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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 15426/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Venezia ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicatoavanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza del Tribunale di Padova in data 22maggio 2024, che lo aveva condannato per il delitto di truffa in concorso.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendodue motivi di impugnazione, con cui sottolinea il difetto di negligenza dell’imputato (avutoriguardo alla irrituale rinuncia al mandato del difensore di fiducia e alla inattività di quellosuccessivamente nominato di ufficio) e lamenta la mancata assunzione di una provadecisiva (in merito alla suddetta rinuncia del primo legale).3.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, chetrascurano completamente il lineare percorso giuridico posto a base dell’ordinanza di rigetto.

Secondo l’art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., fuori dei casi di effetti pregiudizievoliderivanti da una violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il condannatocon sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenerela rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza deipresupposti di legge e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza neitermini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenzadel processo prima della pronuncia della sentenza.La Corte lagunare ha evidenziato correttamente – senza contestazioni di sorta da partedella difesa – come la declaratoria di assenza sia stata del tutto rituale, in quantopronunciata all’esito di ricerche appositamente disposte dal Tribunale, che avevano condottoalla notifica a mani dell’imputato del decreto di citazione a giudizio e della fissazione dellasuccessiva udienza dibattimentale.Restano, con ogni evidenza, del tutto irrilevanti le successive vicende processualidedotte dal ricorrente (astrattamente idonee, al più, ad incidere sull’osservanza del termineper proporre impugnazione), in presenza di un’inequivoca piena conoscenza originaria dellapendenza del giudizio.4.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente(Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Venezia ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicatoavanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza del Tribunale di Padova in data 22maggio 2024, che lo aveva condannato per il delitto di truffa in concorso.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendodue motivi di impugnazione, con cui sottolinea il difetto di negligenza dell’imputato (avutoriguardo alla irrituale rinuncia al mandato del difensore di fiducia e alla inattività di quellosuccessivamente nominato di ufficio) e lamenta la mancata assunzione di una provadecisiva (in merito alla suddetta rinuncia del primo legale).3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, chetrascurano completamente il lineare percorso giuridico posto a base dell’ordinanza di rigetto. Secondo l’art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., fuori dei casi di effetti pregiudizievoliderivanti da una violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il condannatocon sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenerela rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza deipresupposti di legge e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza neitermini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenzadel processo prima della pronuncia della sentenza.La Corte lagunare ha evidenziato correttamente – senza contestazioni di sorta da partedella difesa – come la declaratoria di assenza sia stata del tutto rituale, in quantopronunciata all’esito di ricerche appositamente disposte dal Tribunale, che avevano condottoalla notifica a mani dell’imputato del decreto di citazione a giudizio e della fissazione dellasuccessiva udienza dibattimentale.Restano, con ogni evidenza, del tutto irrilevanti le successive vicende processualidedotte dal ricorrente (astrattamente idonee, al più, ad incidere sull’osservanza del termineper proporre impugnazione), in presenza di un’inequivoca piena conoscenza originaria dellapendenza del giudizio.4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente(Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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