CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 44115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto all'incensurabile attribuzione al ricorrente della imputabilità sul corretto rilievo della risalenza della documentazione prodotta dalla difesa e della piena Imputabilità dimostratay dalla stessa commissione del fatto e dalla condotta processuale; come pure rispetto valutazione del compendio probatorio, essendo stata correttamente valutata la portata del compendio dichiarativo; Ritenuto che il secondo motivo è parimenti generico rispetto alla motivata adeguatezza del compendio dichiarativo a sostegno della responsabilità in ordine alle lesioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023