in tal modo beneficiando di due giorni di ferie a settimana,pari a complessivi 24 giorni nel trimestre, con complessivasoddisfazione di ogni spettanza a tale titolo;m) quanto all’indennità per lavoro festivo, l’unico documento (doc. 13,riferito a capodanno 2004), è relativo all’attività di organizzazione dieventi, che, per quanto detto, non è riconducibile al rapporto di lavorosubordinato intercorso fra le parti;n) peraltro i testimoni hanno riferito dell’attività radiofonica anche neigiorni festivi, ma non che il Perticaroli in quei giorni abbia svolto laprestazione lavorativa;o) quanto all’indennità sostitutiva di permessi (per le ex festivitàsoppresse) non goduti, pur essendoci sufficiente allegazione nel ricorsodi primo grado (contrariamente al convincimento del Tribunale),nondimeno la relativa domanda va rigettata, poiché il lavoratore non haNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026provato di avere invano richiesto di poter godere di tali permessi, inforza di quanto previsto dal CCNL, che all’art. 51 prevede che debbanoessere goduti a richiesta del lavoratore “entro l’anno compatibilmentecon le esigenze di servizio”;p) va infine rigettata anche la domanda di restituzione dell’indennità dimancato preavviso, che la società aveva trattenuto dalle competenzedi fine rapporto, poiché il Perticaroli si è dimesso “con effetti immediati”,ma non ha provato la sussistenza di una giusta causa che lo esonerassedal preavviso;q) nella lettera di dimissioni, infatti, si fa riferimento ad un preteso“contegno ritorsivo” della società realizzatosi anche attraverso ilprovvedimento disciplinare del 28/11/2011, che tuttavia non è statoimpugnato e quindi risulta incontrovertibile; nonché alla “negazionedelle mansioni superiori effettivamente svolte”, le quali, per quantosopra detto, non risultano dimostrate.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a dieci motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].7.- Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienza, attesa la valenza nomofilattica della questione oggetto del sestomotivo.8.- L’Avvocata Generale ha depositato memoria, con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionefra le parti circa l’inizio del rapporto di lavoro a gennaio 1998, per avere laCorte territoriale ritenuta inidonea la deposizione testimoniale del sig.[OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, sia perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione di quella deposizione, interdetta in sede di legittimità, in quantoNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026riservata al giudice di merito, sia perché non si confronta con quel punto dellamotivazione, in cui i Giudici d’appello hanno affermato che la dichiarazionedel testimone Pigozzi circa la presenza del Perticaroli presso i localidell’emittente radiofonica da capodanno 1997 o 1998 non era contraddettadalla difesa della società, che ne aveva dato tutt’altra spiegazione in terminidi rapporto personale con il Mazzullo.

Quindi hanno ritenuto che in quelladeposizione mancasse il necessario riferimento ad ulteriori elementi concretiin termini di prestazioni lavorative rese con le modalità tipiche dellasubordinazione alle dipendenze della società piuttosto che in termini dicollaborazione con il Mazzullo.

Avverso tale punto della motivazione ilricorrente non solleva alcuna censura, indirizzando la sua doglianza verso ildiverso – ed inconferente – profilo della sufficienza anche di una solatestimonianza per integrare la prova del fatto costitutivo.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094 e 2697 c.c.per avere la Corte territoriale ritenuta non dimostrata l’onerosità dellaprestazione lavorativa pure nel periodo anteriore al febbraio 2001, incontrasto con la presunzione di onerosità.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con quella parte dellamotivazione, nella quale i Giudici d’appello hanno escluso sia la prova che, nelperiodo anteriore al febbraio 2001, il Perticaroli avesse reso vere e proprieprestazioni lavorative piuttosto che limitarsi ad una mera frequentazionedell’emittente radiofonica, sia la prova che, nel medesimo periodo, l’eventualesua veste di direttore artistico al quale il giovane Perticaroli era statopresentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca gestiva il locale “Alpheus” (v.sentenza impugnata, p. 4).Per il resto il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte unadiversa valutazione della deposizione del teste Pigozzi, interdetta in sede dilegittimità, in quanto riservata al giudice di merito.Infine è infondata la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., posto che iGiudici di appello, contrariamente all’assunto del ricorrente, non hanno violatoil criterio di riparto dell’onere probatorio, perché “a monte” hanno escluso laesistenza e/o la sufficienza della prova di un’attività lavorativa con le modalitàNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026tipiche della subordinazione.

Quest’ultima rappresenta il presuppostonecessario ed imprescindibile per l’operatività, poi, dell’invocata presunzionedi onerosità, che nella specie resta esclusa proprio per la mancanza –accertata in fatto dalla Corte territoriale – del suo presupposto.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione dell’art. 2103 c.c., dell’allegato A e dell’art. 24CCNL del 2005 radio e televisioni private per avere la Corte territorialeritenuto insussistente la prova delle mansioni superiori svolte, incorrendo inun grave travisamento delle declaratorie della contrattazione collettiva.

