CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Castrovillari, in data 19.4.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 624 bis, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Chimenti lamentando 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha travisato il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento di primo grado dal teste de relato maresciallo Loria e dalla [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria il 31.12.2012, su cui ha riferito il Loria, poiché, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, da tali dichiarazioni non è possibile desumere che la Luzzi abbia riconosciuto con certezza in fotografia il Chimenti come la persona notata nell'appartamento dove il Matiz aveva rinvenuto la refurtiva sottratta dalla sua abitazione; 2) violazione di legge, con riferimento all'art. 195, co. 3, c.p.p., e vizio di motivazione in ordine alla inutilizzabilità del contenuto della deposizione del maresciallo Loria, che ha riferito in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese dalla Loria in sede di sommarie informazioni, senza tacere che, a differenza di quanto affermato dalla corte di appello, la difesa dell'imputato, come si evince dal verbale relativo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha mai prestato il consenso alla acquisizioni del verbale contenente le pretese dichiarazioni confessorie del Chimenti, ma solo all'acquisizione del fascicolo fotografico; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la corte di appello fornito risposta in ordine ai rilievi difensivi volti a escludere la sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, n. 2), c.p. Eccepiva, infine, il decorso del termine di prescrizione del reato alla data del 7.6.2020. 2.1. Con requisitoria scritta del 19.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con conclusioni scritte del 28.10.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Chimenti insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Ed invero, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), c.p.p.„ può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567; Cass., Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499). Orbene, premesso che tale motivo, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, rappresenta un motivo nuovo, che, pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p., non poteva essere dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, va rilevato che esso si traduce in una censura sulla valutazione operata dal giudice di secondo grado, che, tuttavia, non si è espresso sull'attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla Luzzi nel corso delle indagini preliminari, proprio perché non era questo il tema sottoposto al suo vaglio critico, ma solo sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria Loria in ordine al suddetto riconoscimento fotografico. Del pari appaiono manifestamente infondati gli ulteriori motivi di ricorso.Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la testimonianza indiretta può avere ad oggetto anche una avvenuta individuazione fotografica: quest'ultima, invero, costituisce pur sempre una dichiarazione resa da un teste per l'identificazione di persone e cose, sicché i risultati della stessa ben possono formare oggetto della testimonianza indiretta del personale di polizia giudiziaria dinanzi al quale è stata compiuta la dichiarazione ricognitiva della percezione visiva (cfr. Cass., Sez. 1, n. 5265 del 12/03/1998, Rv. 210472; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12027 del 06/04/1999, Rv. 214872). Senza tacere che, come rilevato correttamente dal giudice di appello, nel caso in esame la difesa dell'imputato non ha esercito la facoltà, prevista dall'art. 195, co. 1, c.p.p., in tema di testimonianza indiretta, di chiedere l'escussione in qualità di testimone della fonte diretta Luzzi, circostanza che rende pienamente utilizzabile la testimonianza de relato del menzionato ufficiale di polizia giudiziaria (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6212 del 18/10/2017, Rv. 272008). Sicché appare del tutto legittima la decisione del giudice di appello che ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dal maresciallo Loria in ordine alle dichiarazioni rese dalla Luzzi e alla individuazione fotografica da quest'ultima operata. Con riferimento, inoltre, alle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, si osserva che la corte territoriale non le ha utilizzate ai fini della decisione, ritenendo sufficienti a fondare la responsabilità del prevenuto il riconoscimento fotografico operato dalla Luzzi e il rinvenimento nell'abitazione dove il Chimenti era stato visto da quest'ultima della refurtiva sottratta al Matiz. Del tutto generica appare la doglianza difensiva volta a far valere il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., oggetto di specifica contestazione nel capo d'imputazione, consistente nella forzatura della tapparella e nella rottura di un vetro della finestra dell'abitazione della persona offesa, dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). Quanto alla eccezione relativa al compiuto decorso del termine di prescrizione, il ricorrente non considera la previsione di cui all'art. 624 bis, co. 3, c.p.p., che fissa in dieci anni di reclusione il massimo della pena edittale stabilita per il reato di cui si discute quando sia aggravato, come nel caso in esame, anche solo da una delle circostanze aggravanti ex art. 625, c.p. Ne consegue che, trattandosi di reato commesso in data 8.12.2012, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161, c.p., il relativo termine di prescrizione nella sua estensione massima, tenuto conto degli intervenuti atti interruttivi del relativo decorso, pur in assenza di cause di sospensione, non risulta a tutt'oggi ancora perento e ciò a prescindere dalla originaria inammissibilità del ricorso, che comunque non avrebbe consentito di rilevare la prescrizione compiutasi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. 5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]