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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18635/2026

Testo disponibile della fonte

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pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Paolucci- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaCapitolina-controricorrente-Numero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 7153/2023 pronunciata dalla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sez. 14, depositata in data13.12.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] emetteva a carico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di pagamento n. 112090074791 del 20.10.2020,notificato in data 18.11.2020, per la TA.RI. e TE.FA. del secondo semestredell’anno 2020, relativamente ad un immobile sito in Lungomare AmerigoVespucci n. 124 – Roma, per un importo complessivo di euro 10.344,16.2.

Avverso il predetto avviso, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma s.r.l. presentava ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Roma, eccependo la nullità dell’atto per difetto di motivazionee contestando le superfici tassate.3.

La C.T.P. rigettava il ricorso.4.

La società proponeva appello.5.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio respingeva l’appello, con la seguente motivazione:«Per la Tari, a differenza dall'lmu, non sono richiesti i dati catastali dalmomento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sullasuperficie posseduta e infatti quest’ultima è indicata nell’atto impositivoimpugnato.

Il contribuente, quindi, è stato posto, dall'Amministrazione, ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindidi contestare, come avvenuto nella specie, in giudizio l’”an” e il "quantumdebeatur".

A tanto si aggiunge che la contribuente non ha mai contestatoNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026nei singoli punti l’avviso di accertamento.

Quanto al mancato sopralluogoda parte dell’Ente che, secondo l’appellante, avrebbero reso inconsistenti egeneriche, oltre che prive di riscontro, le contestazioni dell’Ufficio in ordinealle superficie tassate va rilevato che, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs.507/1993,

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce oacquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura edestinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alleconvenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgereal contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere aquestionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamentesottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributoovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, inesenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singolicontribuenti.2.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente allerichieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbanao i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato dellarilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4,muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almenocinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggettialla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura dellesuperfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso èsostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo ;.....quindi il sopralluogo è una facoltà e non un obbligo.

Nel merito, vaevidenziato che l’appellante non ha fornito alcun elemento concreto in gradodi contrastare le motivazioni del recupero della tassa».Numero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/20266.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso la società, contre motivi di censura.7.

Il Comune si è costituito in giudizio con controricorso.8.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 15.05.20269.

La società depositava memoria a sostegno delle proprie conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione e/ofalsa violazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del1990 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto che l’avviso di accertamento abbia adeguatamente illustrato leragioni e i presupposti dell’esercizio del potere impositivo: diversamente, lasocietà deduce che lo stesso sia stato emesso in violazione delle norme sullamotivazione dei provvedimenti amministrativi.La società, in particolare, lamenta il fatto che l’atto abbia indicatoubicazione degli immobili, tariffe applicate, metratura sottoposta atassazione, ma senza consentire alla contribuente di comprende le modalitàdi individuazione della categoria di riferimento, né di determinazione dellesuperfici, la cui dimostrazione ricadeva nell’ambito dell’onere probatorio acarico dell’amministrazione.2.

Il motivo è infondato.2.1.

La sentenza impugnata si è attenuta ai principi di diritto seguiti daquesta Corte in materia di motivazione di atti impositivi riguardanti latassazione sui rifiuti, secondo i quali «l'obbligo di motivazione dell'attoimpositivo si risolve nella indicazione della tariffa applicata e la relativadelibera, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula utilizzataNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficietotale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per ilcalcolo del tributo (Cass. n. 24267 del 2011)» (Cass. n. 22470/19).2.2.

Attraverso tali elementi, il contribuente è in grado di individuarel’immobile di riferimento, la sua ubicazione, la tariffa applicata in relazionealla relativa delibera (così da poterne valutare l’applicabilità sia in relazionealle caratteristiche/destinazione del bene, sia in relazione alla vigenzatemporale) e verificare la legittimità dell’atto, nonché se vi sianoincongruenze rispetto alle tariffe applicabili anche ratione temporis, erroridi calcolo e/o refusi nella determinazione della superficie tassabile.2.3.

Non appare, infatti, necessario, al fine di comprendere la congruitàdella pretesa impositiva rispetto alla situazione dell’immobile, che l’enteindichi nei dettagli le fonti per le modalità di determinazione della superficie,nel momento in cui tale riferimento non abbia un contenuto integrativonecessario alla comprensione delle contestazioni che vengono mosse alcontribuente ai fini della richiesta impositiva: «l'obbligodell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7

I. n.212/2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa»delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'attoimpositivo; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cuicontenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il dirittodi conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'attoimpositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazionesia già sufficiente, con la conseguenza che, in caso di impugnazionedell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostril'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento,occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegliNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026motivazione (Cass. n. 26683 del 2009)».2.4.

