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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 19160/2024

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seguente sentenza Sull'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 36252/20 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza e la richiesta difensiva; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta; udito il difensore istante, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per la liquidazione delle spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 36252 del 25/11/2020 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Gip del Tribunale di Bologna con il quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Nell'ambito di detto processo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato designato difensore d'ufficio degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine dell'instaurazione del contraddittorio di legittimità e non consta abbia svolto alcuna attività in relazione all'udienza ex art. 611 cod.proc.pen. tenutasi il 25/11/2020.2.Contrariamente a quanto assume il difensore è avviso del Collegio che non risulti omessa alcuna statuizione suscettibile di correzione ex art. 130 cod.proc.pen. in relazione alla sentenza n. 36252 del 25/11/2020.

Infatti, a norma dell'art. 116 DPR 115/2002 "l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82....quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali".

Inoltre, la competenza in ordine alla liquidazione in presenza dei requisiti normativamente richiesti fa capo al giudice di merito, ovvero - nella specie- al GIP che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice di legittimità.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono la richiesta di liquidazione deve essere disattesa al pari di quella formulata in relazione all'odierna procedura con deposito di nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Così deciso in Roma 11 14 marzo 2024 La consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sentenza Sull'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 36252/20 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza e la richiesta difensiva; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta; udito il difensore istante, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per la liquidazione delle spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 36252 del 25/11/2020 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Gip del Tribunale di Bologna con il quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nell'ambito di detto processo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato designato difensore d'ufficio degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine dell'instaurazione del contraddittorio di legittimità e non consta abbia svolto alcuna attività in relazione all'udienza ex art. 611 cod.proc.pen. tenutasi il 25/11/2020.2.Contrariamente a quanto assume il difensore è avviso del Collegio che non risulti omessa alcuna statuizione suscettibile di correzione ex art. 130 cod.proc.pen. in relazione alla sentenza n. 36252 del 25/11/2020. Infatti, a norma dell'art. 116 DPR 115/2002 "l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82....quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". Inoltre, la competenza in ordine alla liquidazione in presenza dei requisiti normativamente richiesti fa capo al giudice di merito, ovvero - nella specie- al GIP che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice di legittimità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono la richiesta di liquidazione deve essere disattesa al pari di quella formulata in relazione all'odierna procedura con deposito di nota spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma 11 14 marzo 2024 La consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19160/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris