CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di falsa testimonianza non sono consentiti in sede di legittimità perché consistenti in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e il travisamento del fatto- vizio questo non deducibile ex art. 606 cod. proc. pen.); considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3-5 sulla sussistenza del reato, fondata sulla netta discordanza tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini e quelle rese nella controversia di lavoro nonché sulle ragioni della falsa deposizione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglierestensore [OSCURATO:PERSONA] t ( L e [OSCURATO:PERSONA] u,olo [OSCURATO:PERSONA] nzo n / [OSCURATO:PERSONA] 2 O APR 2#/ RIA k • [OSCURATO:PERSONA] -----