CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 10016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocatoAntonio Donvito-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 250/2024depositata il 16/4/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 14364/2024Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 10016/2026Data pubblicazione 17/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA], quale imprenditore edile, ha chiesto inizialmente aBanca [OSCURATO:SOCIETA] un finanziamento di circa € 220.000 percostruire una caserma dei carabinieri in Calabria. Poiché la banca non hadato riscontro tempestivamente, egli si è rivolto ad un altro istituto dicredito locale che, nel giro di 40 giorni, ha erogato il mutuo.Tuttavia, il ritardo provocato dalla mancata risposta del [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena, secondo il [OSCURATO:PERSONA], ha causato una lievitazione dei prezzi rendendonecessaria una successiva richiesta di mutuo di altri € 200.000, che questavolta il [OSCURATO:SOCIETA] ha accolto, sia pure nella misura minoredi € 130.000.Questa ulteriore insufficienza avrebbe però costretto il [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere,per la parte rimanente, un ulteriore finanziamento presso la societàConsumit, dello stesso gruppo del [OSCURATO:SOCIETA], a condizionida lui ritenute pesanti, onde poter far fronte ai pagamenti scaduti e portatidalle cambiali ha chiesto alla banca una sospensione del mutuo ed unarimodulazione dei pagamenti. L'istituto, pur avendo accettato l'accordo, nonha sospeso il mutuo ed ha continuato nella erogazione delle somme,diffidando il ricorrente della necessità di estinguere i pagamenti scadutipena la segnalazione del suo nominativo alla centrale dei rischi.2.- [OSCURATO:PERSONA] ha dunque proposto un ricorso per provvedimento d'urgenzaper la cancellazione di tale segnalazione, ottenendo il relativoprovvedimento.Ha poi avviato la causa a cognizione piena, chiedendo altresì il risarcimentodei danni subiti dal comportamento ritenuto scorretto da parte dell'istitutobancario.Il Tribunale di Locri ha accolto la domanda ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] di Siena al risarcimento dei danni al [OSCURATO:PERSONA] per la illegittimasegnalazione alla centrale dei rischi.Numero registro generale 14364/2024Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 10016/2026Data pubblicazione 17/04/20263.- Questa sentenza è stata impugnata dalla banca e la Corte di appello diReggio Calabria ha l’ha riformata, rigettando pure l'appello incidentale delTedesco, volto al riconoscimento di un maggiore risarcimento.Propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi di censura illustrati da memoria,di cui chiede il rigetto [OSCURATO:SOCIETA], che si difende concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata.Il giudice di appello ha compiuto un accertamento sulla base dei documentiagli atti dello stato di inadempienza del ricorrente, ed ha ritenuto,contrariamente a quanto assunto dal giudice di prima istanza, che eraemerso come il [OSCURATO:PERSONA] si fosse reso ripetutamente inadempiente, pur afronte, una prima volta, della sospensione del mutuo; di come in realtà lesue accuse mosse all'istituto di credito non trovavano fondamento; di comeinfine non potesse valorizzarsi ai fini della valutazione della permanenteinsolvenza l'esistenza di un patrimonio immobiliare utile a fornire garanzieproprio per la ripetuta inadempienza del ricorrente.2.- Questa ratio è censurata con i motivi di ricorso.2.1.- Il primo motivo prospetta violazione dell'articolo 132 c.p.c. nonchédegli articoli 115 e 116 c.p.c.Il giudice d’appello avrebbe chiaramente travisato il contenuto di undocumento, o meglio, avrebbe deciso assumendo come esistente undocumento che invece non era affatto prodotto in atti. Il riferimento è aduna circolare della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia sulla rilevanza dei ritardi dei pagamentisuperiori a 180 giorni.Sostiene il ricorrente che, in realtà, un tale documento non era affattopresente in atti e che non si capisce da dove la Corte di appello abbia potutotrovarlo, con la conseguenza che quest’ultima avrebbe basato la suadecisione su un documento inesistente.2.2.- Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 14364/2024Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 10016/2026Data pubblicazione 17/04/2026Lo è per due ragioni: la prima è che il riferimento a quel documento non èaffatto decisivo nella ratio decidendi, in quanto la banca si limita a faremenzione di tale documento solo per dire che esso viene citato dal [OSCURATO:PERSONA] a riprova della rilevanza dell'inadempimento: sostiene labanca appellante la legittimità della iscrizione “a sofferenza”, a causa delleinadempienze del debitore, soprattutto per il mancato rimborso delle ratedel mutuo n. 741567051/14 già a far data dal 31/10/2015 , per un periodosuperiore ai 180 giorni (così come si legge nelle comunicazioni della Bancad’Italia prodotte nella fase cautelare ) (p.6 della sentenza).La seconda ragione di inammissibilità sta nel fatto che la decisioneimpugnata non fa affatto leva su quel documento per accogliere l'appello,ma su una serie di altre prove che sono analiticamente elencate da paginasei a pagina 12 della sentenza.3.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art.51 D.Lgs. n.385/1993, delD.Lgs. n.150/2011, della legge n. 3/2012 e successive modifiche, delcapitolo 2, sez. II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991 della Bancad’Italia, dell’art. 1176 II comma c.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre che dell’art.132 c.p.c.3.1.- La corte territoriale sarebbe incorsa in una serie di errori.Il primo sarebbe l’avere scambiato la segnalazione di rischi asofferenza con la segnalazione di rischi a scadenza . Solo laseconda, non ricorrente in questo caso, è vincolata; nella prima inveceoccorre che la banca svolga una istruttoria e valuti in modo ponderato sel’eventuale inadempimento sia tale da giustificare la segnalazione: nell’iscrizione per i “rischi a revoca”, che riguarda le operazioni difinanziamento che hanno una scadenza già fissata contrattualmente, invecel’intermediario iscrive automaticamente una volta accertato il mancatopagamento superiore ai 180 giorni. La sentenza ha trattato la questione,come se si fosse in presenza di questa seconda ipotesi e cioè come “rischia revoca” e non come “rischi a sofferenza” (p. 9 del ricorso).Numero registro generale 14364/2024Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 10016/2026Data pubblicazione 17/04/2026Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che lasegnalazione presuppone una istruttoria e dunque un contraddittorio,violato dall’istituto di credito (p. 10 del ricorso).Infine, la decisione non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente avevafornito prova, non soltanto delle sue garanzie patrimoniali, ma anchedell’attivo di cui disponeva, ossia della capacità di far fronte al debito, cheera dovuta ad una serie di lavori in corso, da cui ricavare guadagni.3.2.- Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, non coglie la ratio della decisione impugnata, che non è nelsenso di riferire alla fattispecie la segnalazione dei rischi a revoca, in quantochiaramente si deduce dalla motivazione della sentenza impugnata che lasegnalazione è stata fatta per i rischi a sofferenza e quindi per lacomplessiva situazione di inadempienza non temporanea da parte delricorrente.In secondo luogo, risulta evidente che, sotto l'apparenza della censura diviolazione di legge, il ricorrente in realtà censura un apprezzamento di fatto,o meglio un accertamento in fatto, relativo per l’appunto alla capacità diadempiere del ricorrente: se fosse meramente transeunte o meno eraquestione di valutazione delle prove, che la decisione impugnata hacondotto in modo ampio ed esaustivo (da pagina 6 a pagina 14) riportandoaltresì la tabella degli insoluti.Né può dirsi che la sentenza impugnata abbia violato la regola per cuioccorre valutare l’eccedenza del passivo sull’attivo, prima di dichiararel’insolvenza del debitore (Cass. 28635/2020), in quanto un taleaccertamento è stato invece compiuto, come risulta dalle pagine 9 e 10della sentenza.4.- Il terzo motivo prospetta violazione dell’art. 1175 e 1375 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché violazione dell’art.132 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Numero registro generale 14364/2024Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 10016/2026Data pubblicazione 17/04/20264.1.- Nel rifiutare prima la sospensione del mutuo, e nel segnalare, poi, ilnominativo alla centrale rischi, la banca avrebbe agito in violazione deidoveri di correttezza, in quanto il ricorrente aveva dimostrato la suatemporanea difficoltà e comunque la buona prospettiva di ripresa. E lalegittimità di quella iscrizione avrebbe dovuto valutarsi ex ante, ossiaverificando se, nel momento in cui la segnalazione è stata effettuata, ilrifiuto del cliente era o meno giustificato.Invero, tale argomentazione era stata fatta valere nel corso giudizio edin particolare con la memoria di replica in appello, ma la Corte ha omessodi pronunciarsi sull’argomento trattato ed oggetto di discussione tra leparti (p. 16).4.2.- Il motivo è inammissibile.Anch’esso, sotto l’apparenza della violazione di legge, mira ad una diversavalutazione dei fatti, ed in particolare del comportamento secondo buonafede della banca, o di quello in buona fede del ricorrente: che sono, perl’appunto, situazioni di fatto rimesse all’accertamento del giudice di meritoe censurabili solo per difetto assoluto di motivazione.Va osservato comunque che la sentenza impugnata ha valutato la questionedella eventuale violazione dei doveri di correttezza escludendola, e lo hafatto sulla base delle risultanze processuali (pp. 9-10 della sentenza): Lecondotte della banca che - a dire del cliente - avrebbero creato difficoltà perritardi nella erogazione, per ritardi nella sospensione, poi peraltro nonaccordata, si innestano in una condizione manifestamente criticadall’origine, da quando per ripianare il dovuto per precedenti finanziamenti,è stato necessario ricorre al mutuo ipotecario, impegnando immobili perottenere credito, e trovandosi in gravi difficoltà per onorare le scadenze,tanto da non riuscirvi nonostante le intimazioni di iscrizione nella centralerischi (p. 9 della sentenza).5.- Il quarto motivo prospetta violazione dell’art. 1, comma 246, l.190/2014- c.d. legge di stabilità 2015 - in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3Numero registro generale 14364/2024Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 10016/2026Data pubblicazione 17/04/2026c.p.c., nonché violazione del capitolo 2, sez. II, paragrafo 1.5 della circolare139/1991 della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. permotivazione inesistente in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4 c.p.c. eviolazione della direttiva europea 2006/48/Ce (Basilea 2), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.5.1.- In primis, il ricorrente sostiene di avere chiesto la sospensione delmutuo, che non è stata concessa o è stata concessa con ritardo, con laconseguenza che le rate successive non sarebbero rimaste insolute se lasospensione fosse stata tempestiva, ed avrebbe dovuto esserlo in quanto ildiritto relativo è un diritto potestativo del cliente: la banca aveva ildovere di procedere alla sospensione dello stesso in quanto il dirittopotestativo in capo al cliente deriva espressamente dall’art. 246 della leggedi stabilità del 2015 (p. 17 del ricorso). Con la conseguenza che, pertanto, il mancato pagamento delle rate di mutuo non è addebitabileall’inadempimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] ma, invece, al comportamento dellabanca che non ha riconosciuto (ledendolo) il diritto potestativo del clientedi ottenere la sospensione del mutuo (p. 18 del ricorso).Inoltre, avendo la banca svolto una istruttoria per concedere il mutuo,istruttoria che naturalmente si è conclusa positivamente, vi era segno cheil ricorrente era solvibile.5.2.- Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.È infondato nella misura in cui postula un diritto potestativo del cliente adottenere la sospensione del mutuo, che si evincerebbe dalla legge distabilità del 2015 e dagli accordi esecutivi, dai quali risulta, per stessaammissione del ricorrente, che l’Associazione bancaria italiana e leassociazioni d’impresa hanno stabilito la facoltà per le imprese disospendere i finanziamenti dal 2015 al 2017 . Dunque, la facoltà di unaparte, che è incompatibile con il diritto potestativo dell’altra.È inammissibile nella parte in cui mira a mettere in discussione unaccertamento in fatto: che cioè egli sia stato insolvente, accertamentoNumero registro generale 14364/2024Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 10016/2026Data pubblicazione 17/04/2026svolto dalla decisione impugnata e motivato adeguatamente come più voltesi è detto.Senza tacere del fatto che altra è la situazione al momento dellaconcessione del mutuo (quando il beneficiario può apparire solvibile), altraquella successiva, quando il beneficiario può aver perso quella capacità.E comunque non può dirsi che un inadempimento deriva dalla concessionedel mutuo (rectius, mancata sospensione) anziché dall’omesso pagamentodelle sue rate.6.- Il quinto motivo prospetta violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c., sotto il profilo della motivazione che sarebbe in alcuneparti apparente, in altre illogica e contraddittoria, in relazione all’art. 360primo comma, n. 4 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza, nonchéviolazione dell’art. 360 primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio.6.1.- La sentenza di primo grado, sulla scorta altresì della prima ordinanzacautelare, aveva accertato che il ricorrente non era insolvente, edaffermato: A fronte di questa dettagliata e puntuale motivazione che sifonda anche sulle argomentazioni delle note conclusive nonché sulladocumentazione a sostegno – il tutto a confronto con quelle inidonee delladifesa della banca - la sentenza della Corte d’Appello nulla dice glissandosui vari punti trattati dall’ordinanza ed esprime una motivazione del tuttoapparente, illogica ed inesistente . (p. 21)Inoltre, la decisione di primo grado si era fatta carico della situazionepatrimoniale del debitore ritenendola sufficiente, accertamento che inveceimmotivatamente la sentenza impugnata avrebbe disatteso, deducendonealtresì l’insolvenza o l’incapacità patrimoniale del ricorrente dalla perdita deilavori in corso di appalto (p. 21-22 del ricorso). Perdita, tuttavia, del tuttoindimostrata, e anzi, dalla istruttoria sarebbe emerso il contrario. Dunque,la decisione impugnata avrebbe travisato i fatti: La sentenza sul puntofa una valutazione propria - sostituendosi ad un obbligo della banca stessaNumero registro generale 14364/2024Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 10016/2026Data pubblicazione 17/04/2026- sulla base di prove travisate e perciò non veritiere ed attendibili (p. 23del ricorso).6.2.- Il motivo è inammissibile, per diverse ragioni.Intanto, ancora una volta, propone un accertamento dei fatti ed unavalutazione delle prove diversa da quella della decisione impugnata, che,per contro, ha ritenuto lo stato di insolvenza per via delle prove emerse ingiudizio; ed in particolare ha accertato la perdita delle occasioni di lavoro incorso già prima della segnalazione e, da tali perdite, ha tratto rilievo che ilricorrente fosse insolvente. Per contro, la smentita di quest’ultimo nonÈ altresì inammissibile in quanto la ratio della decisione impugnata è benaltra: non sta nella svalutazione del compendio immobiliare, ma nel fattoche, quale che ne sia la consistenza, non rileva ai fini dell’accertamentodella insolvenza; ratio questa, qui non contestata.7.- Il sesto motivo prospetta violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. e degliart.1175, 1176, 1375, 2043 e 2050 c.c.7.1. - Il ricorrente aveva proposto appello incidentale avverso la parte dellasentenza di primo grado, che, pur avendo riconosciuto dei danni, ne avevaescluso altri.Sostiene il ricorrente che la decisione di appello ha omesso di tenere inconto una serie di argomenti addotti nell’appello incidentale e rivolti acontestare il rigetto del risarcimento. Ne fa elenco e li riporta da pagina 24a pagina 26 del ricorso.7.2.- Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, postula una omessa pronuncia su argomenti, e non su unadomanda. E l’omessa considerazione di argomenti non è rilevante ove ilrigetto della domanda sia motivato.In realtà, da pagina 12 e ss. la sentenza impugnata esamina l’appelloincidentale nel merito, per cui non può dirsi che ne abbia omesso pronuncia;e comunque tiene conto degli argomenti a fondamento del gravame.Numero registro generale 14364/2024Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 10016/2026Data pubblicazione 17/04/2026Sussiste una ulteriore ragione di inammissibilità: che il rigetto dell’appelloincidentale è l’effetto in gran parte dell’accoglimento di quello principale.Una volta riconosciute le ragioni della banca, di legittimità dellasegnalazione, è evidente che il danno subito dal ricorrente diventaassorbito; non v’è ragione di analizzarne le singole poste, o le singolespecificazioni, se la domanda è rigettata nell’an debeatur.8.- Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese di lite, nella misura di 1300 euro, oltre 200 europer esborsi ed oltre spese generali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, sedovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi