CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 35395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31380/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA B. CAIROLI n . 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2854/2018 depositata il15/05/2018, R.G. n. 1388/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2854 depositata il 15.5.2018 la Corte di Appello di Napoli ha accolto il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento delladomanda del lavoratore, ritenuta la sussistenza di un appalto vietato di manodopera tra la predetta società e la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti doveva intendersi intercorrente con [OSCURATO:SOCIETA].; in riforma della gravata sentenza, la Corte territoriale ha rigettato l’originaria domanda del lavoratore; 2. La Corte territoriale ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non fossero emersi elementi di prova a sostegno dell'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera del lavoratore che, dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]., era addetto ai servizi di pulizia di stazioni e scali ferroviari. La Corte di merito ha accertato che alla Sogaf erano state affidate anche le prestazioni propedeutiche e complementari alle attività di manutenzione ciclica dei carri ferroviari e la movimentazione dei carri sui binari interni all'officina e che i tecnici di [OSCURATO:SOCIETA] individuavano gli interventi necessari mentre il personale Sogaf stabiliva i compiti impartendo specifiche disposizioni. Ha accertato che il potere disciplinare era esercitato dalla Sogaf ed ha osservato che la circostanza che l'attività si svolgesse nei capannoni di [OSCURATO:SOCIETA] non era decisiva nel senso dell'esistenza di una interposizione. In definitiva la Corte di merito ha ritenuto che nel caso specifico non erano emersi elementi che confermavano l'esistenza di uno sdoppiamento delle funzioni datoriali (gestione amministrativa alla Sogaf e direzione tecnica a [OSCURATO:SOCIETA]) ed in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., ha escluso che i lavoratori avessero fornito la prova della interposizione denunciata e ne ha rigettato le domande. 3. per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore sulla base di un motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, in riferimento agli artt. 2697 e 2729 cod.civ.e agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., il ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto, ai fini dell'accertamento della illecita interposizione di manodopera, della portata asseritamente confessoria delle affermazioni rese dalla società datrice di lavoro nei propri atti difensivi relativamente allo sdoppiamento delle funzioni datoriali, nell’ambito del quale i responsabili Sogaf svolgevano un ruolo esclusivamente amministrativo mentre i responsabili [OSCURATO:SOCIETA] impartivano le direttive tecniche e controllavano l’operato dei dipendenti della cooperativa; invero, un passaggio della memoria di costituzione in primo grado della società riporterebbe la seguente argomentazione: “Lo sdoppiamento delle normali prerogative del datore di lavoro in capo a due soggetti - impresa appaltatrice, la Sogaf, che esercita tutti i poteri e le funzioni relative alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro e la società appaltante, [OSCURATO:SOCIETA], con compiti di direzione e controllo tecnico circa lo svolgimento del servizio - che emergerà dall’esame della fattispecie oggi portata all’esame di questo giudice può risultare singolare ma è comunque pienamente legittima e trova la sua giustificazione nella particolare natura del servizio ferroviario sia nell’esigenza di assicurare il puntuale rispetto delle norme per la sicurezza della circolazione dei treni, che non consentono la sovrapposizione di direttive tecniche provenienti da soggetti diversi”. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Come già scrutinato da questa Corte in fattispecie concernenti lo stesso appalto (Cass. n. 13520 del 2019, Cass. n. 10534 del 2020, Cass. n. 37721 del 2021, Cass. nn. 4208 e 14649 del 2022) e considerato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla novella dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ. (ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale (ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.) non indica il fatto storico (Cass.n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 , ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare» in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione». E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condottodalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata. 5.2. Invero, correttamente la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, ha proceduto all'esame delle emergenze istruttorie ricostruendole secondo il suo prudente apprezzamento nel contesto delle allegazioni e contestazioni delle parti. Così facendo non è incorsa in alcuna delle violazioni denunciate atteso che la censura (di cui al terzo motivo del ricorso incidentale) relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000 e recentemente Cass. 17/01/2019 n. 1229). 6. La violazione dell'art. 2697 cod.civ., infine, è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intende provare la ricorrenza di un appalto illecito (Cass. n. 13388 del 2000); in particolare, non sussiste la denunciata violazione laddove oggetto di censura sia, come appunto nel caso di specie, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. nn. 13395 e 31158 del 2018). 7. Inconclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato -se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1