CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1965
Cassazione n. 30150/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1965 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22/9/2023 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 14/11/2022 dal Tribunale di Livorno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181„ d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, e condannata alla pena di due mesi di arresto e 10.400 euro di ammenda per ciascuno dei reati contestati. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando, in primo luogo, il vizio di motivazione quanto al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ancora, è censurato - per carenza di motivazione - il passo della sentenza con il quale il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato subordinato alla demolizione del manufatto. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. 4.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che l'abuso edilizio non poteva essere definito come di particolare tenuità, alla luce delle caratteristiche strutturali (volume nuovo chiuso su tre lati, con pavimentazione ancorata e collegamento con la struttura preesistente; realizzato in area sottoposta a vincolo ambientale- paesaggistico; inserito in un contesto immobiliare sottoposto a procedura esecutiva, così rappresentando un "problema" per la soddisfazione dei creditori), tale da escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso, peraltro, contesta queste valutazioni con argomenti di puro merito, non consentiti in questa sede, richiamando le dimensioni dell'opera e la !:;ua incidenza sul carico urbanistico. 4.2. Quanto, poi, alla demolizione del manufatto come condizione per la sospensione condizionale della pena, la Corte d'appello - ancora con motivazione che non si presta a censura - ha sottolineato (con il primo Giudice) che la remissione in pristino risultava necessaria non solo per elidere le conseguenze del reato edilizio, ma anche per tutelare il bene protetto dalla disposizione paesaggistica, in una visione d'insieme giudicata dal Collegio di merito corretta e condivisibile. Non può essere accolto, pertanto, neppure il secondo motivo di impugnazione, che lamenta una carenza di motivazione invero non ravvisabile. (99) 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 -àiglier