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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24039/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 25 giugno 2021, confermava la pronuncia di primo grado del 5 novembre ) 2013 con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato il cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 385, primo e terzo comma, cod. pen., per essersi, il 9 dicembre 2012, allontanato senza autorizzazione dall'abitazione di Asti, ove era stato posto in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1.Violazione di legge, in relazione all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di declaratoria della intervenuta prescrizione del reato, calcolando il periodo di sospensione del termine di prescrizione dovuto alla restituzione del termine per impugnare a decorrere dalla data della notifica dell'estratto contumaciale e non anche dalla data di notifica dell'ordine di esecuzione della pena detentiva da scontare.

2.2. Violazione di legge, per essersi svolto il giudizio di secondo grado nel periodo nel quale l'imputato era stato espulso dal territorio dello Stato e autorizzato al rientro in Italia per un periodo troppo breve.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per essersi svolto il giudizio di appello sulla base di un decreto di citazione a giudizio dell'imputato notificato al suo difensore, benché questi dichiarato al momento del conferinnento dell'incarico defensionale, di non accettare le notificazioni dirette al proprio assistito.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso le richieste difensive di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ovvero, in subordine, di riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare che si era trattato di un fatto episodico, posto in essere dall'imputato in un momento di gravi condizioni psicologiche, e che la sanzione finale si sarebbe dovuta comunque adeguare alle peculiarità dell'illecito commesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione della disposizione dettata dall'art. 175, connma 8, cod. proc. pen., che prevede espressamente che, in caso di accoglimento della richiesta dell'imputato di restituzione nel termine per impugnare, "non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione".

Si tratta di disposizione che non è manifestamente irragionevole, essendo finalizzata, come noto, ad evitare l'uso strumentale del meccanismo restitutorio previsto dall'art. 175 cod. proc. pen.; e non vi è alcuna valida ragione, dunque, per modificare nel caso di specie il calcolo del periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione del reato contestato all'odierno ricorrente, non essendo consentito far riferimento ad un periodo decorrente - così come sostenuto dalla difesa - dalla data di notificazione dell'ordine del Pubblico Ministero di esecuzione della pena.

3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili, sia perché formulati in termini molto generici, sia perché, anche laddove si fosse verificata la violazione della richiamata norma processuale cui ha fatto riferimento il ricorrente, la nullità teoricamente verificatasi al momento della declaratoria di assenza dell'imputato o in quello in cui si sarebbe deciso di procedere nonostante la mancata comparizione del prevenuto in udienza a causa di un asserito impedimento, sarebbe qualificabile come nullità di carattere generale a regime intermedio verificatasi nel corso del giudizio e dinanzi al difensore di fiducia, sicché si sarebbe sanata per non essere stata dal patrocinatore eccepita prima o immediatamente dopo il compimento del relativo atto, giusta la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. 4.

Anche i motivi dedotti con il quarto punto del ricorso sono manifestamente infondati.

4.1. Nel rispondere alla sollecitazione formulata in maniera non specifica dall'appellante, la Corte territoriale ha chiarito come non potesse considerarsi di particolare tenuità la condotta tenuta dall'imputato, già condannato in altro procedimento penale per gravi fatti posti in essere in violazione della disciplina sugli stupefacenti, ingiustificatannente allontanatosi - per un periodo tutt'altro che breve - dall'abitazione ove era stato posto agli arresti domiciliari, subito dopo aver appreso che la condanna per il reato in materia di droga era stata confermata in appello.

Tale decisione si pone in linea con l'orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disannina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

4.2. Quanto alla prospettata violazione dell'art. 62-bis cod. pen., va rilevato come il ricorrente abbia preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la oggettiva gravità del fatto commesso e l'intensità del dolo manifestato dall'imputato, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62- bis cod. pen. 5.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 25 giugno 2021, confermava la pronuncia di primo grado del 5 novembre ) 2013 con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato il cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 385, primo e terzo comma, cod. pen., per essersi, il 9 dicembre 2012, allontanato senza autorizzazione dall'abitazione di Asti, ove era stato posto in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1.Violazione di legge, in relazione all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di declaratoria della intervenuta prescrizione del reato, calcolando il periodo di sospensione del termine di prescrizione dovuto alla restituzione del termine per impugnare a decorrere dalla data della notifica dell'estratto contumaciale e non anche dalla data di notifica dell'ordine di esecuzione della pena detentiva da scontare. 2.2. Violazione di legge, per essersi svolto il giudizio di secondo grado nel periodo nel quale l'imputato era stato espulso dal territorio dello Stato e autorizzato al rientro in Italia per un periodo troppo breve. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per essersi svolto il giudizio di appello sulla base di un decreto di citazione a giudizio dell'imputato notificato al suo difensore, benché questi dichiarato al momento del conferinnento dell'incarico defensionale, di non accettare le notificazioni dirette al proprio assistito. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso le richieste difensive di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ovvero, in subordine, di riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare che si era trattato di un fatto episodico, posto in essere dall'imputato in un momento di gravi condizioni psicologiche, e che la sanzione finale si sarebbe dovuta comunque adeguare alle peculiarità dell'illecito commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione della disposizione dettata dall'art. 175, connma 8, cod. proc. pen., che prevede espressamente che, in caso di accoglimento della richiesta dell'imputato di restituzione nel termine per impugnare, "non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione". Si tratta di disposizione che non è manifestamente irragionevole, essendo finalizzata, come noto, ad evitare l'uso strumentale del meccanismo restitutorio previsto dall'art. 175 cod. proc. pen.; e non vi è alcuna valida ragione, dunque, per modificare nel caso di specie il calcolo del periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione del reato contestato all'odierno ricorrente, non essendo consentito far riferimento ad un periodo decorrente - così come sostenuto dalla difesa - dalla data di notificazione dell'ordine del Pubblico Ministero di esecuzione della pena. 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili, sia perché formulati in termini molto generici, sia perché, anche laddove si fosse verificata la violazione della richiamata norma processuale cui ha fatto riferimento il ricorrente, la nullità teoricamente verificatasi al momento della declaratoria di assenza dell'imputato o in quello in cui si sarebbe deciso di procedere nonostante la mancata comparizione del prevenuto in udienza a causa di un asserito impedimento, sarebbe qualificabile come nullità di carattere generale a regime intermedio verificatasi nel corso del giudizio e dinanzi al difensore di fiducia, sicché si sarebbe sanata per non essere stata dal patrocinatore eccepita prima o immediatamente dopo il compimento del relativo atto, giusta la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. 4. Anche i motivi dedotti con il quarto punto del ricorso sono manifestamente infondati. 4.1. Nel rispondere alla sollecitazione formulata in maniera non specifica dall'appellante, la Corte territoriale ha chiarito come non potesse considerarsi di particolare tenuità la condotta tenuta dall'imputato, già condannato in altro procedimento penale per gravi fatti posti in essere in violazione della disciplina sugli stupefacenti, ingiustificatannente allontanatosi - per un periodo tutt'altro che breve - dall'abitazione ove era stato posto agli arresti domiciliari, subito dopo aver appreso che la condanna per il reato in materia di droga era stata confermata in appello. Tale decisione si pone in linea con l'orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disannina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 4.2. Quanto alla prospettata violazione dell'art. 62-bis cod. pen., va rilevato come il ricorrente abbia preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la oggettiva gravità del fatto commesso e l'intensità del dolo manifestato dall'imputato, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62- bis cod. pen. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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