CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 49468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIA7 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 04 luglio 2023 il Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di due anni, quattro mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di detenzione e porto illeciti di armi da sparo e di ricettazione, accertati in data 01 gennaio 2023. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 129 e 533 cod.proc.pen. Il «Collegio» non si è confrontato con i rilievi contenuti «all'interno dell'atto di appello», in merito alla sussistenza di una prova certa della sua responsabilità per entrambi i reati contestati, mentre avrebbe dovuto assolverlo quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen., valutando, pur in presenza di una richiesta di patteggiamento, l'esistenza di un ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967. E' infatti evidente la sussistenza dell'ipotesi attenuata prevista da tale norma, per la modesta potenzialità offensiva delle due armi rinvenute. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.103/2017, trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». E' di tutta evidenza che il ricorrente ha, invece, dedotto due vizi di motivazione relativi l'uno alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen., e l'altro al trattamento sanzionatorio. Tali vizi, peraltro, sono inesistenti, dal momento che il giudice ha esposto in modo molto dettagliato le prove a carico dell'imputato, ed ha quindi valutato in concreto l'insussistenza di ragioni per il proscioglimento; il trattamento sanzionatorio, poi, è stato concordato dalle parti, accogliendo quindi le richieste dell'imputato stesso. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337), e «In tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena» (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Rv. 279117). Il ricorrente, peraltro, non ha neppure precisato il proprio interesse a censurare l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895/1967. Il delitto di cui agli artt. 2 e 4 legge n. 895/1967 è stato unito per continuazione a quello di ricettazione, ritenuto più grave, e la relativa pena è stata quindi calcolata come un mero aumento su quella concordata per il reato base; il ricorrente avrebbe dovuto indicare, quanto meno, quale diversa pena sarebbe stata concordata applicando l'attenuante sopra indicata, ferma restando, però, l'inammissibilità del ricorso per non essere stata tale attenuante inserita nella proposta di patteggiamento. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2