CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeSensi, che la rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] della Congregazione dei Figlidell’[OSCURATO:PERSONA] in AmministrazioneStraordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, via FilippoCorridoni n. 25, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chela rappresenta e difende- controricorrente -avverso la sentenza n. 2426/2025 della Corte d’Appello diRoma, depositata il 16.4.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14196/2025Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16889/2026Data pubblicazione 29/05/2026L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] (d’orainnanzi anche [OSCURATO:PERSONA] Italiana) propose, nei confronti diSpinevision Italia [OSCURATO:SOCIETA]., un’azione revocatoria fallimentareavente ad oggetto un pagamento di € 50.000,00 effettuatomediante bonifico bancario nel periodo sospetto anteriore allapubblicazione della domanda di ammissione al concordatopreventivo che aveva preceduto la dichiarazione di insolvenzadell’impresa.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Romarespinse la domanda, ritenendo che il pagamento fosse statoeffettuato nei termini d’uso, con conseguente esonero dallarevocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall.La sentenza di primo grado venne integralmente riformatadalla Corte d’Appello di Roma, con conseguente condanna dellasocietà convenuta al pagamento della somma capitale di €50.000,00 oltre agli interessi legali e alle spese del doppio gradodi giudizio.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi.L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa concontroricorso, illustrato da memoria depositata nel termine dilegge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsaapplicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall., in ordineall’operatività dell’esenzione dalla revocatoria».Numero registro generale 14196/2025Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16889/2026Data pubblicazione 29/05/2026La ricorrente attribuisce alla corte d’appello un’erratainterpretazione del concetto di «termini d’uso», rilevante ai finidell’esonero dall’azione revocatoria dei pagamenti dispostonell’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall. In particolare, invocala prevalenza, a tal fine, della prassi instaurata nel concretorapporto commerciale – prassi che si assume caratterizzata dasistematici e rilevanti ritardi della [OSCURATO:PERSONA] Italiana nelpagamento delle fatture ricevute – rispetto alle originariepattuizioni in merito ai termini di pagamento.1.1. La censura è infondata.Il concetto di «termini d’uso» rilevante al fine dell’esonerodall’azione revocatoria è esattamente definito in un arresto diquesta Corte (Cass. n. 27939/2020): «non sono revocabili queipagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmenteprescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in terminidiversi, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuovecaratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli dequibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersipagamenti eseguiti “in ritardo”, ossia inesatti adempimenti, masiano divenuti per prassi, proprio al contrario, esattiadempimenti: con tutte le conseguenze relative all’inesistenzadi un inadempimento dell’altro contraente (in ordine alla mora,all’art. 1460 c.c., all’azione di risoluzione, al risarcimento deldanno, ecc.)».In sostanza, i pagamenti effettuati in ritardo non sono maiesonerati dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3,lett. a), legge fall., anche se reiterati e sistematici, a meno chenon sia sopravvenuta una prassi condivisa nell’esecuzione delrapporto commerciale, tale per cui si debba constatare che nonNumero registro generale 14196/2025Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16889/2026Data pubblicazione 29/05/2026si tratta, a ben vedere, di pagamenti effettuati in ritardo, bensìdi pagamenti tempestivi, in virtù della prassi sopravvenuta.Del resto, tale interpretazione è coerente con il carattereoggettivo dell’esonero, che, sussistendone i presupposti, operaa prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza deldebitore; conoscenza che resterebbe del tutto irrilevante anchese pacifica e riconosciuta dall’accipiens.Una volta escluso l’esonero, invece, la constatata sussistenza diuna risalente abitudine del debitore a ritardare i pagamenti e diuna consolidata tolleranza (o blanda reazione) del creditorepotrà essere un elemento di cui tenere conto nell’ambito dellavalutazione della prova sull’elemento soggettivo richiesto perl’accoglimento dell’azione.Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso che ilpagamento oggetto di revocatoria fosse l’effetto di una prassiaccettata (accordo tacito tra le parti) nell’ambito di un fisiologicoandamento del rapporto commerciale, valorizzando soprattuttola circostanza che si trattava di un pagamento parziale inesecuzione di un proposto piano di rientro che avrebbe dovutoprevedere il pagamento a saldo e stralcio, in un’unica soluzione,di un importo pari al 70% del debito accumulato (importo più didieci volte superiore di quello poi effettivamente pagato).La corte territoriale ha fatto quindi corretta applicazione delprincipio di diritto sopra riportato, che esclude l’esonero perqualsiasi pagamento effettuato in ritardo, salvo poi precisare lanecessità di valutare in concreto – e non solo sulla sola basedelle previsioni contrattuali – se siano stati rispettati i «terminid’uso». Davvero non si vede come si possa pensare diNumero registro generale 14196/2025Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16889/2026Data pubblicazione 29/05/2026sussumere, in tale concetto in concreto dei «termini d’uso», unasituazione come quella descritta nella sentenza impugnata.2. Il secondo motivo, anch’esso proposto con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censura «violazione e falsaapplicazione dell’art. 67, comma 2, legge fall. in ordine allasussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria».Con questo motivo la ricorrente nega che sia stata raggiunta laprova della conoscenza, da parte sua, dello stato di insolvenzain cui versava la debitrice nel momento in cui venne effettuatoil pagamento. In particolare, contesta la rilevanza probatoriadelle notizie giornalistiche sulla crisi in cui versava la ProvinciaItaliana e delle numerose procedure esecutive pendenti.2.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.Innanzitutto, la valutazione della corte territoriale sullaconoscenza dello stato di insolvenza attiene all’accertamentodel fatto, che è riservato al giudice del merito. La corteterritoriale ha ritenuto raggiunta la prova del fatto (conoscenzaeffettiva dello stato di insolvenza) e a tale fatto ha applicato laconseguente regola giuridica.In secondo luogo, la ricorrente non si confronta con l’effettiva ecompleta ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata,posto che la conoscenza dello stato di insolvenza è stata ividesunta, non tanto da elementi esterni (quali notiziegiornalistiche e procedure esecutive avviate da altri creditori),quanto direttamente dalle modalità di svolgimento del rapportointercorso tra le parti.In particolare, è stato evidenziato come «la concessione di unpiano [di] rientro supporti, per costante giurisprudenza diNumero registro generale 14196/2025Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16889/2026Data pubblicazione 29/05/2026legittimità, anche la prova dell’elemento soggettivo dello statoinsolvenza del solvens». Inoltre, dalla motivazione emerge cheSpinevision Italia [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accettato la proposta delpagamento a saldo e stralcio, in un’unica soluzione, del 70% delsolo importo capitale del credito maturato nel corso degli anni;accettazione che non si spiega, se non ipotizzando la pienaconsapevolezza della creditrice di non poter più sperare nelpagamento dell’intero capitale e degli interessi.L’illustrazione del motivo di ricorso non si confronta né con ilrilevante aspetto appenda detto, né con la circostanza, nonmeno significativa, che a quella accettazione seguì poi ilpagamento di un importo che rappresentava solo una minimaparte della somma promessa e accettata.3. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 percompensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200,00 peresborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.3.2026.La PresidentePaola VELLA