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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1967

Cassazione n. 39960/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1967 avverso la sentenza del 03/12/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.i.p. del Tribunale di Cremona, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.

«cod. strada»), senza disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie.

2. Avverso la sentenza di secondo grado la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (enunciato nei termini necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) Si deduce sostanzialmente la violazione degli artt. 220, 221 e 224 cod. strada per non aver il giudice di merito disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che, pertanto, non avendo cognizione della sentenza di proscioglimento, non potrebbe provvedere in merito (in ciò sostanziandosi il concreto interesse ad impugnare). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di un concreto interesse ad impugnare.

2. Deve difatti darsi continuità al principio di diritto per cui, in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella presente fattispecie: per intervenuta estinzione del reato per prescrizione) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (si vedano in particolare Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207, in ipotesi di estinzione per esito positivo della messa alla prova; e Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, Testini, Rv. 246647, in ipotesi di estinzione per remissione di querela).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deci 21 settembre 2022 ere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1967 avverso la sentenza del 03/12/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Cremona, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»), senza disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie. 2. Avverso la sentenza di secondo grado la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (enunciato nei termini necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) Si deduce sostanzialmente la violazione degli artt. 220, 221 e 224 cod. strada per non aver il giudice di merito disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che, pertanto, non avendo cognizione della sentenza di proscioglimento, non potrebbe provvedere in merito (in ciò sostanziandosi il concreto interesse ad impugnare). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di un concreto interesse ad impugnare. 2. Deve difatti darsi continuità al principio di diritto per cui, in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella presente fattispecie: per intervenuta estinzione del reato per prescrizione) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (si vedano in particolare Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207, in ipotesi di estinzione per esito positivo della messa alla prova; e Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, Testini, Rv. 246647, in ipotesi di estinzione per remissione di querela). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deci 21 settembre 2022 ere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C
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