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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43221/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - [OSCURATO:PERSONA], con ricorso personale, all'omessa valutazione della ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - Nacaronna, con il proprio difensore, all'avere la Corte motivato facendo ricorso a mere formule di stile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché non sottoscritto, come impone l'art. 613 cod. proc. pen., da un difensore iscritto all'apposito albo; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] perché in esso non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] esd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - [OSCURATO:PERSONA], con ricorso personale, all'omessa valutazione della ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - Nacaronna, con il proprio difensore, all'avere la Corte motivato facendo ricorso a mere formule di stile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché non sottoscritto, come impone l'art. 613 cod. proc. pen., da un difensore iscritto all'apposito albo; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] perché in esso non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] esd
Sentenza Cassazione n. 43221/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris