CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale della libertà di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha conclusoper il rigetto del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Viterbo in difesa di BouguerraSirine, il quale si è riportato al ricorso e alla memoria integrativa, insistendo perl’accoglimento dei motivi e, in subordine, chiedendo l’applicazione di misura menoafflittiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Roma, accogliendo l’appello proposto dalPubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del16 agosto 2025, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelarein carcere per i reati contestati ai capi 42, 44, 47 e 50, relativi alla partecipazioneall’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aiconnessi episodi di cessione.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha ritenuto sussistenti tanto i gravi indizi di colpevolezzaquanto le esigenze cautelari, disattendendo la lettura del primo giudice secondocui il sodalizio sarebbe stato ormai disarticolato dopo l’arresto del capo BougrineMohamed [OSCURATO:PERSONA] e dei principali collaboratori. Ha valorizzato la solidità e laredditività del sodalizio, articolato in più piazze di spaccio dislocate fra Roma eCivita [OSCURATO:PERSONA], con un volume d’affari quotidiano superiore ai cinquemila euroe mensile pari a circa centocinquantamila euro, a fronte della cessione di circa trechilogrammi al mese di cocaina.Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di un pactum sceleris stabile, di unprogramma criminoso aperto e di un’organizzazione minimale destinata aperdurare oltre la consumazione dei singoli reati-scopo, escludendo la ricorrenzadell’ipotesi attenuata di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 in ragione dellamolteplicità degli episodi, della rete di pusher e degli ingenti quantitativi trattati.Quanto alla posizione dell’indagata, il [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] ruolo di pusher stabilmente inserita nell’associazione e attiva nel Comune diCivita [OSCURATO:PERSONA].A tale conclusione è pervenuto, anzitutto, attraverso il contenuto delledichiarazioni rese dagli acquirenti Trequattrini, Micheli e Orsini.Sono stati poi richiamati il legame di parentela con il capo e la disponibilitàmanifestata ad ospitare la sodale [OSCURATO:PERSONA] in regime di arrestidomiciliari nel luglio 2024.Ulteriore elemento è stato individuato nella produzione di una lettera diassunzione presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., riconducibile agli associati [OSCURATO:PERSONA] e collegata al bar di via Terni in [OSCURATO:PERSONA],indicato come punto di smercio.Il Tribunale ha infine valorizzato la preparazione delle dosi secondo leindicazioni del capo, nonché il contenuto delle conversazioni intercettate, relativeall’attività di spaccio e ai conseguenti conteggi.Sul fronte delle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la doppiapresunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., reputandola nonsuperata. Ha osservato che l’associazione ha continuato ad operare nonostante gliarresti dei vertici e di alcuni partecipi, con il solo accorgimento di spostareterritorialmente le piazze di spaccio.Sotto il profilo della personalità, il [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato l’indifferenzadimostrata di fronte agli arresti che hanno colpito le sodali e l ’ausilio prestato alcugino durante la di lui restrizione domiciliare, indici — secondo la motivazione —di estrema spregiudicatezza, refrattarietà ai controlli dell ’autorità e notevolecapacità a delinquere.Lo stato di formale incensuratezza e il numero contenuto di reati-fine sonoapparsi circostanze inidonee, di per sé, ad escludere la persistenza del pericolo.Quanto alla scelta della misura, sono stati ritenuti inadeguati tanto il divietodi dimora quanto gli arresti domiciliari, rimessi all’osservanza spontanea e inidoneia recidere i legami con il contesto associativo.Infine, si è osservato che, “peraltro”, l’indagata, dopo il trasferimento inSicilia, sarebbe stata controllata dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Adranoil 20 ottobre 2025 per detenzione di sostanze stupefacenti — circostanza ricavatadall’elenco dei precedenti dattiloscopici e ritenuta dimostrativa della persistenzadell’attività illecita e della smentita del cambiamento di stile di vita prospettatodalla difesa.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.Denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 272 e 274, comma 1,lett. c), cod.proc.pen., il difetto assoluto di motivazione in ordine al requisito delconcreto e attuale pericolo di commissione di delitti della stessa specie nonchél’illogicità della motivazione per travisamento della prova.Le argomentazioni del Tribunale a sostegno della sussistenza dell’esigenzacautelare e a contrasto della presunzione di adeguatezza della misura più grave sirivelano radicalmente insufficienti e apparenti.La persistente operatività dell’associazione anche dopo l’arresto dei vertici nonpuò assurgere a sintomo di particolare callidità della ricorrente, posto che — comeemerge dalla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno allegata — la stessa ègiunta in Italia soltanto il 16 dicembre 2023, allorquando [OSCURATO:PERSONA] si trovavada tempo agli arresti domiciliari per un titolo precedente, addirittura dall’anno2022.La protrazione del sodalizio nonostante la restrizione del capo è dato cheprecede l’ingresso medesimo della ricorrente nel contesto associativo e nulladimostra circa una sua specifica capacità di resistenza all’azione delle forzedell’ordine.Deduce inoltre che la disponibilità offerta ad ospitare la coindagata Drogeanunel luglio 2024 può semmai costituire indizio della partecipazione al reatoassociativo, non già una proiezione prognostica autonoma da cui far discendereuna spiccata capacità a delinquere o riflessi in ordine alla concretezza e all’attualitàdel pericolo di reiterazione.Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia liquidato lo stato di incensuratezza e laconsistenza limitata dei reati-fine senza illustrare in alcun modo le ragioni per cuisimili indiscutibili elementi non sarebbero in grado di contrastare le assai labiliasseverazioni di segno contrario.Il vizio più radicale investe l’argomento ritenuto decisivo dal Tribunale, ossiail preteso controllo subito dall’indagata da parte del Commissariato di PubblicaSicurezza di Adrano il 20 ottobre 2025 per detenzione di sostanze stupefacenti.Si è in presenza di un travisamento macroscopico.Dal foglio di trasmissione del medesimo Commissariato in atti emerge infattiche in quella data [OSCURATO:PERSONA] è stata rintracciata in relazione al presenteprocedimento, identificata, sottoposta a fotosegnalamento, ha eletto domicilio enominato il difensore, ed è stata deferita in stato di libertà ex art. 10 d.lgs. 25luglio 1998, n. 286, stante l’irregolare presenza sul territorio dello Stato.La menzione nell’elenco dei precedenti dattiloscopici riguarda dunque ilmedesimo procedimento e non un autonomo episodio di violazione della leggesugli stupefacenti, come erroneamente assunto dal [OSCURATO:PERSONA].L’errore percettivo ha inciso in modo decisivo tanto sulla valutazione dellasussistenza dell’esigenza cautelare quanto sulla scelta della misura, atteso che laprosecuzione dell’attività illecita anche dopo il trasferimento in Sicilia ha costituitoil fulcro argomentativo della ritenuta inadeguatezza di ogni misura gradata.Al contrario, l’allontanamento definitivo della ricorrente dai luoghi in cui eranomaturate le condotte, l’avvio di una stabile e regolare attività lavorativa —comprovata dalla documentazione integrata in sede di ricorso con tutte le bustepaga — e l’assenza di ogni ulteriore condotta criminosa si rivelano elementisintomatici dell’insussistenza dell’esigenza cautelare ritenuta dal Tribunale.Sostiene infine che il vizio di travisamento della prova trova applicazioneanche nel giudizio incidentale cautelare, configurandosi tanto nell’utilizzo diun’informazione inesistente quanto nell’omessa valutazione di una prova, purchéil dato probatorio investito abbia carattere di decisività nell’apparato motivazionalesottoposto a critica.Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogniconseguenza di legge.3. Il Procuratore generale ha richiamato la requisitoria scritta, concludendoper il rigetto del ricorso.La difesa della ricorrente ha depositato memoria e ulteriore integrazione, incui ha sollecitato l’accoglimento del ricorso, aggiungendo un ulteriore travisamentoconcernente il rapporto di parentela con il capo dell’associazione, in realtàinesistente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Il motivo unico, articolato sui plurimi profili della violazione degli artt. 272e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del difetto assoluto di motivazione inordine al requisito del concreto e attuale pericolo di reiterazione e dell’illogicità pertravisamento della prova, può essere trattato unitariamente per la strettaconnessione delle questioni che lo compongono, le quali confluiscono in un ’unicacensura, volta a contestare l’apparato argomentativo posto a sostegnodell’attualità delle esigenze cautelari e della scelta della misura intramuraria.Deve rilevarsi come l’ordinanza impugnata, nei paragrafi 7 e 8 dedicatirispettivamente alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, abbia svolto unamotivazione approfondita, articolata e immune dai vizi denunziati.Il giudice del riesame ha mosso dalla corretta premessa che il titolo di reatodi cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra tra quelli indicati dall’art.275,comma 3, cod. proc. pen., con conseguente operatività della doppia presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodiaintramuraria, congegno normativo che, per la sua natura speciale, prevale sulladisposizione generale dettata dall’art. 274 cod. proc. pen.2.1. Entro tale prospettiva, va premesso che la questione della rilevanza deldecorso temporale intercorrente tra i fatti e l’applicazione della misura cautelare,nei casi in cui operi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari,è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportunosintetizzare.Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente —afferma che il cosiddetto "tempo silente", ove non accompagnato da altri elementifattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa prevista dall’art. 275,comma 3, cod.proc.pen. La presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispettoalla norma generale stabilita dall’art. 274 cod.proc.pen., sicché il mero decorso deltempo non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamentodell’indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025,Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900del 07/05/2021, Rv. 282004-01).Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempotrascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, edi un’esegesi costituzionalmente orientata della medesima presunzione, debbaessere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arcotemporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità,potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistonoesigenze cautelari» cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3, cod.proc.pen.(Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276-01; Sez. 6, n. 11735 del25/01/2024, Rv. 286202-02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272-01).Peraltro, con riferimento a detto reato associativo, la prognosi di pericolositànon si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine,ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressionedella medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiticriminali che caratterizzano il sodalizio di appartenenza. Ciò conferma la necessitàdi una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solouno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per séidonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenzecautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01).2.3. Alla luce di tali coordinate, il motivo è infondato anche secondo l’opzioneesegetica più favorevole all’indagato, secondo cui, in presenza di un rilevanteintervallo temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurantepericolosità, il giudice è tenuto a considerare espressamente il decorso del tempoai fini del possibile superamento della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3,cod.proc.pen.Il Tribunale del riesame non ha trascurato il profilo temporale, ma lo hacollocato all’interno di una valutazione complessiva, concludendo che il merodecorso del tempo non fosse sufficiente, nel caso concreto, a vincere lapresunzione cautelare. Tale apprezzamento è sorretto da argomenti specifici, nonriducibili a formule generiche.Si è innanzitutto considerata la limitata estensione cronologica del periodosilente ed è stata compiuta una verifica complessiva degli ulteriori elementirilevanti — modalità della condotta, personalità dell’indagata, contesto socio-ambientale, condizioni di vita.L’ordinanza ha, in primo luogo, valorizzato la persistente operatività delsodalizio anche dopo gli arresti dei vertici e di alcuni partecipi, quale indice dellastabilità dell’organizzazione.Specifico rilievo è stato poi attribuito alla disponibilità manifestata dallaricorrente ad ospitare la sodale [OSCURATO:PERSONA] in regime di arrestidomiciliari nel luglio 2024; in tale contesto, la prosecuzione delle condotte illeciteè stata ritenuta espressiva dell’indifferenza serbata di fronte alle vicende cautelaridelle coindagate.Nel medesimo quadro è stato inserito il costante ausilio prestato al capoBougrine [OSCURATO:PERSONA] durante il regime restrittivo a cui era sottoposto, ritenutoindicativo di estrema spregiudicatezza, refrattarietà ai controlli dell’autorità enotevole capacità a delinquere.Completa il percorso argomentativo il riferimento al radicato inserimentodell’indagata nell’ambiente del traffico di stupefacenti, attestato dal ruolo di pushersvolto in [OSCURATO:PERSONA] e dai rapporti intrattenuti con il vertice e con gli altripartecipi.Risulta evidente, pertanto, come l’iter motivazionale si collochi nel solcodell’orientamento di legittimità che esige una valutazione articolata econtestualizzata, refrattaria ad ogni automatismo. Lo stato di formaleincensuratezza ed il numero contenuto di reati-fine ascritti sono statiespressamente considerati e ritenuti, con motivazione non manifestamenteillogica, inidonei ad elidere, da soli, la presunzione di legge.Sotto altro profilo, la documentazione difensiva diretta a comprovare losvolgimento di stabile attività lavorativa in Sicilia è stata oggetto di puntualedisamina, che ne ha rilevato l’incompletezza, per la carenza del contratto di lavoroe della quasi totalità delle buste paga, nonché il carattere precario e di recenteavvio del rapporto, come emergente dalla comunicazione UNILAV relativa ad unrapporto a tempo determinato dal 4 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Si trattadi apprezzamento di merito sorretto da congrua motivazione, che non presentaprofili di manifesta illogicità sindacabili in sede di legittimità.Quanto al denunziato travisamento della prova in ordine al controllo subitopresso il Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Adrano in data 20 ottobre 2025,la censura non coglie nel segno, difettando del requisito della decisività.Come affermato da questa Corte, il vizio di travisamento, per assumererilievo, deve possedere il requisito della decisività. L’errore percettivo deve essereidoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo la motivazionemanifestamente illogica per l’essenziale forza dimostrativa del dato processualetravisato. Un errore marginale, inidoneo a scardinare l’impianto argomentativodella sentenza, non integra il vizio in esame (Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Rv.277758 – 01; Sez. 6, n.5246 del 16/01/2014, Rv. 258774 - 01).Anche nel giudizio incidentale cautelare, il vizio di utilizzazione diun’informazione inesistente ovvero di omissione della valutazione di una prova,necessita che il dato travisato od omesso rivesta carattere di decisività nell ’ambitodell’apparato motivazionale sottoposto a critica.In questa prospettiva, dalla lettura dell’ordinanza emerge come il riferimentoal controllo del 20 ottobre 2025 sia stato inserito quale argomento aggiuntivo, diportata accessoria e privo di funzione determinante.L’ordinanza, dopo aver ampiamente illustrato gli elementi sui quali fonda lapersistenza dell’esigenza cautelare — radicato inserimento nei circuiti delnarcotraffico, stretti legami con il capo e con gli altri partecipi, indifferenzadimostrata alle vicende cautelari delle sodali, prosecuzione dell’attività illecitanonostante gli arresti dei sodali — soggiunge, mediante l’avverbio "peraltro", ilriferimento al controllo di Adrano.La collocazione testuale del passaggio e l’avverbio che lo introduce rivelano inmodo univoco il carattere ad abundantiam dell’argomento, che si presenta qualerafforzativo di un giudizio già autonomamente sorretto da plurime ragioniconvergenti.Ne deriva che, anche ad ammettere la fondatezza della contestazionedifensiva sulla reale natura del controllo del 20 ottobre 2025, l’apparatomotivazionale conserverebbe intatta la propria tenuta logica, in quanto sostenutoda una pluralità di indici convergenti, ciascuno dotato di autonoma valenzadimostrativa. Difetta, dunque, il carattere di decisività che soltanto consente diravvisare il vizio denunziato, dovendosi escludere che il dato asseritamentetravisato abbia inciso in maniera determinante sul percorso argomentativo delgiudice del riesame.Le medesime considerazioni valgono per il distinto profilo dedotto con lamemoria integrativa, relativo al rapporto di parentela con il capo dell’associazione,anch’esso asseritamente travisato.Anche tale dato, infatti, non assume carattere decisivo nell’economia dellamotivazione cautelare. L’ordinanza non fonda il giudizio di pericolosità sulatipologia del legame, ma lo inserisce in un quadro argomentativo più ampio, nelquale convergono il radicato inserimento dell’indagata nel circuito dello spaccio, irapporti con il vertice e con gli altri partecipi, la disponibilità prestata in favore diuna sodale sottoposta a misura restrittiva e la prosecuzione delle condotte illecitenonostante le vicende cautelari del gruppo. Ne deriva che, anche a voler espungereil riferimento al vincolo parentale, la motivazione conserverebbe autonoma tenutalogica, sicché difetta, anche sotto tale profilo, la decisività del travisamentodenunciato.2.4. Quanto alla scelta della misura, la motivazione svolta nel paragrafo 8dell’ordinanza si presenta congrua, esauriente e coerente con i principi chegovernano il superamento della presunzione di adeguatezza della custodiaintramuraria.Si è argomentata l’inidoneità delle misure gradate sul rilievo che esse,essendo rimesse all’osservanza spontanea ed all’autocontrollo dell’indagata, nonsarebbero valse a recidere i legami con il contesto associativo nel quale sonomaturati gli addebiti, e ciò alla luce dell’indifferenza manifestata dalla ricorrente difronte alle vicende cautelari delle sodali ed agli arresti che hanno colpito gliassociati nel corso delle indagini.3. Ne consegue che la valutazione compiuta dal Tribunale, in quanto sorrettada una motivazione coerente con le premesse fattuali valorizzate e immune dafratture logiche evidenti, non presenta profili di manifesta illogicità sindacabili insede di legittimità.Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato,conseguendone, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso il 20 maggio 2025Il Consigliere estensore Il Presidente