Inparticolare addebita ai Giudici d’appello di non aver rilevato che la figuradell’animatore e conduttore di produzioni complesse con comprovataesperienza ed autonomia operativa è descritta in modo identico sia nel II chenel III livello, sicché il criterio posto a base della decisione – quello dellamaggiore complessità delle mansioni proprie del II livello rispetto a quelleproprie del III – è errato.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrenteriportato il testo contrattuale (integrale) dedicato all’inquadramento, invecenecessario per consentire a questa Corte l’interpretazione diretta delle relativeclausole, al fine di appurare l’eventuale errore metodologico addebitato aiGiudici d’appello.Infine il motivo è inammissibile perché non si confronta con quella partedella motivazione, con cui la Corte territoriale ha affermato che qualora unamedesima figura professionale di base (“animatore”) sia presente in più livellidi inquadramento, incombe sul lavoratore l’onere di allegare e provare il fattocostitutivo del diritto all’inquadramento nel livello superiore, rappresentatonon soltanto dallo “svolgimento della suddetta attività di base, ma anche”dall’espletamento “delle più complesse modalità di prestazione, alle quali ladeclaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (v. sentenzaimpugnata, p. 6).

Si tratta di un principio di diritto già affermato da questaCorte (Cass. n. 12092/2004), rispondente peraltro ad un criterio di logicarazionalità, altrimenti resterebbe irrisolto il problema distintivo e giustificativodei due (o più) livelli di inquadramento in cui il CCNL collochi una medesimafigura professionale.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697,2733 e 2734 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territorialenegato valore confessorio alle dichiarazioni rese dall’amministratrice unicadella società ed omesso di considerare il fatto del lavoro straordinario riferitopuntualmente dal teste [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato nella parte in cui si censura la violazione degli artt. 2733 e2734 c.c.

Quest’ultima norma, infatti, attribuisce il valore di prova legale(“piena prova”) anche alle dichiarazioni “di altri fatti o circostanze tendenti ainfirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguernegli effetti” qualora esse non siano contestate dall’altra parte.

Si tratta del c.d.principio di inscindibilità della dichiarazione confessoria (Cass. ord. n.1530/2018), che esonera il dichiarante dall’onere di provare i fatti aggiuntidichiarati, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nelsuo complesso.D’altronde, neppure in ricorso il Perticaroli ha specificato se, come, dove equando abbia contestato la dichiarazione aggiunta circa la “flessibilità diingresso”.

Ne deriva che il convincimento della Corte territoriale è conformea diritto: poiché in giudizio le dichiarazioni ulteriori rese dall’amministratricedella società non sono state contestate dal Perticaroli, anche la “flessibilità diingresso” – quale dichiarazione aggiunta – costituisce prova legale, come taleidonea ad infirmare l’iniziale dichiarazione della stessa amministratrice,secondo cui il Perticaroli “lavorava dalle 13 alle 21 nella radio …” e a renderequindi insussistente la prova certa dell’inizio dell’orario di lavoro alle ore13,00, quale presupposto di fatto necessario ai fini dell’accertamentodell’eventuale lavoro straordinario come prospettato dal Perticaroli.Il motivo è poi inammissibile, laddove sollecita a questa Corte una diversavalutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], considerata daiGiudici d’appello motivatamente insufficiente a dimostrare il fatto costitutivo.Al riguardo la Corte territoriale ha infatti evidenziato che il teste avevaprecisato di essere presente solo occasionalmente fino al 2005 e poi anche(ma non sempre) tre o quattro volte a settimana (v. sentenza impugnata, p.7, pen.cpv.).Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/20265.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697 e 2109c.c., 1, c. 2, lett. b), e 10 d.lgs. n. 66/2003, 115 e 116 c.p.c. per avere laCorte territoriale invertito l’onere della prova relativa al godimento delle ferie.Il motivo è infondato.Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale – aprescindere dal riparto dell’onere probatorio – sulla base delle testimonianzeha ritenuto accertata la fruizione di una o due settimane di ferie in estate,nonché un impegno lavorativo nel periodo fra giugno ed agosto di soli 4 giornia settimana, in tal modo ritenendo che il lavoratore avesse beneficiato di duegiorni di ferie a settimana (oltre al riposo domenicale), pari a complessivi 24giorni nel trimestre, con complessiva soddisfazione di ogni spettanza a taletitolo (v. sentenza impugnata, par. 7, p. 11).

Sulla base di questoaccertamento di fatto il convincimento raggiunto e quindi la decisione dimerito sono conformi a diritto.6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 14 CCNL2003 e 51 CCNL 2005 per avere la Corte territoriale ritenuto che il diritto aipermessi retribuiti per le ex festività soppresse richiedesse la previa richiestadi fruizione da parte del lavoratore, invece non prevista dai contratti collettivinazionali di lavoro succedutisi nel tempo.Il motivo è fondato.L’art. 14 del CCNL 2003 e l’art. 51 del CCNL 2005 (prodotti dal ricorrente),applicati dalla Corte territoriale, al co. 3 prevedono che “in sostituzione dellefestività soppresse, di cui all’art. 1, legge 5.3.77 n. 54 e a seguito del DPR28.12.85 n. 792, saranno concessi 4 giorni di permessi individuali retribuiti”.Ad avviso dei Giudici d’appello – peraltro ricavabile solo implicitamente dalragionamento non proprio chiaro sul punto – il predicato “concessi”,adoperato dalle parti sociali, presupporrebbe la previa necessaria istanza dellavoratore.

E’ sulla base di questo presupposto logico-giuridico che si spiegal’ulteriore argomentazione, secondo cui il lavoratore, “pur essendone onerato,non ha a monte fornito alcuna prova di avere invano richiesto di poter goderedi tali permessi (i quali, in forza di quanto previsto dal CCNL, devono esseregoduti, a richiesta del lavoratore …)” (v. sentenza impugnata, p. 12, primoNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026capoverso).Questa interpretazione non può essere condivisa.Questa Corte ha già affermato – sia pure in relazione ad altro settore, main applicazione della medesima disciplina legale – che l'assenza, nellacontrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, diuna specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposoper festività soppresse, previste dall'art. 1 della legge n. 937/1977, non puòritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto overicorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie,in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per lequattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alleferie (Cass. ord. n. 8926/2024).Sulla base di tale principio va dunque ricostruita la ratio della previsionedel CCNL, volta a considerare quei giorni – in precedenza corrispondenti afestività – come “tempo di non lavoro” e come tale fruibile dal dipendente, aprescindere da una sua formale richiesta, effettivamente non prevista in modoespresso dall’art. 51 CCNL citato dalla Corte territoriale.

L’unico limite è quellodella compatibilità con le esigenze di servizio, il cui onere probatorio incombeovviamente sul datore di lavoro in quanto titolare di quelle esigenze, cherappresentano il “fatto impeditivo” (art. 2697 c.c.).Pertanto si tratta di un diritto soggettivo del dipendente, sicchél’adempimento del correlativo obbligo deve essere provato dal debitore (art.1218 c.c.).

Quindi è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver fatto goderei permessi sostitutivi delle ex festività soppresse, oppure di non averlo potutofare (entro l’anno di maturazione) a causa di esigenze di servizio, in tal casodovendo allora provare di aver pagato la relativa indennità sostitutiva.Inoltre, poiché si tratta di un istituto analogo alle ferie, sotto il profilodell’eadem ratio del “tempo di non lavoro”, va applicato il principio di dirittoaffermato da questa Corte di legittimità in relazione all’indennità sostitutivadi ferie non godute quando il rapporto di lavoro sia cessato: è il datore dilavoro a dover dimostrare di aver avvisato il dipendente della possibilità difruire dei permessi per le ex festività soppresse e che quest’ultimo sia rimastosilente.

In mancanza di tale prova, il datore di lavoro è obbligato a pagare larelativa indennità sostitutiva.Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026Va dunque dichiarato applicabile anche ai permessi sostitutivi delle exfestività soppresse il principio di diritto affermato in relazione alle ferie: laperdita del diritto, ed alla corrispondente indennità sostitutivaalla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cuiil datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a goderedelle ferie (o dei permessi sostitutivi delle ex festività soppresse) - senecessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modoaccurato ed in tempo utile a garantire che le ferie (o i ricordati permessi)siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono voltea contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie (o tali permessi)andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riportoautorizzato (Cass. n. 21780/2022).Un’ulteriore conferma dell’interpretazione qui affermata si traechiaramente dall’ultimo comma degli artt. 14 e 51 citt., secondo cui “In casod’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, allavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero parialle festività religiose soppresse, che cadranno o saranno cadute nella frazionedell’anno di servizio”.

Questa clausola conferma che il “riconoscimento” delpermesso retribuito prescinde da un’istanza del lavoratore e costituisce quindiun obbligo incondizionato del datore di lavoro, che può differirne la fruizioneper esigenze di servizio, ma dovrà comunque consentirla entro la cessazionedel rapporto di lavoro, oppure dimostrare che è stato impossibilitato a tantoper causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).La sentenza impugnata non si è attenuta ai predetti principi di diritto epertanto va cassata con rinvio.7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1 e5 L. n. 260/1949, 14 CCNL 1995 e 2003, 51 CCNL 2005, nonché omessoesame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, peravere la Corte territoriale ritenuto non provato il lavoro festivo, pur inpresenza della deposizione del teste Stroveglia e della dichiarazioneconfessoria dell’amministratrice della società.Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione delle risultanze istruttorie.

Quanto poi alla dichiarazione resaNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026dall’amministratrice della società, contrariamente all’assunto del ricorrente, iGiudici d’appello non ne hanno omesso l’esame, ma ne hanno solo negato lavalenza confessoria, evidenziando che ella si era limitata a dichiarare che laradio era “aperta anche nelle festività”, ma non aveva affatto confessato cheil Perticaroli avesse lavorato in quei giorni festivi (v. sentenza impugnata, p.11).8.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1, co. 2,lett. a), d.lgs. n. 66/2003, 2094 e 2697 c.c. per avere la Corte territorialeviolato il principio di vicinanza della prova e preteso dal dipendente la provadella simulazione dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA] nell’organizzazione deglieventi musicali, al fine di dimostrare che egli aveva svolto tale attività pursempre nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diversoapprezzamento di circostanze di fatto e di risultanze istruttorie, interdetto insede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.9.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2119 c.c. peravere la Corte territoriale escluso la prova della giusta causa delle dimissionie, quindi, rigettato la domanda di restituzione dell’indennità sostitutiva delpreavviso trattenuta dalla società sulle sue competenze di fine rapporto.Il motivo è infondato alla luce dell’esito del motivo relativo al preteso dirittoall’inquadramento nel livello superiore, risultato non spettante, sicché anchela giusta causa di dimissioni si rivela inesistente, con conseguente debenza,da parte del lavoratore dimissionario, del preavviso o della relativa indennitàsostitutiva.10.- Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112, 324 e329 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare il giudicato internoformatosi sul capo di condanna pronunziata dal Tribunale al pagamento degliadeguamenti salariali previsti dal rinnovo contrattuale collettivo del 2009 adecorrere marzo 2009, mai pagati, anche in relazione al III livello diinquadramento formalmente posseduto.

Precisa che a decorrere da marzo2009 la paga base era stata aumentata ad euro 1.017,54 a fronte di quellaNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026precedente di euro 985,74.

Conclude che pertanto, anche in accoglimentodell’appello principale della società, la Corte territoriale non sarebbe giammaipotuta pervenire al rigetto di tutte le domande del dipendente.Il motivo è specifico ed autosufficiente, avendo il ricorrente riportato sia lasua domanda al riguardo articolata nel ricorso introduttivo (v. ricorso percassazione, pp. 42-43), sia la pronunzia resa sul punto dal Tribunale (v.ricorso per cassazione, p. 43).Il motivo è fondato, come peraltro ammette anche la controricorrente (v.controricorso, p. 24).Il silenzio sul punto da parte della Corte territoriale si spiega proprio per lamancanza di un motivo di appello da parte della società.

Ne deriva che,essendo mancata su quel capo l’impugnazione della datrice di lavoro, si eraformato il giudicato interno sull’accoglimento pronunziato dal Tribunale,sicché giammai la Corte territoriale avrebbe potuto rigettare integralmentetutte le originarie domande del Perticaroli.Sul punto, dunque, la sentenza d’appello va cassata ma senza rinvio,dovendo anche questa Corte limitarsi a prendere atto del giudicato internocome sopra rilevato.11.- [OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il sesto e il decimo motivo; rigettatutti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello diRoma, in diversa composizione, in relazione al sesto motivo, nonché per laregolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data24/02/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroQ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to inViale delle Milizie n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti DinoCostanza e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 954/2021 pubblicata indata 16/03/2021, n. r.g. 1612/2016.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno24/02/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato con il nome d’arte “DJ Armandino”presso [OSCURATO:SOCIETA]., che gestiva la stazione “[OSCURATO:PERSONA]”, formalmente con uncontratto di lavoro subordinato del 15/02/2001 ed inquadramento nel IIIlivello CCNL radio e televisioni private. Deduceva che in realtà il rapporto dilavoro era iniziato sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e si era sempre svolto con modalitàtipiche della subordinazione. Assumeva di avere svolto mansioni proprie delI oppure, in subordine, del II livello CCNL radio e televisioni private e di avereespletato lavoro straordinario e festivo, nonché di non aver fruito dell’interoperiodo di ferie.Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento dellasubordinazione per l’intero periodo del rapporto di lavoro dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al07/12/2011, del suo diritto all’inquadramento nel II livello CCNL, la condannadella società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive parialla complessiva somma di euro 298.035,52, derivanti sia dall’inquadramentonel livello superiore, sia dall’espletamento del lavoro straordinario.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava che fra le partiera intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al07/12/2011; dichiarava il diritto del ricorrente all’inquadramento nel II livelloCCNL di settore e condannava la società a pagare al ricorrente la complessivasomma di euro 81.548,40 a titolo di differenze retributive.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla società, rigettava quello incidentale del Perticarolie, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava tutte le domande dellavoratore.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) in ordine alla data di instaurazione effettiva del rapporto di lavoro, ilTribunale ha accolto la deduzione attorea soltanto sulla base delladeposizione del teste [OSCURATO:PERSONA];b) a prescindere dai rilievi di inattendibilità di questo testimone, sollevatidalla società, poiché egli sarebbe legato al Perticaroli da rapporti dicomune interesse nell’ambito di altra attività radiofonica, la deposizionesi connota per estrema genericità ed incertezza sia sull’inizio delNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026rapporto (capodanno 1997 o 1998), sia sulle modalità tipiche dellasubordinazione, atteso che la società non ha negato la presenza delPerticaroli presso i locali radiofonici, ma ha spiegato e provato che egliera stato presentato al Mazzullo, direttore artistico e socio, comegiovane appassionato di musica rock ed interessato a conoscerel’ambiente radiofonico, sicché nessun elemento sussiste circal’integrazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della formaledata di assunzione del 15/02/2001;c) in particolare, il teste Pigozzi non ha saputo riferire quando il Perticaroliavesse iniziato a curare il format radiofonico poi affidatogli, collocatonel palinsesto dell’emittente fra le ore 15,00 e le ore 18,00;d) quindi ogni pretesa relativa al periodo anteriore al 15/02/2001 deveessere rigettata;e) con riguardo all’inquadramento nel livello superiore, in via di principiova ricordato che ove un CCNL preveda una medesima attività di base indistinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività siasvolta in maniera elementare o in maniera più complessa, come nelcaso di specie, in cui l’attività di “animatore” è prevista sia al II che alIII livello, il fatto costitutivo da allegare e provare non è solo losvolgimento dell’attività di base, ma pure l’espletamento delle piùcomplesse modalità di prestazione, alle quali il CCNL ricollega ilsuperiore inquadramento (Cass. n. 12092/2004);f) esaminando le deposizioni testimoniali valorizzate dal Tribunale, nonpuò ritenersi raggiunta una prova adeguata del dedotto espletamentodi mansioni superiori riconducibili al II livello CCNL;g) con riguardo al lavoro straordinario, fra le parti è controverso l’iniziodella prestazione, collocata dal Perticaroli alle ore 13,00 e dalla societàalle ore 14,00, piuttosto che la fine, collocata dal lavoratore alle 21,00e dalla società alle ore 20,40, posto che invece per quanto attiene allatrasmissione radiofonica affidata al Perticaroli è pacifico che andasse inonda fra le 15,00 e le 18,00;h) orbene, le deposizioni dei testimoni del lavoratore non consentono dipervenire ad una conclusione univoca;Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026i) né a diversa conclusione possono condurre le dichiarazioni di portataconfessoria rese dalla Palladino (amministratrice unica della società) insede di interrogatorio formale, avendo ella pure affermato che ilPerticaroli godeva di una “flessibilità in ingresso”, che impedisce diritenere provato il lavoro straordinario;j) analoga insufficienza probatoria assiste la deduzione di avereorganizzato eventi per conto della società con ripercussioni sull’orariodi lavoro e, quindi, sul lavoro straordinario, profilo già esaminato dalTribunale, il quale esattamente ha ritenuto carente di sufficientiriscontri probatori la riconducibilità di tale attività al rapporto di lavorosubordinato esistente fra le parti, piuttosto che al rapporto personalecon il Mazzullo anche in veste di socio fondatore della [OSCURATO:SOCIETA],società da lui appositamente costituita per l’organizzazione di eventi;k) la circostanza della percezione, da parte della società, di compensi perl’attività di organizzazione dei predetti eventi non è sufficientementedimostrata, poiché è stata riferita dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], macontraddetta con precisione dai testi Pappagallo e Carrescia;l) quanto all’indennità per ferie non godute, i testimoni hanno riferito dellafruizione di una o due settimane di ferie in estate; hanno aggiunto cheil Perticaroli nel periodo fra giugno ed agosto lavorava solo 4 giorni asettimana, in tal modo beneficiando di due giorni di ferie a settimana,pari a complessivi 24 giorni nel trimestre, con complessivasoddisfazione di ogni spettanza a tale titolo;m) quanto all’indennità per lavoro festivo, l’unico documento (doc. 13,riferito a capodanno 2004), è relativo all’attività di organizzazione dieventi, che, per quanto detto, non è riconducibile al rapporto di lavorosubordinato intercorso fra le parti;n) peraltro i testimoni hanno riferito dell’attività radiofonica anche neigiorni festivi, ma non che il Perticaroli in quei giorni abbia svolto laprestazione lavorativa;o) quanto all’indennità sostitutiva di permessi (per le ex festivitàsoppresse) non goduti, pur essendoci sufficiente allegazione nel ricorsodi primo grado (contrariamente al convincimento del Tribunale),nondimeno la relativa domanda va rigettata, poiché il lavoratore non haNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026provato di avere invano richiesto di poter godere di tali permessi, inforza di quanto previsto dal CCNL, che all’art. 51 prevede che debbanoessere goduti a richiesta del lavoratore “entro l’anno compatibilmentecon le esigenze di servizio”;p) va infine rigettata anche la domanda di restituzione dell’indennità dimancato preavviso, che la società aveva trattenuto dalle competenzedi fine rapporto, poiché il Perticaroli si è dimesso “con effetti immediati”,ma non ha provato la sussistenza di una giusta causa che lo esonerassedal preavviso;q) nella lettera di dimissioni, infatti, si fa riferimento ad un preteso“contegno ritorsivo” della società realizzatosi anche attraverso ilprovvedimento disciplinare del 28/11/2011, che tuttavia non è statoimpugnato e quindi risulta incontrovertibile; nonché alla “negazionedelle mansioni superiori effettivamente svolte”, le quali, per quantosopra detto, non risultano dimostrate.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a dieci motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].7.- Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienza, attesa la valenza nomofilattica della questione oggetto del sestomotivo.8.- L’Avvocata Generale ha depositato memoria, con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionefra le parti circa l’inizio del rapporto di lavoro a gennaio 1998, per avere laCorte territoriale ritenuta inidonea la deposizione testimoniale del sig.[OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, sia perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione di quella deposizione, interdetta in sede di legittimità, in quantoNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026riservata al giudice di merito, sia perché non si confronta con quel punto dellamotivazione, in cui i Giudici d’appello hanno affermato che la dichiarazionedel testimone Pigozzi circa la presenza del Perticaroli presso i localidell’emittente radiofonica da capodanno 1997 o 1998 non era contraddettadalla difesa della società, che ne aveva dato tutt’altra spiegazione in terminidi rapporto personale con il Mazzullo. Quindi hanno ritenuto che in quelladeposizione mancasse il necessario riferimento ad ulteriori elementi concretiin termini di prestazioni lavorative rese con le modalità tipiche dellasubordinazione alle dipendenze della società piuttosto che in termini dicollaborazione con il Mazzullo. Avverso tale punto della motivazione ilricorrente non solleva alcuna censura, indirizzando la sua doglianza verso ildiverso – ed inconferente – profilo della sufficienza anche di una solatestimonianza per integrare la prova del fatto costitutivo.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094 e 2697 c.c.per avere la Corte territoriale ritenuta non dimostrata l’onerosità dellaprestazione lavorativa pure nel periodo anteriore al febbraio 2001, incontrasto con la presunzione di onerosità.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con quella parte dellamotivazione, nella quale i Giudici d’appello hanno escluso sia la prova che, nelperiodo anteriore al febbraio 2001, il Perticaroli avesse reso vere e proprieprestazioni lavorative piuttosto che limitarsi ad una mera frequentazionedell’emittente radiofonica, sia la prova che, nel medesimo periodo, l’eventualesua veste di direttore artistico al quale il giovane Perticaroli era statopresentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca gestiva il locale “Alpheus” (v.sentenza impugnata, p. 4).Per il resto il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte unadiversa valutazione della deposizione del teste Pigozzi, interdetta in sede dilegittimità, in quanto riservata al giudice di merito.Infine è infondata la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., posto che iGiudici di appello, contrariamente all’assunto del ricorrente, non hanno violatoil criterio di riparto dell’onere probatorio, perché “a monte” hanno escluso laesistenza e/o la sufficienza della prova di un’attività lavorativa con le modalitàNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026tipiche della subordinazione. Quest’ultima rappresenta il presuppostonecessario ed imprescindibile per l’operatività, poi, dell’invocata presunzionedi onerosità, che nella specie resta esclusa proprio per la mancanza –accertata in fatto dalla Corte territoriale – del suo presupposto.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione dell’art. 2103 c.c., dell’allegato A e dell’art. 24CCNL del 2005 radio e televisioni private per avere la Corte territorialeritenuto insussistente la prova delle mansioni superiori svolte, incorrendo inun grave travisamento delle declaratorie della contrattazione collettiva. Inparticolare addebita ai Giudici d’appello di non aver rilevato che la figuradell’animatore e conduttore di produzioni complesse con comprovataesperienza ed autonomia operativa è descritta in modo identico sia nel II chenel III livello, sicché il criterio posto a base della decisione – quello dellamaggiore complessità delle mansioni proprie del II livello rispetto a quelleproprie del III – è errato.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrenteriportato il testo contrattuale (integrale) dedicato all’inquadramento, invecenecessario per consentire a questa Corte l’interpretazione diretta delle relativeclausole, al fine di appurare l’eventuale errore metodologico addebitato aiGiudici d’appello.Infine il motivo è inammissibile perché non si confronta con quella partedella motivazione, con cui la Corte territoriale ha affermato che qualora unamedesima figura professionale di base (“animatore”) sia presente in più livellidi inquadramento, incombe sul lavoratore l’onere di allegare e provare il fattocostitutivo del diritto all’inquadramento nel livello superiore, rappresentatonon soltanto dallo “svolgimento della suddetta attività di base, ma anche”dall’espletamento “delle più complesse modalità di prestazione, alle quali ladeclaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (v. sentenzaimpugnata, p. 6). Si tratta di un principio di diritto già affermato da questaCorte (Cass. n. 12092/2004), rispondente peraltro ad un criterio di logicarazionalità, altrimenti resterebbe irrisolto il problema distintivo e giustificativodei due (o più) livelli di inquadramento in cui il CCNL collochi una medesimafigura professionale.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697,2733 e 2734 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territorialenegato valore confessorio alle dichiarazioni rese dall’amministratrice unicadella società ed omesso di considerare il fatto del lavoro straordinario riferitopuntualmente dal teste [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato nella parte in cui si censura la violazione degli artt. 2733 e2734 c.c. Quest’ultima norma, infatti, attribuisce il valore di prova legale(“piena prova”) anche alle dichiarazioni “di altri fatti o circostanze tendenti ainfirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguernegli effetti” qualora esse non siano contestate dall’altra parte. Si tratta del c.d.principio di inscindibilità della dichiarazione confessoria (Cass. ord. n.1530/2018), che esonera il dichiarante dall’onere di provare i fatti aggiuntidichiarati, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nelsuo complesso.D’altronde, neppure in ricorso il Perticaroli ha specificato se, come, dove equando abbia contestato la dichiarazione aggiunta circa la “flessibilità diingresso”. Ne deriva che il convincimento della Corte territoriale è conformea diritto: poiché in giudizio le dichiarazioni ulteriori rese dall’amministratricedella società non sono state contestate dal Perticaroli, anche la “flessibilità diingresso” – quale dichiarazione aggiunta – costituisce prova legale, come taleidonea ad infirmare l’iniziale dichiarazione della stessa amministratrice,secondo cui il Perticaroli “lavorava dalle 13 alle 21 nella radio …” e a renderequindi insussistente la prova certa dell’inizio dell’orario di lavoro alle ore13,00, quale presupposto di fatto necessario ai fini dell’accertamentodell’eventuale lavoro straordinario come prospettato dal Perticaroli.Il motivo è poi inammissibile, laddove sollecita a questa Corte una diversavalutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], considerata daiGiudici d’appello motivatamente insufficiente a dimostrare il fatto costitutivo.Al riguardo la Corte territoriale ha infatti evidenziato che il teste avevaprecisato di essere presente solo occasionalmente fino al 2005 e poi anche(ma non sempre) tre o quattro volte a settimana (v. sentenza impugnata, p.7, pen.cpv.).Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/20265.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697 e 2109c.c., 1, c. 2, lett. b), e 10 d.lgs. n. 66/2003, 115 e 116 c.p.c. per avere laCorte territoriale invertito l’onere della prova relativa al godimento delle ferie.Il motivo è infondato.Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale – aprescindere dal riparto dell’onere probatorio – sulla base delle testimonianzeha ritenuto accertata la fruizione di una o due settimane di ferie in estate,nonché un impegno lavorativo nel periodo fra giugno ed agosto di soli 4 giornia settimana, in tal modo ritenendo che il lavoratore avesse beneficiato di duegiorni di ferie a settimana (oltre al riposo domenicale), pari a complessivi 24giorni nel trimestre, con complessiva soddisfazione di ogni spettanza a taletitolo (v. sentenza impugnata, par. 7, p. 11). Sulla base di questoaccertamento di fatto il convincimento raggiunto e quindi la decisione dimerito sono conformi a diritto.6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 14 CCNL2003 e 51 CCNL 2005 per avere la Corte territoriale ritenuto che il diritto aipermessi retribuiti per le ex festività soppresse richiedesse la previa richiestadi fruizione da parte del lavoratore, invece non prevista dai contratti collettivinazionali di lavoro succedutisi nel tempo.Il motivo è fondato.L’art. 14 del CCNL 2003 e l’art. 51 del CCNL 2005 (prodotti dal ricorrente),applicati dalla Corte territoriale, al co. 3 prevedono che “in sostituzione dellefestività soppresse, di cui all’art. 1, legge 5.3.77 n. 54 e a seguito del DPR28.12.85 n. 792, saranno concessi 4 giorni di permessi individuali retribuiti”.Ad avviso dei Giudici d’appello – peraltro ricavabile solo implicitamente dalragionamento non proprio chiaro sul punto – il predicato “concessi”,adoperato dalle parti sociali, presupporrebbe la previa necessaria istanza dellavoratore. E’ sulla base di questo presupposto logico-giuridico che si spiegal’ulteriore argomentazione, secondo cui il lavoratore, “pur essendone onerato,non ha a monte fornito alcuna prova di avere invano richiesto di poter goderedi tali permessi (i quali, in forza di quanto previsto dal CCNL, devono esseregoduti, a richiesta del lavoratore …)” (v. sentenza impugnata, p. 12, primoNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026capoverso).Questa interpretazione non può essere condivisa.Questa Corte ha già affermato – sia pure in relazione ad altro settore, main applicazione della medesima disciplina legale – che l'assenza, nellacontrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, diuna specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposoper festività soppresse, previste dall'art. 1 della legge n. 937/1977, non puòritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto overicorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie,in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per lequattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alleferie (Cass. ord. n. 8926/2024).Sulla base di tale principio va dunque ricostruita la ratio della previsionedel CCNL, volta a considerare quei giorni – in precedenza corrispondenti afestività – come “tempo di non lavoro” e come tale fruibile dal dipendente, aprescindere da una sua formale richiesta, effettivamente non prevista in modoespresso dall’art. 51 CCNL citato dalla Corte territoriale. L’unico limite è quellodella compatibilità con le esigenze di servizio, il cui onere probatorio incombeovviamente sul datore di lavoro in quanto titolare di quelle esigenze, cherappresentano il “fatto impeditivo” (art. 2697 c.c.).Pertanto si tratta di un diritto soggettivo del dipendente, sicchél’adempimento del correlativo obbligo deve essere provato dal debitore (art.1218 c.c.). Quindi è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver fatto goderei permessi sostitutivi delle ex festività soppresse, oppure di non averlo potutofare (entro l’anno di maturazione) a causa di esigenze di servizio, in tal casodovendo allora provare di aver pagato la relativa indennità sostitutiva.Inoltre, poiché si tratta di un istituto analogo alle ferie, sotto il profilodell’eadem ratio del “tempo di non lavoro”, va applicato il principio di dirittoaffermato da questa Corte di legittimità in relazione all’indennità sostitutivadi ferie non godute quando il rapporto di lavoro sia cessato: è il datore dilavoro a dover dimostrare di aver avvisato il dipendente della possibilità difruire dei permessi per le ex festività soppresse e che quest’ultimo sia rimastosilente. In mancanza di tale prova, il datore di lavoro è obbligato a pagare larelativa indennità sostitutiva.Numero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026Va dunque dichiarato applicabile anche ai permessi sostitutivi delle exfestività soppresse il principio di diritto affermato in relazione alle ferie: laperdita del diritto, ed alla corrispondente indennità sostitutivaalla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cuiil datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a goderedelle ferie (o dei permessi sostitutivi delle ex festività