Nel momento in cui il Comune, come nel caso di specie, abbiaindicato le delibere con cui sono state fissate le tariffe e abbia specificato iparametri di riferimento per il calcolo dei tributi, deve ritenersi assolto inogni caso l'obbligo motivazionale, dovendosi prescindere dalla questionedella tempestività e utilizzabilità della documentazione prodotta da RomaCapitale nel giudizio.2.5.

In altre parole, il contribuente è stato posto nelle condizioni dicomprendere presupposti (an) e modalità di determinazione del quantumdella pretesa impositiva, così da potersi senz’altro difendere per contestaresia l’uno che l’altro (quanto alle superfici eventualmente dimostrando ladiversa consistenza/metratura delle superfici tassabili), senza che possarilevare, a tal fine, l’indicazione precisa e dettagliata delle fonti utilizzatedall’amministrazione, tanto più nel momento in cui, come nel caso di specie,non veniva in considerazione una differenza tra il dichiarato e la superficietassabile (caso nel quale poteva rilevare la legittimità e maggiore capacitàdimostrativa della fonte invocata a sostegno di una pretesa impositiva dipiù alto importo rispetto al versato).2.6.

In conformità al percorso argomentativo appena illustrato, questaCorte si è pronunciata respingendo analogo procedimento riguardante lestesse parti (Cass. n. 7656/25), così opinando: «A ben vedere, in base altenore della relativa formulazione, si ha l’impressione che il mezzo incorrain una palese confusione tra la “motivazione” dell’avviso di accertamento,che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementi difatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova” dellapretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita al documento,quale mezzo da far valere nel processo.

Questa distinzione tra piano dellaNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026motivazione e piano della prova trova conferma normativa nell’art. 7,comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo novellato dall’art. 1,comma 1, lett. f, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), che, mentre richiedel’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce, sempre che non sia già statoportato a conoscenza dall’interessato o l’avviso ne riproduca il contenutoessenziale, prevede soltanto l’indicazione dei mezzi di prova, che potrannoessere prodotti o acquisiti nell’eventuale processo a seguitodell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 25marzo 2024, n. 8016 – vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025,n. 799).

L’iter argomentativo del giudice di appello è in sintonia conl’orientamento di questa Corte, secondo cui , in tema di TARSU (ma i principivalevoli per tale disciplina sono tendenzialmente applicabili anche alla TARI,per la palese identità di ratio - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 dicembre2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez. 5^,15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34635;Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3355), la verifica dell'adeguatezzadella motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in basealla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza deglienti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (atenore del quale: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devonoessere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridicheche li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro attonon conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegatoall'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale»), sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base dellavariazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficieaccertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quantoNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altredelibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti dellapretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 9maggio 2017, n. 11270; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass.,Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n.31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass., Sez. 5^, 30giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2023, n. 19524;Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2083)».3.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 70-71-73 del d.lgs. n. 507 del 1993 e 2697 c.c.in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.3.1.

La società lamenta l’erronea applicazione da parte del giudice diseconde cure della disciplina sul riparto dell’onere probatorio tracontribuente e p.a., sostenendo che l’ente impositore avrebbe dovutodimostrare i presupposti sui quali si fondava la propria richiesta e/o,eventualmente, provvedere all’esecuzione di un sopralluogo per verificarela consistenza delle superfici tassabili, osservando che la produzionedocumentale del Comune in sede di giudizio doveva ritenersi tardiva e,conseguentemente, che l’integrazione probatoria doveva essere valutatacome inammissibile.3.2.

Il motivo deve ritenersi infondato.3.3.

La Corte di secondo grado non ha operato alcuna indebitainversione dell’onere della prova, in quanto ha ritenuto legittimo l’operatodell’amministrazione sia in merito alla determinazione delle superficitassabili – eseguita non ad nutum, bensì sulla base di informazioni inpossesso dell’ente contenuti in banche dati legittimamente consultate –, siaNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026in merito alla conseguente quantificazione del tributo – effettuata con uncalcolo matematico che ha tenuto conto delle aliquote in vigore nel periododi riferimento –.Come già evidenziato in precedenza, l’Amministrazione non è tenuta,con l’emissione dell’atto impositivo, a “dimostrare” al contribuente lacorrettezza dei dati contenuti nelle fonti a propria disposizione elegittimamente consultate, dovendo solo indicare in maniera chiara eprecisa i dati utilizzati ai fini dell’esercizio della pretesa impositiva, affinchéil contribuente medesimo abbia la possibilità di comprenderli edeventualmente contestarli.4.

Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta,sussumendolo nella categoria della violazione e falsa applicazione di leggeex art. 360, primo comma, n. 3, l’ammissione di prove documentali tardive(in particolare la concessione demaniale marittima e la relativa planimetriacon metrature) in sede di giudizio di secondo grado, in contrasto con ildisposto degli artt. 32 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.Si duole, in particolare, del fatto che il giudice di appello, nonostanteRoma [OSCURATO:PERSONA] si fosse costituita nel secondo grado di giudizio soltanto indata 21.11.2023, ovvero soltanto due giorni prima dell'udienza fissata perla trattazione, avesse posto alla base della propria decisionedocumentazione prodotta a suo parere tardivamente (più specificamente,la concessione demaniale marittima e la planimetria che la societàcontribuente aveva inoltrato per permettere all'[OSCURATO:PERSONA] la correttadeterminazione delle categorie tassabili).Ritiene, dunque, violati i termini di cui alla norma processuale, sia perquanto riguarda il deposito documenti (20 giorni prima dell'udienza), sia perquanto concerneva il deposito di memorie (10 giorni prima dell'udienza).4.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/20264.2.

Come già evidenziato, la Corte di secondo grado non ha fondato lapropria decisione sulle prove fornite dall’amministrazione, ma ha valutatola correttezza del suo operato ritenendo legittima l’emissione dell’avvisosulla base di una procedura conforme alla normativa, fondata sullaconsultazione di dati in proprio possesso, compiutamente illustrando allacontribuente presupposti della pretesa impositiva, modalità del calcolo,parametri valutati nella individuazione delle aliquote.

La doglianza,pertanto, non coglie il senso del percorso motivazionale del giudice disecondo grado, fondato sulla legittimità della procedura amministrativa amonte dell’emissione dell’atto impositivo e non sulla valutazione di provepresentate nell’ambito della fase contenziosa.5.

Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.6.

