CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05971/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta, di cui ai capi A) e B), e di causazione dolosa del fallimento, di cui al capo D), a seguito di concordato ex art, 599-bis cod. proc. pen., in ordine all'accoglimento dei soli motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori mezzi di gravame, ha rideterminato la pena inflittagli. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputato, denunciando, con un solo motivo, vizio di motivazione, con riguardo all'omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Questa Corte, infatti, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, ha riaffermato l'enunciazione di principio che precede, esprimendosi nel senso che: <<Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (vds. da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522)» (cfr. punto 8, pag. 12 della motivazione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, dunque, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4..000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis