CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 37825/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ivrea, il 20/2/2020, applicatagli ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi quat- tro di arresto ed euro 1500 di ammenda - poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 co. 9bis c.d.s. - per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) e 2 sexies CDS, accertato in Burolo (TO) il 5/2/2019 alle ore 23.10 circa, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamenta con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che ricorressero i presupposti per disporre la revoca della patente del ricorrente ("La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio"; art. 186 co. 2, lett c), Codice della Strada), in quanto avrebbe dovuto riferirsi alla data di commissione della precedente infrazione e non a quella del passaggio in giudicato della sentenza. Richiama le sentenze 272985/09 e 48276/12 sostenendo che, an- che a non voler avallare la tesi prospettata, vi sarebbe un contrasto di giurispru- denza in seno a questa Quarta Sezione Penale, per cui occorrerebbe investire della questione le Sezioni Unite. Il ricorrente precisa che il ricorso in questione viene proposto sotto il profilo dell'illegalità della pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impu- gnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 18/6/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inam- missibilità del proposto ricorso. 4. Precisato in premessa che non si tratta di ricorso che investe l'illegalità della pena, come prospettato, in quanto si contesta l'illegittimità della sanzione amministrativa accessoria irrogata, va evidenziato che il motivo proposto è mani- festamente infondato. In punto di ammissibilità dell'odierno ricorso le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno precisato che, anche dopo la novella legislativa che ha inte- ressato l'art. 448 c. 2 bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23.6.2017 n. 103, vigente dal 3 agosto 2017 (secondo cui oggi il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi atti- nenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza") è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministra- tive (Sez. Un. n. 21369 del 26/09/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349). Tuttavia, come si diceva, le doglianze proposte sono manifestamente infon- date. Ed invero, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, richiamando una giurisprudenza di questa Corte di legittimità estremamente datata, non vi è alcun contrasto in atti in quanto costituisce ormai da anni ius receptum il principio che occorra fare riferimento alla data di passaggio in giudicato della precedente con- danna. Va pertanto disattesa la richiesta di remissione della questione alle Sezioni Unite. Già il 28 gennaio 2013, restituendo alla Quarta Sezione Penale il procedi- mento con cui aveva investito del quesito le Sezioni Unite con ordinanza di rimes- sione del 28/11/2012, il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di Cassazione ebbe, infatti, ad evidenziare come il denunciato contrasto avesse perso di attualità, stante la giurisprudenza assolutamente orientata nel senso del riferimento alla data del pas- saggio in giudicato della precedente condanna che fa leva sulla lettera della dispo- sizione, pur dando atto del fatto che in tema di reati contravvenzionali non è più luogo a parlare in senso tecnico di recidiva, stante la modifica all'art. 99 cod. pen. recata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (venivano richiamatele sentenze di questa Quarta Sezione nn. 28670/ 2012, 20634/2012, 36808/2010, 15657/2010, 8630/2010). In tal senso si è orientata an-che tutta la giurisprudenza successiva (nn. 48276/2012, 15913/2013, 18184/2013, 25988/2013, 2386/2014, n. 23168/2016). Sono, pertanto, rimasti del tutto isolati i precedenti a sostegno del diverso orientamento, che guardava alla data di commissione del fatto (nn. 27985/2009 e 23943/2010). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il 'sigliere e nsore Il