Le spese seguono la soccombenza.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ilricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene rigettato.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, allacorresponsione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 2.410,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,rimborso forfetario ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Paolucci- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaCapitolina-controricorrente-Numero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 7153/2023 pronunciata dalla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sez. 14, depositata in data13.12.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] emetteva a carico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di pagamento n. 112090074791 del 20.10.2020,notificato in data 18.11.2020, per la TA.RI. e TE.FA. del secondo semestredell’anno 2020, relativamente ad un immobile sito in Lungomare AmerigoVespucci n. 124 – Roma, per un importo complessivo di euro 10.344,16.2. Avverso il predetto avviso, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma s.r.l. presentava ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Roma, eccependo la nullità dell’atto per difetto di motivazionee contestando le superfici tassate.3. La C.T.P. rigettava il ricorso.4. La società proponeva appello.5. Con la sentenza impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio respingeva l’appello, con la seguente motivazione:«Per la Tari, a differenza dall'lmu, non sono richiesti i dati catastali dalmomento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sullasuperficie posseduta e infatti quest’ultima è indicata nell’atto impositivoimpugnato. Il contribuente, quindi, è stato posto, dall'Amministrazione, ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindidi contestare, come avvenuto nella specie, in giudizio l’”an” e il "quantumdebeatur". A tanto si aggiunge che la contribuente non ha mai contestatoNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026nei singoli punti l’avviso di accertamento. Quanto al mancato sopralluogoda parte dell’Ente che, secondo l’appellante, avrebbero reso inconsistenti egeneriche, oltre che prive di riscontro, le contestazioni dell’Ufficio in ordinealle superficie tassate va rilevato che, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs.507/1993, 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce oacquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura edestinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alleconvenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgereal contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere aquestionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamentesottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributoovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, inesenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singolicontribuenti.2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente allerichieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbanao i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato dellarilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4,muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almenocinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggettialla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura dellesuperfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso èsostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo ;.....quindi il sopralluogo è una facoltà e non un obbligo. Nel merito, vaevidenziato che l’appellante non ha fornito alcun elemento concreto in gradodi contrastare le motivazioni del recupero della tassa».Numero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/20266. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso la società, contre motivi di censura.7. Il Comune si è costituito in giudizio con controricorso.8. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 15.05.20269. La società depositava memoria a sostegno delle proprie conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione e/ofalsa violazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del1990 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto che l’avviso di accertamento abbia adeguatamente illustrato leragioni e i presupposti dell’esercizio del potere impositivo: diversamente, lasocietà deduce che lo stesso sia stato emesso in violazione delle norme sullamotivazione dei provvedimenti amministrativi.La società, in particolare, lamenta il fatto che l’atto abbia indicatoubicazione degli immobili, tariffe applicate, metratura sottoposta atassazione, ma senza consentire alla contribuente di comprende le modalitàdi individuazione della categoria di riferimento, né di determinazione dellesuperfici, la cui dimostrazione ricadeva nell’ambito dell’onere probatorio acarico dell’amministrazione.2. Il motivo è infondato.2.1. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi di diritto seguiti daquesta Corte in materia di motivazione di atti impositivi riguardanti latassazione sui rifiuti, secondo i quali «l'obbligo di motivazione dell'attoimpositivo si risolve nella indicazione della tariffa applicata e la relativadelibera, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula utilizzataNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficietotale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per ilcalcolo del tributo (Cass. n. 24267 del 2011)» (Cass. n. 22470/19).2.2. Attraverso tali elementi, il contribuente è in grado di individuarel’immobile di riferimento, la sua ubicazione, la tariffa applicata in relazionealla relativa delibera (così da poterne valutare l’applicabilità sia in relazionealle caratteristiche/destinazione del bene, sia in relazione alla vigenzatemporale) e verificare la legittimità dell’atto, nonché se vi sianoincongruenze rispetto alle tariffe applicabili anche ratione temporis, erroridi calcolo e/o refusi nella determinazione della superficie tassabile.2.3. Non appare, infatti, necessario, al fine di comprendere la congruitàdella pretesa impositiva rispetto alla situazione dell’immobile, che l’enteindichi nei dettagli le fonti per le modalità di determinazione della superficie,nel momento in cui tale riferimento non abbia un contenuto integrativonecessario alla comprensione delle contestazioni che vengono mosse alcontribuente ai fini della richiesta impositiva: «l'obbligodell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7 I. n.212/2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa»delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'attoimpositivo; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cuicontenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il dirittodi conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'attoimpositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazionesia già sufficiente, con la conseguenza che, in caso di impugnazionedell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostril'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento,occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegliNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026motivazione (Cass. n. 26683 del 2009)».2.4. Nel momento in cui il Comune, come nel caso di specie, abbiaindicato le delibere con cui sono state fissate le tariffe e abbia specificato iparametri di riferimento per il calcolo dei tributi, deve ritenersi assolto inogni caso l'obbligo motivazionale, dovendosi prescindere dalla questionedella tempestività e utilizzabilità della documentazione prodotta da RomaCapitale nel giudizio.2.5. In altre parole, il contribuente è stato posto nelle condizioni dicomprendere presupposti (an) e modalità di determinazione del quantumdella pretesa impositiva, così da potersi senz’altro difendere per contestaresia l’uno che l’altro (quanto alle superfici eventualmente dimostrando ladiversa consistenza/metratura delle superfici tassabili), senza che possarilevare, a tal fine, l’indicazione precisa e dettagliata delle fonti utilizzatedall’amministrazione, tanto più nel momento in cui, come nel caso di specie,non veniva in considerazione una differenza tra il dichiarato e la superficietassabile (caso nel quale poteva rilevare la legittimità e maggiore capacitàdimostrativa della fonte invocata a sostegno di una pretesa impositiva dipiù alto importo rispetto al versato).2.6. In conformità al percorso argomentativo appena illustrato, questaCorte si è pronunciata respingendo analogo procedimento riguardante lestesse parti (Cass. n. 7656/25), così opinando: «A ben vedere, in base altenore della relativa formulazione, si ha l’impressione che il mezzo incorrain una palese confusione tra la “motivazione” dell’avviso di accertamento,che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementi difatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova” dellapretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita al documento,quale mezzo da far valere nel processo. Questa distinzione tra piano dellaNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026motivazione e piano della prova trova conferma normativa nell’art. 7,comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo novellato dall’art. 1,comma 1, lett. f, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), che, mentre richiedel’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce, sempre che non sia già statoportato a conoscenza dall’interessato o l’avviso ne riproduca il contenutoessenziale, prevede soltanto l’indicazione dei mezzi di prova, che potrannoessere prodotti o acquisiti nell’eventuale processo a seguitodell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 25marzo 2024, n. 8016 – vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025,n. 799). L’iter argomentativo del giudice di appello è in sintonia conl’orientamento di questa Corte, secondo cui , in tema di TARSU (ma i principivalevoli per tale disciplina sono tendenzialmente applicabili anche alla TARI,per la palese identità di ratio - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 dicembre2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez. 5^,15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34635;Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3355), la verifica dell'adeguatezzadella motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in basealla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza deglienti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (atenore del quale: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devonoessere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridicheche li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro attonon conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegatoall'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale»), sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base dellavariazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficieaccertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quantoNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altredelibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti dellapretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 9maggio 2017, n. 11270; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass.,Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n.31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass., Sez. 5^, 30giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2023, n. 19524;Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2083)».3. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 70-71-73 del d.lgs. n. 507 del 1993 e 2697 c.c.in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.3.1. La società lamenta l’erronea applicazione da parte del giudice diseconde cure della disciplina sul riparto dell’onere probatorio tracontribuente e p.a., sostenendo che l’ente impositore avrebbe dovutodimostrare i presupposti sui quali si fondava la propria richiesta e/o,eventualmente, provvedere all’esecuzione di un sopralluogo per verificarela consistenza delle superfici tassabili, osservando che la produzionedocumentale del Comune in sede di giudizio doveva ritenersi tardiva e,conseguentemente, che l’integrazione probatoria doveva essere valutatacome inammissibile.3.2. Il motivo deve ritenersi infondato.3.3. La Corte di secondo grado non ha operato alcuna indebitainversione dell’onere della prova, in quanto ha ritenuto legittimo l’operatodell’amministrazione sia in merito alla determinazione delle superficitassabili – eseguita non ad nutum, bensì sulla base di informazioni inpossesso dell’ente contenuti in banche dati legittimamente consultate –, siaNumero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026in merito alla conseguente quantificazione del tributo – effettuata con uncalcolo matematico che ha tenuto conto delle aliquote in vigore nel periododi riferimento –.Come già evidenziato in precedenza, l’Amministrazione non è tenuta,con l’emissione dell’atto impositivo, a “dimostrare” al contribuente lacorrettezza dei dati contenuti nelle fonti a propria disposizione elegittimamente consultate, dovendo solo indicare in maniera chiara eprecisa i dati utilizzati ai fini dell’esercizio della pretesa impositiva, affinchéil contribuente medesimo abbia la possibilità di comprenderli edeventualmente contestarli.4. Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta,sussumendolo nella categoria della violazione e falsa applicazione di leggeex art. 360, primo comma, n. 3, l’ammissione di prove documentali tardive(in particolare la concessione demaniale marittima e la relativa planimetriacon metrature) in sede di giudizio di secondo grado, in contrasto con ildisposto degli artt. 32 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.Si duole, in particolare, del fatto che il giudice di appello, nonostanteRoma [OSCURATO:PERSONA] si fosse costituita nel secondo grado di giudizio soltanto indata 21.11.2023, ovvero soltanto due giorni prima dell'udienza fissata perla trattazione, avesse posto alla base della propria decisionedocumentazione prodotta a suo parere tardivamente (più specificamente,la concessione demaniale marittima e la planimetria che la societàcontribuente aveva inoltrato per permettere all'[OSCURATO:PERSONA] la correttadeterminazione delle categorie tassabili).Ritiene, dunque, violati i termini di cui alla norma processuale, sia perquanto riguarda il deposito documenti (20 giorni prima dell'udienza), sia perquanto concerneva il deposito di memorie (10 giorni prima dell'udienza).4.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/20264.2. Come già evidenziato, la Corte di secondo grado non ha fondato lapropria decisione sulle prove fornite dall’amministrazione, ma ha valutatola correttezza del suo operato ritenendo legittima l’emissione dell’avvisosulla base di una procedura conforme alla normativa, fondata sullaconsultazione di dati in proprio possesso, compiutamente illustrando allacontribuente presupposti della pretesa impositiva, modalità del calcolo,parametri valutati nella individuazione delle aliquote. La doglianza,pertanto, non coglie il senso del percorso motivazionale del giudice disecondo grado, fondato sulla legittimità della procedura amministrativa amonte dell’emissione dell’atto impositivo e non sulla valutazione di provepresentate nell’ambito della fase contenziosa.5. Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.6. Le spese seguono la soccombenza.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ilricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene rigettato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, allacorresponsione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 2.410,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,rimborso forfetario ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 14769/2024Numero sezionale 4215/2026Numero di raccolta generale 18635/2026Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18635/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris