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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27041/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 42162/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla avvenuta sottrazione del gasolio ad opera dell'imputato con argomenti coerenti alle risultanze istruttorie, correttamente valorizzate senza alcuna inversione dell'onere della prova; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.MRic [OSCURATO:PERSONA] apozzi [OSCURATO:PERSONA] i 7 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] N I S'I flo't.Àn d redi 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 42162/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla avvenuta sottrazione del gasolio ad opera dell'imputato con argomenti coerenti alle risultanze istruttorie, correttamente valorizzate senza alcuna inversione dell'onere della prova; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.MRic [OSCURATO:PERSONA] apozzi [OSCURATO:PERSONA] i 7 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] N I S'I flo't.Àn d redi 2
Sentenza Cassazione n. 27041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris