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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 40579/2021

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eguente ORDINANZA sul ricorso 2408-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-TE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - 2021 contro 1923 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso Dt- dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1889/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Siracusa dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale accolse, per quanto di ragionef la domanda; - La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 15.12.2015, dicharò la nullità della sentenza di primo grado; - la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello sulla base di due motivi; - [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; - in data 29.6.2021, le parti hanno fatto pervenire atto di rinuncia congiunta; Ritenuto che: -ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass.n. 2317/2016). -ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. -nella specie, l'atto di rinuncia è stato sottoscritto, in forma congiunta, dalle parti; -il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcun& statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 7 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Maria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 2408-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-TE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - 2021 contro 1923 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso Dt- dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1889/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Siracusa dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale accolse, per quanto di ragionef la domanda; - La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 15.12.2015, dicharò la nullità della sentenza di primo grado; - la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello sulla base di due motivi; - [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; - in data 29.6.2021, le parti hanno fatto pervenire atto di rinuncia congiunta; Ritenuto che: -ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass.n. 2317/2016). -ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. -nella specie, l'atto di rinuncia è stato sottoscritto, in forma congiunta, dalle parti; -il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcun& statuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 7 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Maria
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