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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21858/2025

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18147/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitaleex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avversola sentenza n. 820/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI : ritenutoche: Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 23/5/2023, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado a veva rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reatodi minaccia ex art. 612 c.p. commesso dal convenuto ai danni del Bufano; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva rilevato la mancata dimostrazione, da parte del Bufano, di qualsivoglia pregiudizio patrimoniale o non patr imoniale subito in conseguenzadel reato commesso dal Raddato; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; consideratoche: conil primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 612, co. 1, c.p., nonché degli artt. 2727 e 2729, co. 1, c.c., per avere la corte territoriale confuso il reato commesso dalla controparte, sostanzialmente qualificandolo alla stregua di un reato di danno anzichédi un reato di pericolo - con le conseguenti ricadute sul piano della prova delle conseguenze dannose sofferte dalla vittima sotto il profilo del concreto pregiudizio inferto a carico della propria libertà morale- e per avere, inoltre, la corte territoriale omesso di considerare gravemente indizianti i fatti secondari allegati dall’attore ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subito, incorrendo nel travisamentodegli elementi di prova analiticamente d escritti in ricorso; ilmotivo è inammissibile ; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’esserepreliminarmente rilevata la sostanziale inconcludenza o irrilevanza della distinzione formulata dal ricorrente tra le figure del reatodi danno e de l reato di pericolo (in cui sarebbe consistito il reato di minaccia ascritto a carico del convenuto), non avendo egli esattamentecompreso la ratio effettiva della decisione impugnata ; inbreve, secondo quanto correttamente statuito dal giudice a quo , lamera attestazione , da parte del giudice penale, dell’avvenuta lesione della libertà morale del minacciato, o della messa in pericolo di tale bene (come elemento costitutivo del reato di minaccia), non vale, di per sé, ad assumere come dimostrata l’effettiva sussistenza di ‘conseguenze’ dannose di ordine patrimoniale o non patrimoniale concretamentesubite dalla vittima ; sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Suprema Corte , per cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenzapenale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto ilrelativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcunaindagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulandosoltanto l ’ accertamento della potenziale capacità lesiva del fattodannoso e dell ’ esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criteriodi semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed ilpregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l ’ accertamento, riservatoal giudice civile, in ordine all ’ an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire ; e ntro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull ’ azione civile e portata onnicomprensiva,riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato,ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbi a formalmente dichiarato di escludere nel proprio Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dictum(cfr. Cass. Sez. 3, o rd . n. 23960 del 2/8/2022, Rv. 665441 – 01; Cass. Sez. 3, o rd . n. 8477 del 5/5/2020, Rv. 657804 – 01; nonché Cass.Sez. 3, o rd . n. 4318 del 14/2/2019, Rv. 652689 – 01 ); ciòposto, esclusa la configurabilità giuridica del c.d. danno in re ipsa (ossia del danno come entità implicita nella commissione stessa del fatto illecito), deve riconoscersi che l’accertamento della commissione del reato di minaccia, se certamente comporta l’attestazionedella lesione, o della messa in pericolo, del bene giuridico protettodalla norma penale, non comporta, di per sé, la dimostrazione dell’effettiva concretizzazione di conseguenze pregiudizievoli di tale lesione,o messa in pericolo, di detto bene ; quanto, infine, alle restanti considerazioni argomentate dal ricorrentecon la censura in esame – sostanzialmente volte a dolersi della mancata considerazione, da parte dei giudici del merito, delle circostanze allegate dal Bufano come elementi indiziari sufficienti (in quanto gravi, precisi e concordanti) a ritenere dimostrate le conseguenzepregiudizievoli denunciate – è appena il caso di rilevare chequeste si risolvono in una rivisitazione nel merito dei fatti di causa edelle prove, non consentita in sede di legittimità ; con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per essersi la corte territoriale illegittimamente spinta a pronunciarsi sul temadelle spese di costituzione di parte civile liquidate nella sentenza penale emessa a carico della controparte - al fine di negarne la risarcibilità - , al di là dei limiti posti dal motivo di appello avanzato dall’attuale ricorrente , unicamente volto a denunciare l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sul punto, nonché in relazione Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’omessoragionamento inferenziale volto a provare il danno morale subito; sottoaltro profilo, il ricorrente lamenta motivazione apparente, con particolareriguardo all’impossibilità di individuare l’ iter logico - giuridico seguito dal giudice a quo nel negare la fondatezza della domanda risarcitoriache era stata da lui proposta; ilmotivo è infondato ; dev’esserein primo luogo disattesa l’affermazione contenuta nella censura in esame n ella parte in cui lamenta un preteso vizio di extrapetizionein cui sarebbe incorsa la corte territoriale con riguardo alpunto concernente il risarcimento delle spese di costituzione di parte civileliquidate nella sentenza penale ; invero,il giudice d’appello ha sottolineato il carattere decisivo della circostanza costituita dall’avvenuta liquidazione delle spese di parte civileda parte del giudice penale allo scopo di evidenziare la sostanziale irrilevanzadella contestazione di omessa pronuncia ascritta al primo giudice: e ciò, proprio perché il titolo esecutivo consistente nella liquidazione delle spese di parte civile da parte del giudice penale doveva ritenersi tale da assorbire ogni questione in ordine al corrispondente risarcimento del danno patrimonial e invocato dal Bufano; in breve, proprio l’argomentazione esposta dal giudice d’appello con riguardo all’efficacia esecutiva della sentenza penale (nella parte incui ha liquidato le spese di costituzione di parte civile) ha costituito unpassaggio indispensabile - e, dunque, non un vizio di extrapetizione - al fine di sottolineare l’irrilevanza della denunciata omissione di pronunciada parte del giudice di primo grado sul punto ; del tutto priva di fondamento, infine, deve ritenersi la censura avanzataquanto al preteso carattere apparente della motivazione del Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudice d’appello in ordine al diniego del risarcimento del danno invocato dall’odierno ricorrente , avendo la corte territoriale del tutto correttamente e comprensibilmente sottolineato la mancata dimostrazione,da parte del danneggiato, delle conseguenze dannose concretamente subite per effetto dell’illecito penale commesso dalla controparte; e ciò sul presupposto - fondato sul consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamato - secondo cui la sola commissione del reato non vale a ritenerecomprovata la sussistenza del danno civile ; conil terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di disporre la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del comportamento processuale ed extraprocessuale della controparte, così com e analiticamente compendiatoin ricorso; ilmotivo è inammissibile ; invero, riguardo alla contestazione avente ad oggetto l’omessa compensazione delle spese del giudizio, va richiama to il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui , intema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione trale parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale nonè tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conse guenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (S.U., Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 e successiveconformi); Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri daciò deriva l’inammissibilità della censura in esame, nella parte incui riflette critica mente, in questa sede di legittimità, sul l’esercizio diuna facoltà discrezionale che è invece propria del giudice di merito; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, il ricorso dev’essere rigett ato ; nonvi è luogo di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spesedel presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002; P.Q.M Rigettail ricorso.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18147/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitaleex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avversola sentenza n. 820/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI : ritenutoche: Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 23/5/2023, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado a veva rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reatodi minaccia ex art. 612 c.p. commesso dal convenuto ai danni del Bufano; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva rilevato la mancata dimostrazione, da parte del Bufano, di qualsivoglia pregiudizio patrimoniale o non patr imoniale subito in conseguenzadel reato commesso dal Raddato; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; consideratoche: conil primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 612, co. 1, c.p., nonché degli artt. 2727 e 2729, co. 1, c.c., per avere la corte territoriale confuso il reato commesso dalla controparte, sostanzialmente qualificandolo alla stregua di un reato di danno anzichédi un reato di pericolo - con le conseguenti ricadute sul piano della prova delle conseguenze dannose sofferte dalla vittima sotto il profilo del concreto pregiudizio inferto a carico della propria libertà morale- e per avere, inoltre, la corte territoriale omesso di considerare gravemente indizianti i fatti secondari allegati dall’attore ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subito, incorrendo nel travisamentodegli elementi di prova analiticamente d escritti in ricorso; ilmotivo è inammissibile ; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’esserepreliminarmente rilevata la sostanziale inconcludenza o irrilevanza della distinzione formulata dal ricorrente tra le figure del reatodi danno e de l reato di pericolo (in cui sarebbe consistito il reato di minaccia ascritto a carico del convenuto), non avendo egli esattamentecompreso la ratio effettiva della decisione impugnata ; inbreve, secondo quanto correttamente statuito dal giudice a quo , lamera attestazione , da parte del giudice penale, dell’avvenuta lesione della libertà morale del minacciato, o della messa in pericolo di tale bene (come elemento costitutivo del reato di minaccia), non vale, di per sé, ad assumere come dimostrata l’effettiva sussistenza di ‘conseguenze’ dannose di ordine patrimoniale o non patrimoniale concretamentesubite dalla vittima ; sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Suprema Corte , per cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenzapenale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto ilrelativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcunaindagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulandosoltanto l ’ accertamento della potenziale capacità lesiva del fattodannoso e dell ’ esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criteriodi semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed ilpregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l ’ accertamento, riservatoal giudice civile, in ordine all ’ an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire ; e ntro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull ’ azione civile e portata onnicomprensiva,riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato,ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbi a formalmente dichiarato di escludere nel proprio Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dictum(cfr. Cass. Sez. 3, o rd . n. 23960 del 2/8/2022, Rv. 665441 – 01; Cass. Sez. 3, o rd . n. 8477 del 5/5/2020, Rv. 657804 – 01; nonché Cass.Sez. 3, o rd . n. 4318 del 14/2/2019, Rv. 652689 – 01 ); ciòposto, esclusa la configurabilità giuridica del c.d. danno in re ipsa (ossia del danno come entità implicita nella commissione stessa del fatto illecito), deve riconoscersi che l’accertamento della commissione del reato di minaccia, se certamente comporta l’attestazionedella lesione, o della messa in pericolo, del bene giuridico protettodalla norma penale, non comporta, di per sé, la dimostrazione dell’effettiva concretizzazione di conseguenze pregiudizievoli di tale lesione,o messa in pericolo, di detto bene ; quanto, infine, alle restanti considerazioni argomentate dal ricorrentecon la censura in esame – sostanzialmente volte a dolersi della mancata considerazione, da parte dei giudici del merito, delle circostanze allegate dal Bufano come elementi indiziari sufficienti (in quanto gravi, precisi e concordanti) a ritenere dimostrate le conseguenzepregiudizievoli denunciate – è appena il caso di rilevare chequeste si risolvono in una rivisitazione nel merito dei fatti di causa edelle prove, non consentita in sede di legittimità ; con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per essersi la corte territoriale illegittimamente spinta a pronunciarsi sul temadelle spese di costituzione di parte civile liquidate nella sentenza penale emessa a carico della controparte - al fine di negarne la risarcibilità - , al di là dei limiti posti dal motivo di appello avanzato dall’attuale ricorrente , unicamente volto a denunciare l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sul punto, nonché in relazione Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’omessoragionamento inferenziale volto a provare il danno morale subito; sottoaltro profilo, il ricorrente lamenta motivazione apparente, con particolareriguardo all’impossibilità di individuare l’ iter logico - giuridico seguito dal giudice a quo nel negare la fondatezza della domanda risarcitoriache era stata da lui proposta; ilmotivo è infondato ; dev’esserein primo luogo disattesa l’affermazione contenuta nella censura in esame n ella parte in cui lamenta un preteso vizio di extrapetizionein cui sarebbe incorsa la corte territoriale con riguardo alpunto concernente il risarcimento delle spese di costituzione di parte civileliquidate nella sentenza penale ; invero,il giudice d’appello ha sottolineato il carattere decisivo della circostanza costituita dall’avvenuta liquidazione delle spese di parte civileda parte del giudice penale allo scopo di evidenziare la sostanziale irrilevanzadella contestazione di omessa pronuncia ascritta al primo giudice: e ciò, proprio perché il titolo esecutivo consistente nella liquidazione delle spese di parte civile da parte del giudice penale doveva ritenersi tale da assorbire ogni questione in ordine al corrispondente risarcimento del danno patrimonial e invocato dal Bufano; in breve, proprio l’argomentazione esposta dal giudice d’appello con riguardo all’efficacia esecutiva della sentenza penale (nella parte incui ha liquidato le spese di costituzione di parte civile) ha costituito unpassaggio indispensabile - e, dunque, non un vizio di extrapetizione - al fine di sottolineare l’irrilevanza della denunciata omissione di pronunciada parte del giudice di primo grado sul punto ; del tutto priva di fondamento, infine, deve ritenersi la censura avanzataquanto al preteso carattere apparente della motivazione del Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudice d’appello in ordine al diniego del risarcimento del danno invocato dall’odierno ricorrente , avendo la corte territoriale del tutto correttamente e comprensibilmente sottolineato la mancata dimostrazione,da parte del danneggiato, delle conseguenze dannose concretamente subite per effetto dell’illecito penale commesso dalla controparte; e ciò sul presupposto - fondato sul consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamato - secondo cui la sola commissione del reato non vale a ritenerecomprovata la sussistenza del danno civile ; conil terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di disporre la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del comportamento processuale ed extraprocessuale della controparte, così com e analiticamente compendiatoin ricorso; ilmotivo è inammissibile ; invero, riguardo alla contestazione avente ad oggetto l’omessa compensazione delle spese del giudizio, va richiama to il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui , intema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione trale parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale nonè tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conse guenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (S.U., Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 e successiveconformi); Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri daciò deriva l’inammissibilità della censura in esame, nella parte incui riflette critica mente, in questa sede di legittimità, sul l’esercizio diuna facoltà discrezionale che è invece propria del giudice di merito; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, il ricorso dev’essere rigett ato ; nonvi è luogo di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spesedel presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002; P.Q.M Rigettail ricorso. Dichiara
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