CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 27759/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende ex lege -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-nonché controPROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DICASSAZIONENumero registro generale 23344/2023Numero sezionale 1601/2025Numero di raccolta generale 27759/2025Data pubblicazione 17/10/2025-intimato-avverso SENTENZA di TRIBUNALE BENEVENTO n. 2069/2023depositata il 18/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il compenso per l’attivitàsvolta, quale difensore d’ufficio dell’imputato, nel giudizio penaleconclusosi con pronuncia ex art.129 c.p.c., anche in relazione allafase decisoria; il compenso per detta fase, inizialmente negatogli,gli era stato riconosciuto in sede di opposizione dal Tribunale diBenevento (l’importo riconosciuto complessivamente a favore deldifensore è stato di € 273,00 per la fase di studio, di € 567,00 perla fase istruttoria e di € 709,00 per la fase decisionale, per untotale di € 1.513,00 che, decurtato di un terzo, aveva portato allaquantificazione di € 1.000,67 oltre oneri di legge): il Giudicedell’opposizione aveva compensato le spese del giudizio stantel’esito e la natura della controversia .Avverso il provvedimento del Tribunale di Benevento haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a ununico motivo.Vi è controricorso del Ministero della Giustizia.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo il ricorrente lamenta l’intervenutacompensazione delle spese di causa operata dal Giudicedell’opposizione, non supportata, nella sua prospettazione, da unamotivazione reale: il ricorrente rileva di conseguenza la nullità dellasentenza ex art.360 n.3 e n.4 c.p.c. in relazione alla violazionedegli artt. 91 e 132 n.4 c.p.c., per l’insussistenza di motivi tali dagiustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.2 di 5Numero registro generale 23344/2023Numero sezionale 1601/2025Numero di raccolta generale 27759/2025Il ricorso è fondato.Data pubblicazione 17/10/2025Effettivamente il ricorrente è risultato totalmente vincitoreall’esito della fase di opposizione ex art.170 DPR n.115/2002,perché l’unico motivo di contestazione, relativo al mancatoriconoscimento economico - in sede di liquidazione del compensoprestato nell’ambito di attività difensiva a favore di soggettoammesso al patrocinio a spese dello Stato - della prestazionesvolta nella fase decisionale, pur esitata in una pronuncia exart.129 c.p.p., era stato accolto.L’art.92 c.p.c. prevede la possibilità di compensare in tutto o inparte le spese processuali in caso di soccombenza reciproca o perl’assoluta novità della questione trattata o per mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: a seguitodell’intervento della Corte Cost., con la sentenza n.77/2018, lacompensazione totale o parziale delle spese processuali è possibileanche ove sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni .La motivazione fondante la pronuncia di totale compensazionedelle spese processuali, offerta dal Tribunale di Benevento, si limitaad evidenziare che stante l’esito e la natura della controversia lespese possono essere compensate . Essa è solo apparente,perché in assenza di soccombenza reciproca, il Tribunale diBenevento non dà alcun conto, in concreto, dell’esistenza dellegravi ed eccezionali ragioni giustificanti la decisione presa,apparendo il richiamo generico all’esito e alla natura dellacontroversia mero riferimento di stile (cfr., per spunti di riflessione:Cass. n.1549/2022; Cass. n.273/2023).La sentenza del Tribunale di Benevento deve pertanto esserecassata, senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito,ex art.384 c.p.c., essendo il criterio della soccombenza ilfondamento dell’imputazione delle spese di lite ove non sianoesposte ragioni che ne giustifichino la deroga.3 di 5Numero registro generale 23344/2023Numero sezionale 1601/2025Numero di raccolta generale 27759/2025Il valore della controversia, ai fini dell’individuazione delloData pubblicazione 17/10/2025scaglione di riferimento, deve essere considerato entro € 1.100,00(l’importo controverso era pari ad € 709,00, da ridurre di un terzo:la somma complessivamente riconosciuta al ricorrente all’esitodella fase di opposizione è stata di complessivi € 1.000,67, oltreoneri di legge). Facendo riferimento ai valori medi dello scaglione dipertinenza, l’importo dovuto per le spese del giudizio di opposizioneex art.170 DPR n.115/2002 è pari a complessivi € 662,00 (€131,00 per la fase di studio, € 131 per la fase introduttiva, €200,00 per la fase istruttoria, € 200,00 per la fase decisionale).Debbono pertanto essere riconosciuti a favore di GiovanninoRossi, per il rimborso delle spese processuali del giudizio diopposizione ex art.170 DPR n.115/2002, € 662,00, oltre alrimborso spese forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, edoltre ad € 125,00 per anticipazioni.Al ricorrente debbono essere riconosciute anche le spese delgiudizio di legittimità, per la quantificazione delle quali lo scaglionedi riferimento è ancora quello fino ad € 1.100,00 (si controverte inquesta sede solo delle spese processuali del giudizio di opposizione,come sopra determinate); si liquidano le spese del giudizio dicassazione in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%come per legge ed oltre ad € 100,00 per anticipazioni.La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile,accoglie il ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Beneventoe decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., condanna il Ministerodella Giustizia al rimborso delle spese processuali del giudiziosvoltosi avanti al Tribunale di Benevento, per l’importo di € 662,00oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, e oltread € 125,00 per anticipazioni;pone a carico del Ministero della Giustizia le spese del giudiziodi legittimità, che quantifica in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso4 di 5Numero registro generale 23344/2023Numero sezionale 1601/2025Numero di raccolta generale 27759/2025forfetario al 15% come per legge, e oltre ad € 100,00 perData pubblicazione 17/10/2025anticipazioni.Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del28.5.2025Il PresidenteMAURO MOCCI5 di 5Numero registro generale 21094/2025Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 13979/2026Data pubblicazione 13/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILENelle persone dei Magistrati: Oggetto:Correzione errorematerialeVincenzo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Tiziana [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLuca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 27759/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazionenel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ex art.86 c.p.c.,-già ricorrente-controMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore-già intimato-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen.27759/2025 depositata il 17/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21094/2025Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 13979/2026Data pubblicazione 13/05/2026Giovannino Rossi ha instato per la correzione dell’ordinanza di questaCorte n.27759/2025, depositata il 17.10.2025, che assume affetta daerrore materiale per non aver considerato nella liquidazione delleanticipazioni -riconosciute per € 200,00-, le spese effettivamentesostenute e documentate, comprendenti il CU in base al valore dellacausa, pari a € 196,00, il CU integrativo pari a € 200,00 e i diritti forfettaridi notifica, pari a € 27,00, per un totale di € 423,00;rilevato che per l’adunanza fissata a seguito della richiesta dicorrezione materiale il Ministero della Giustizia, pur ritualmente avvisato,non ha depositato memoria;rilevato che l’errore preteso dal ricorrente non sussiste, perché:-le spese per il contributo unificato atti giudiziari non rientrano nelleanticipazioni riconosciute dal Giudice, poiché esse costituiscono un'obbligazione "ex lege" gravante sulla parte soccombente per effettodella condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione daparte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente,l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato,senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, delprovvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche insede esecutiva, con la corrispondente ricevuta -cfr. Cass.n.18828/2015, alla quale sono conformi Cass. n. 18529/2019 e, direcente, Cass. n. 25611/2025-;-la liquidazione delle anticipazioni operata dalla Corte è frutto dicorrezione dell’errore materiale;Rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteVincenzo PicaroDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.