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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03043/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen., preso atto della rinuncia al ricorso, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conferma rinuncia all'impugnazione già agli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore avverso l'ordinanza del 6 giugno 2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha confermato la misura coercitiva del divieto di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di Paola inflitta con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 6 aprile 2023, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 2) ex art. 378, comma 2, 416- bis.1 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al 29 Marzo 2019.

Il ricorrente ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione indicando che la misura cautelare è stata revocata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., per la rinuncia all'impugnazione.

Il ricorrente non va, però, condannato al pagamento delle spese della presente procedura, sussistendo l'interesse ad impugnare al momento della presentazione dell'impugnazione ed avendo rinunciato la parte alla impugnazione per una sopravvenuta carenza di interesse.

Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401 che richiama Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20616801).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen., preso atto della rinuncia al ricorso, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conferma rinuncia all'impugnazione già agli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore avverso l'ordinanza del 6 giugno 2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha confermato la misura coercitiva del divieto di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di Paola inflitta con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 6 aprile 2023, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 2) ex art. 378, comma 2, 416- bis.1 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al 29 Marzo 2019. Il ricorrente ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione indicando che la misura cautelare è stata revocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., per la rinuncia all'impugnazione. Il ricorrente non va, però, condannato al pagamento delle spese della presente procedura, sussistendo l'interesse ad impugnare al momento della presentazione dell'impugnazione ed avendo rinunciato la parte alla impugnazione per una sopravvenuta carenza di interesse. Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401 che richiama Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20616801). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così
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