soppresse) - senecessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modoaccurato ed in tempo utile a garantire che le ferie (o i ricordati permessi)siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono voltea contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie (o tali permessi)andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riportoautorizzato (Cass. n. 21780/2022).Un’ulteriore conferma dell’interpretazione qui affermata si traechiaramente dall’ultimo comma degli artt. 14 e 51 citt., secondo cui “In casod’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, allavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero parialle festività religiose soppresse, che cadranno o saranno cadute nella frazionedell’anno di servizio”. Questa clausola conferma che il “riconoscimento” delpermesso retribuito prescinde da un’istanza del lavoratore e costituisce quindiun obbligo incondizionato del datore di lavoro, che può differirne la fruizioneper esigenze di servizio, ma dovrà comunque consentirla entro la cessazionedel rapporto di lavoro, oppure dimostrare che è stato impossibilitato a tantoper causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).La sentenza impugnata non si è attenuta ai predetti principi di diritto epertanto va cassata con rinvio.7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1 e5 L. n. 260/1949, 14 CCNL 1995 e 2003, 51 CCNL 2005, nonché omessoesame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, peravere la Corte territoriale ritenuto non provato il lavoro festivo, pur inpresenza della deposizione del teste Stroveglia e della dichiarazioneconfessoria dell’amministratrice della società.Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione delle risultanze istruttorie. Quanto poi alla dichiarazione resaNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026dall’amministratrice della società, contrariamente all’assunto del ricorrente, iGiudici d’appello non ne hanno omesso l’esame, ma ne hanno solo negato lavalenza confessoria, evidenziando che ella si era limitata a dichiarare che laradio era “aperta anche nelle festività”, ma non aveva affatto confessato cheil Perticaroli avesse lavorato in quei giorni festivi (v. sentenza impugnata, p.11).8.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1, co. 2,lett. a), d.lgs. n. 66/2003, 2094 e 2697 c.c. per avere la Corte territorialeviolato il principio di vicinanza della prova e preteso dal dipendente la provadella simulazione dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA] nell’organizzazione deglieventi musicali, al fine di dimostrare che egli aveva svolto tale attività pursempre nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diversoapprezzamento di circostanze di fatto e di risultanze istruttorie, interdetto insede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.9.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2119 c.c. peravere la Corte territoriale escluso la prova della giusta causa delle dimissionie, quindi, rigettato la domanda di restituzione dell’indennità sostitutiva delpreavviso trattenuta dalla società sulle sue competenze di fine rapporto.Il motivo è infondato alla luce dell’esito del motivo relativo al preteso dirittoall’inquadramento nel livello superiore, risultato non spettante, sicché anchela giusta causa di dimissioni si rivela inesistente, con conseguente debenza,da parte del lavoratore dimissionario, del preavviso o della relativa indennitàsostitutiva.10.- Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112, 324 e329 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare il giudicato internoformatosi sul capo di condanna pronunziata dal Tribunale al pagamento degliadeguamenti salariali previsti dal rinnovo contrattuale collettivo del 2009 adecorrere marzo 2009, mai pagati, anche in relazione al III livello diinquadramento formalmente posseduto. Precisa che a decorrere da marzo2009 la paga base era stata aumentata ad euro 1.017,54 a fronte di quellaNumero registro generale 13169/2021Numero sezionale 921/2026Numero di raccolta generale 9678/2026Data pubblicazione 15/04/2026precedente di euro 985,74. Conclude che pertanto, anche in accoglimentodell’appello principale della società, la Corte territoriale non sarebbe giammaipotuta pervenire al rigetto di tutte le domande del dipendente.Il motivo è specifico ed autosufficiente, avendo il ricorrente riportato sia lasua domanda al riguardo articolata nel ricorso introduttivo (v. ricorso percassazione, pp. 42-43), sia la pronunzia resa sul punto dal Tribunale (v.ricorso per cassazione, p. 43).Il motivo è fondato, come peraltro ammette anche la controricorrente (v.controricorso, p. 24).Il silenzio sul punto da parte della Corte territoriale si spiega proprio per lamancanza di un motivo di appello da parte della società. Ne deriva che,essendo mancata su quel capo l’impugnazione della datrice di lavoro, si eraformato il giudicato interno sull’accoglimento pronunziato dal Tribunale,sicché giammai la Corte territoriale avrebbe potuto rigettare integralmentetutte le originarie domande del Perticaroli.Sul punto, dunque, la sentenza d’appello va cassata ma senza rinvio,dovendo anche questa Corte limitarsi a prendere atto del giudicato internocome sopra rilevato.11.- [OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il sesto e il decimo motivo; rigettatutti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello diRoma, in diversa composizione, in relazione al sesto motivo, nonché per laregolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data24/02/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09678/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris