CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22789/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entati e difesi dagli avvocatiCLAUDIA VETTORAZZI e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MASSIMO F. DOTTO, giusta procura in atti;– controricorrente –avverso la sentenza n. 276/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Trento il maritoda cui era separata, [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., chiedendo dichiararsi la nullità, la simulazione ovvero l’annullamentoNumero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell’atto di compravendita immobiliare stipulato in data 17 novembre2016, avente a oggetto un immobile sito in Martignano, deducendo chel’anzidetto bene era stato alienato dal Vidi in conflitto d’interesse.Dedusse parte attrice che il convenuto, pur avendo ricevuto procuraspeciale contestualmente all’acquisto dell’immobile nel 2002, avevaesercitato i poteri conferitigli in violazione degli obblighi di correttezza enell’esclusivo perseguimento di interessi propri, procedendo alla vendita infavore della società [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo alla sorella [OSCURATO:PERSONA], a unprezzo incongruo, in assenza di prova dell’intervenuto pagamento effettivodel corrispettivo, quindi, in pregiudizio delle ragioni della mandante; che,in ragione di ciò il Tribunale adito aveva annullato il contratto, decisioneconfermata in appello, salvo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a restituire adAlpen Investiment, che successivamente aveva acquistato la nudaproprietà dell’immobile, la somma di € 90.000,00.Nonostante ciò, il Vidi, avvalendosi della stessa procura, avevasuccessivamente (cioè dopo la definizione con statuizione di giudicatodella prima vicenda giudiziaria, con la decisione della Corte di cassazione,che aveva disatteso l’impugnazione avverso la sentenza d’appello) avevanuovamente alienato l’immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] sempre allamedesima società.Soggiunse l’attrice che il negozio presentava le medesime criticità e,inoltre, avendo il Vidi esercitato il suo potere di rappresentanza con laprima stipulazione del contratto di vendita poi annullato, aveva consumatoil suo potere di rappresentanza.[OSCURATO:PERSONA] contestò integralmente le avverse domande, asserendodi avere agito con pienezza di poteri di rappresentanza.Contrapposta causa avviò la società, chiedendo si affermassel’assenza di diritti in capo alla [OSCURATO:PERSONA] che giustificasse l’occupazionedell’immobile da parte di costei, la quale andava, pertanto, condannata alNumero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/2026rilascio. Chiese, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a restituire allaVI.[OSCURATO:SOCIETA]. quanto dalla medesima asseritamente versato al Vidi.2. Il Tribunale di Trento, riunite le cause, dichiarò l’inefficacia dellavendita, rigettò le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. e regolò le spese.3. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 276/2021,pubblicata il 22 dicembre 2021, rigettò le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:SOCIETA]4. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare:- la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non liberava laparte compratrice dall’obbligo di verificare il concreto esercizio dei poterirappresentativi nel rispetto degli interessi della mandante;- la vendita dell’immobile in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. risultavaconnotata da un evidente conflitto d’interessi, avuto riguardo ai rapportifamiliari intercorrenti tra il rappresentante e il socio accomandatario dellasocietà acquirente;- il prezzo di alienazione e le modalità complessive dell’operazionecostituivano ulteriori elementi sintomatici della non conformità dell’attoall’interesse della rappresentata;- la società acquirente doveva ritenersi pienamente consapevole delconflitto, stante il rapporto di stretta collaborazione familiare eimprenditoriale intercorrente tra i soggetti coinvolti.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. diVidi Edda C. propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi,ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.1 Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132, co. 2, n.4, cod. proc. civ.La parte ricorrente sostiene che la decisione d’appello sia priva ocarente di motivazione per essersi limitata a condividere la sentenza diNumero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/2026primo grado, senza soddisfare il motivo con il quale l’appellante avevasostenuto che in accoglimento della citazione del 2005 (primo processo)era stato annullato l’atto stipulato in forza della procura, ma non questa,la quale, pertanto, era rimasta integra e pienamente efficace.2 Con il secondo motivo, anch’esso denunziante grave anomaliamotivazionale, si addebita alla decisione d’appello manifesta illogicitàargomentativa per avere, a un tempo, affermato che il potere dirappresentanza si era estinto e che il negozio stipulato era invalido per lapresenza del conflitto d’interesse.I due motivi, tra loro osmotici, non superano lo scrutiniod’ammissibilità.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sulfatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostaNumero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/2026dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purchéil giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni dellaconferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità dellequestioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenzepossa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentreva cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderirealla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (nella specie, la S.C. ha confermato ladecisione impugnata che, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento deidanni derivanti da illegittime sospensioni di un contratto di appalto, conriguardo alla relativa liquidazione, ha richiamato la sentenza di primogrado affermando di condividerla integralmente ed esplicitandonepuntualmente le ragioni) - conf., fra le tante Cass. n. 28139/2018; Sez. 6,n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; 24677/2018 -.Numero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/2026Qui la Corte di merito mostra piena conoscenza dei temi indiscussione e la condivisione dell’apprezzamento di primo grado risultasorretta da argomentazioni esplicite ben intellegibili.Il secondo argomento speso dalla sentenza ha natura subordinata eperciò solo non si pone in attuale conflitto logico irrisolvibile conl’argomento principale (il potere di rappresentanza si era consumato conl’atto del 2005), bensì propone un percorso decisorio alternativo, chepresuppone la sconfessione di quello fondante la decisione e non già laconvivenza con esso.3 Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1394 e 1722, n. 1, cod. civ., assumendo che ilpotere di rappresentanza, conferito con la procura speciale irrevocabile del16.12.2002, fosse ancora integro: l’annullamento del contratto di venditadel 2005 per il reputato sussistere conflitto d’interessi, aveva lasciatoperfettamente valida la procura e l’affare per il quale era stata conferita,essendo l’immobile tornato nel patrimonio della rappresentata, era statosuccessivamente concluso, con l’atto oggetto della presente causa.Il motivo è infondato.Va premesso che, secondo incontrastato orientamento di legittimitàl'accertamento relativo all'avvenuto compimento dell'affare per il qualeil mandato era stato conferito, in quanto implicante l’apprezzamento difatto in ordine al contenuto del mandato ed all'operato del mandatario, esottratto al Sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione congrua edesente da vizi logici o giuridici (Sez. 1, n. 1187, 30/05/1967, Rv. 327648– 01; l’eventuale vizio motivazionale è ovviamente riferito al contenutodelll’art.360, n. 5, cod. proc. civ.; l’epoca molto risalente della decisionetestimonia l’assenza di orientamenti contrastanti).Nel caso in esame, al contrario di quel che si asserisce col motivo, ilrappresentante consumò il potere che gli era stato attribuito con laprocura, stipulando il contratto di compravendita.Numero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/2026L’invalidità del contratto concluso in nome e per conto delrappresentato non ha l’effetto di riviviscenza di un tal potere. L’affare,invero, risulta essere stato compiuto, ma lo strumento giuridico venneinvalidato per il ritenuto conflitto d’interessi. Se è vero che il vizio che haaffettato il contratto di compravendita non si estende alla procura, ilcompimento dell’affare, tuttavia, consuma il potere assegnato proprio perla soddisfazione di quell’affare.Né potrebbe diversamente opinarsi, assegnando, del tuttoirragionevolmente, in caso di procura voluta irrevocabile dalrappresentato, al rappresentante un potere ultrattivo di rappresentanza,non consumato dal “compimento dell’affare”, e giammai revocabilenell’ipotesi sostenuta dalla parte ricorrente, che la procura acceda a unmandato anche nell’interesse del mandatario.L’ipotesi di ultrattività è riservata dalla legge solo a ipotesieccezionali (cfr. art. 1722, n. 4, cod. civ.) e che, addirittura, quipermetterebbe la reiterazione all’infinito dell’atto giuridico demandato alrappresentante.In altri termini, se è pur vero che i vizi propri del negozio stipulatonon si ripercuotono sul potere di rappresentanza, l’affare per il quale èstato attribuito, una volta compiuto, esaurisce un tal potere, che siconsuma, indifferente alle vicende giuridiche del negozio stipulato in nomee per conto altrui.A questo punto reputa il Collegio opportuno enunciare il seguenteprincipio di diritto: “Il potere di rappresentanza conferito medianteprocura per il compimento di uno o più atti individuati, che accedono a uncontratto di mandato, si consuma definitivamente con il compimento ditali atti, restando ininfluente la sorte giuridica degli stessi, di talchél’invalidità e l’inefficacia di quest’ultimi non fa rivivere il potere dirappresentanza, pur ove esso acceda a un mandato voluto anchenell’interesse del mandatario”.Numero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/20264 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1394 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod.pro. civ.L’asserto censorio, prendendo l’abbrivio dalla conferita irrevocabilitàalla procura (che la parte ricorrente asserisce essere stata rilasciata anchenell’interesse del rappresentante), contesta alla sentenza d’appello di nonavere accertato in concreto il conflitto d’interessi, rimanendo sul pianoastratto e privando di motivazione congrua la decisione sul punto.Il motivo è infondatoÈ corretto affermare che il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamentodell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi delrappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo esseredimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolocaratteristiche consentano l'utile di un soggetto mediante il sacrificiodell'altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva delrappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto delnegozio sia stato da quest'ultimo predeterminato (ex multis, Sez. 2, n.38537, 06/12/2021, Rv. 663165 – 01).Proprio un tal scrutinio in concreto ha effettuato il Giudice del meritocon un percorso motivazionale in questa sede incensurabile e che, inestrema sintesi, sopra si è richiamato.La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nelgiudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteevidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). ENumero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/2026ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340,05/02/2019).Inconsistente deve ritenersi il richiamo all’art. 115 cod. proc. civ., inquanto una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art 115 cod.proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, soloallorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (cfr., Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv.642299, da ultimo, S.U. n. 20867/2020; conf. Cass. n. 16016/2021).5 Con il quinto motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1394 cod. civ., per non essere stata dimostrata perlo meno la colpevole ignoranza del conflitto d parte dell’acquirente VI.POs.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., avente propria personalità giuridica.Trattasi doglianza inammissibile, poiché aspira piuttostopalesemente a un improprio riesame del vaglio di merito, compiutamenteeffettuato.6 Con il sesto motivo viene denunciato omesso esame di un fattodecisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti - violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1388 c.c. .Numero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/2026Secondo l’asserto: era stato provato che il prezzo (€ 260.000,00,con immobile gravato da ipoteca per € 150.000,00) era stato corrispostoal rappresentante e, di conseguenza, per effetto dell’art 1388 cod. civ.l’effetto dell’adempimento si era riversato automaticamente sullarappresentata.Trattasi di doglianza palesemente inammissibile.La circostanza che la società oggi ricorrente possa dimostrare ladazione di denaro per l’acquisto immobiliare al Vidi è del tutto irrilevanteper due autonome ragioni, ognuna delle quali idonea a sorreggerel’epilogo d’inammissibilità: il Vidi non aveva più il potere di rappresentarela titolare del diritto; non è stato provato alcun riversamento in favoredella titolare.Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spesesegue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valoree della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome indispositivo, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge.Numero registro generale 8163/2022Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 22789/2026Data pubblicazione 06/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio di giorno 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci