CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02777/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 6815 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6815del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60C05 H943C) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F . : [OSCURATO:PERSONA] 47A19 G292T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gerardo (C.F.: RBRGRD 63S28 H943U ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNCDTR 68A1 9 H703M ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 16/2023, pubblicatain data 10 gennaio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa GerardoRobertazzi ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’im- porto di € 14.202,56 nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una scrittura privata di riconoscimento del debito. L’opposizione dell’ingiunto è stata rigettata dal Tribunale di Sa- lerno. Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 La Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Art. 360, co. 1, n. 5 cpc: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il ricorrente deduce che «la Corte territoriale ha omesso di con- siderare che il deducente aveva contestato, fin dal primo mo- mento, che la scrittura privata prodotta in giudizio dal fratello in sede monitoria era solo una copia e non l’originale». Con il secondo motivo si denunzia « Art. 360, co. 1, n. 3 cpc : violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto( artt. 2700 e 2702 cc; artt. 112, 113, 115, 116, 215, 216, 221 e ss cpc). Violazione e/o falsa applicazionedei principi enunciati in mate- ria dalla giurisprudenza, anche della corte suprema di cassa- zione». Con il terzo motivo si denunzia « Art. 360, co. 1, n. 3 cpc : vio- lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto( artt. 2700 e 2702 cc; artt. 112, 113, 115, 116, 215, 216, 221 e ss. cpc; art.113 cpp). Violazione e/o falsa applicazionedei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, anche della corte suprema di cassazione». Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 Con il quarto motivo si denunzia « Art. 360, co. 1, n. 3 cpc : violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto(artt. 1988, 2700 e 2702 cc; artt. 112, 113, 115, 116, 215, 216, 221 e ss cpc; art. 113 cpp). Violazione e/o falsa applicazionedei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, anche della corte su- prema di cassazione». 2.Risulta pregiudiziale sul piano logico, nonché assorbente, ad avviso della Corte, l’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso e, in particolare, dellecensure, formulat e con tal i motiv i , relativeall’ammissibilità ed all’efficacia della consulenza tecnica grafologica per la verificazione dell’autenticità della sottoscri- zione della scrittura privata posta a fondamento delle pretese dell’opposto [OSCURATO:PERSONA], disconosciuta dall’opponente [OSCURATO:PERSONA], consulenza che risulta espletata su una copia fotostatica della scrittura stessa e non sull’originale. 2.1Secondo la corte d’appello, essendo stato smarrito il fasci- colo di ufficio, contenente l’originale della scrittura (come ac- certato in fatto dai giudici di merito,sulla base di una valuta- zione degli elementi istruttori disponibili non sindacabile nella presente sede),una volta disposta la ricostru zione di detto fa- scicolo, alla copia fotostatica della scrittura privata prodotta a tal fineandrebbe attribuito lo stesso valore dell’originale, a tutti gli effetti:di conseguenza, per tale ragione, dovrebbe ritenersi possibile ancheuna consulenza grafologica per accertare l’ au- tenticità della sottoscrizione in calce alla stessa, come se si trat- tasse deldocumento originale . Il ricorrente ha contestato tale assunto, sostenendo –in parti- colare –quanto segue: «Orbene, come è noto, a seguito dell’ec- cezione di disconoscimento tempestivamente formulata dall’op- ponente, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] per potersi avvalere del do- cumento mediante verificazione avrebbe dovuto depositare in giudizio l’originale della scrittura privata contestata ma egli ha verosimilmente depositato solo un’altra copia, con la Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 conseguenza che la CTU grafologica – sulla base della quale è stato rigettato l’appello –è nulla in quanto non poteva essere eseguita su una fotocopia.Sul punto, codesta Ecc.ma Corte ha già chiarito che “a fronte del disconoscimento del documento prodotto in fotocopia… la Corte di merito ha correttamente mo- tivato la sua esclusione dal novero del materiale probatorio ido- neo a procedere al subprocedimento di verificazione sul solco del principio di diritto secondo il quale in caso di disconosci- mento di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve pro- durre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass., Sez. 6-2, or- dinanza n.7267 del 27/03/2014; in senso conforme, Sez. 3 – sentenza n.33769 del 19/12/2019; Sez. 2, sentenza n. 9202 del 14/5/2004)” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 28015/21) … … La sentenza in contestazione è, quindi, illegit- tima anche sotto il profilo della violazione dei predetti consoli- dati principi giurisprudenziali, già enunciati dagli ermellini in re- lazione a fattispecie in terminis». Con la censura appena esposta, il ricorrente ha, in sostanza, posto la questione relativa alla possibilità, affermata dalla corte d’appello, di svolgere una perizia grafologica, con identica va- lenza di quella eseguita sull’originale, su di una copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata discono- sciuta, in luogo che sull’originale stesso, laddove quest’ultimo non sia disponibile per ragioni non imputabili alla parte che ha chiesto la verificazione. La predetta censura è fondata. 2.2Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità), il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 necessariamente svolgersi con una perizia grafic a espletat a sull’originale deldocumento contenente la sottoscrizione , per- ché solo in tal modo è possibilerinvenire gli elementi che con- sentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale au- tore della sottoscrizione(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000 –01; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 711 del 15/01/2018, Rv. 647974 –01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636340 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv. 606317 –01;Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004, Rv. 572874 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv. 538859 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv. 534045 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv. 530696 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del 22/10/1993, Rv. 484022 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216 –01). Il suddetto indirizzo è stato, del resto,posto a base della re- cente decisione di questa stessa Sezione,invocata dalla parte ricorrente nella sua memoria,che ha definito il giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e un altro dei suoi germani, [OSCURATO:PERSONA], giudi- zio avente ad oggetto questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto del presente e che aveva, però, avuto un esito oppostoin sede di appello (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8015 del 25 marzo 2024). Le ragioni alla base di tale indirizzo (dal quale questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi) sono di carattere tecnico, es- sendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafolo- gicadiretta ad accertare l’autenticità di una sottoscrizione , se eseguita su una copia fotostatica del documentorecante la sot- toscrizione,non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente , per l’impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini nor- malmente si estrinsecano. Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendola perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell’origi- nale, e attribuendo, quindi , alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull’originale, semplicemente per l’indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest’ultimo. Dunque,non può essere condiviso l’assunto in diritto fatto pro- prio dalla corte d’appello, secondo cui, in caso di avvenuta ri- costruzione del fascicolo di ufficio mediante la produzione di co- pie fotostatiche degli atti e dei documenti in esso contenuti, ivi incluso l’originale della scrittura privata disconosciuta già rego- larmente prodotta, sarebbe possibile svolgere una perizia gra- fologica sulla copia fotostatica utilizzata al fine della ricostru- zione, come se si trattasse dell’originale. 2.3È opportuno ulteriormente precisare che, con riguardo alla tematica in esame,non possono dirsi pertinenti le decisioni di legittimitàrichiamate dalla corte d’appello a sostegno del suo assunto, qui disatteso,per cui la ricostruzione del fascicolo pro- cessuale ordinata dal giudice consentirebbe di ritenere che la copia fotostatica della scrittura prodotta a tal fine abbia lo “stessovalore” del l’originale ad ogni effetto , al punto da con- sentire l’esecuzionedi una perizia grafologica su di essa, come se si trattasse dell’originale:nessuno dei suddetti precedenti, in realtà,contiene l’affermazione di tale principio , in quanto in essi sono affrontate e risol te altre e diverse questioni relative alla ricostruzione del fascicolo processuale, non interferenti con quella oggetto del presente ricorso ( in particolare, nella sen- tenza di questa Corte n. 9240 del 2009 si afferma semplice- mente che il verbale di udienza ricostruito con la produzione di una sua copia fa fede fino a querela di falso come l’originale, non certo che è possibile una perizia graf olog ica su una Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 fotocopia; altrettanto è a dirsi per le altre decisioni richiamate nella sentenza impugnata, che hanno oggetto del tutto diffe- renteda quello del presente giudizio). L’identità del valore tra l’originale e la copia con cui questo è ricostruito si riferisce, invero, al contenuto del documento ed alla sua idoneità probatoria o rappresentativa, ma non anche al suo supporto fisico ed alle caratteristiche strutturali di questo, quando l’uno e le altre siano oggetto diretto delle indagini da compiersi nel corso del giudizio: ciò che è conforme ad altra cosa non è, del resto, proprio quella stessa cosa, se non altro nella sua fisica composizionee quanto alle caratteristiche fisi- che o strutturali dell’originale, che siano indispensabili all’esple- tamento di un determinato incombente istruttorio. 2.4Sono opportun e delle precisazioni , in relazione all’ipotesi in cui la parte che , a sostegno delle sue pretese, abbia invocato una scrittura privatadi cui sia stata disconosciuta la sottoscri- zione, ne abbia chiesto la verificazione ma non sia disponibile l’originale del documento onde consentire la perizia grafologica, per cause ad essa non imputabili. Fermo restando che, laddove la produzione dell’originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sotto- scrizione disconosciuta deve senz’altroprovvedervi, onde con- sentire la perizia grafologicae, in mancanza, non potrà avva- lersi della scrittura stessa, laddove, invece, il documento origi- nale non sia disponibileper cause non imputabili alla suddetta parte, secondo gli stessiprincipi espressi nell’indirizzo di questa Corte più sopra esposto,resta ferma la possibilità di provare il contenuto dellascrittura contestat a con tutti gli altri mezzi di provaammissibili. Ciò significa che la parteche ha prodotto la scrittura con sotto- scrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata discono- sciuta), potrà pur sempre fornire,in modo diverso dallo svolgi- mento di una perizia grafologica sullasottoscrizione, la prova che quest’ultima sia stata effettivamente apposta dal l’appa- rente sottoscrittore,(e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell’apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verifica- zione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. L’impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sullacopia fotostatica della scrittura pri- vata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l’originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l’ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest’ultimaall’originale sia incon- testata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque , la verificazione dell’autenti- cità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica – che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito– ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente,ugualmente attendibile. In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi,ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi ele- mentiindiziari di prova, possa essere disposta anche una con- sulenza tecnica grafologicasulla copia fotostatica della scrittura privata(di cui sia accertata la conformità all’originale) , purché l’indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole infor- mazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copiadella scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell’autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in partico- lare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l’esame dell’originale). In tal caso, l’esito della consulenza grafologica , nei limit i del ristretto oggetto di essa appena indicato , potrà essere even- tualmente valutato, unitamente a gli altri elementi di prova di- sponibili, pur non potendo dasolo fornire la piena prova richie- sta ai fini dell’esito positivo del procedimento di verificazione. 2.5 Possono, in definitiva, enunciarsi i seguenti principi di di- ritto: «In caso di disconoscimentodell’autenticità della sottoscrizione di scritturaprivata prodotta in copia fotostatica la cui confor- mità all’originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi dellaprova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenere la verificazionedella sottoscrizione,mediante consulenza tecnica grafologica sull’ori- ginale stesso;in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire laprova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell’originale della scritturanon sia possibile per cause non im- putabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore ; a tal fine, può ancheessere disposta una eventuale consulenza tec- nica sulla copia fotostaticadel documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente com- patibili con l’esame di siffatta copiafotostatica, e le relative ri- sultanze,con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell’esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, an- che quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili». Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 2.6La decisione impugnata non risulta conforme a tal i principi di diritto:la corte d’appello ha, infatti, espressamente ritenuto ammissibile e pienamente attendibile, come se fosse stata svolta sull’originale, la perizia grafologica diretta ad accertare l’autenticità della sottoscrizione disconosciuta,sulla copia foto- statica della scrittura, sull’assuntoche tale copia fotostatica, in quanto prodotta in seguito ad ordine del giudice di ricostruzione del fascicolo processuale smarrito, avrebbe ad ogni effetto lo stesso valore dell’originale“ricostruito”, onde, in tal caso, « l’ac- certamento del CTU effettuato su una fotocopia deve ritenersi equivalente ad uno effettuato sull’originale». Tale assuntonon è conforme ai principi di diritto più sopra espo- sti. La sentenza impugnatava, di conseguenza, cassata, onde con- sentire, in sede di rinvio, un nuovo esame complessivo delle emergenze probatorie in ordine alla effettiva autenticità della sottoscrizione della scrittura privata fatta valere daGerardo Ro- bertazzinei confronti del germano Vito: il giudice del rinvio do- vrà – segnatamente – stabilire se, valutando il complesso di tutti gli elementi istruttori disponibili, possa ritenersi o meno raggiunta la prova che la scrittura privata ( in relazione alla quale deve ritenersigià definitivamente ed irrevocabilmente ac- certatala conformità tra originale e copia fotostatica prodotta in giudizio, a seguito della ricostruzione del fascicolo proces- suale operata su ordine del giudice)era stata redatta e sotto- scritta da [OSCURATO:PERSONA],senza però che tale prova possa con- siderarsi fornitasulla base di unaconsulenza tecnica grafologica diretta ad accertare l’autenticità della sottoscrizione svolta sulla copiafotostatica del documento; una consulenza tecnica potrà eventualmente essere oggetto di valutazione,nei limiti della ef- fettiva certa attendibilità sul piano scientificodel suo oggettoe, comunque, unitamente ad ulteriori elementi di prova, quale Ric. n. 6815/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 semplice elemento indiziarioin tal senso, secondo i principi di diritto in precedenza enunciati. 3.Sono accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, nei limiti precisati in motivazione,assorbita ogni altra censura. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composi- zione, anche per le spese del giudizio di legittimità.