CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 33087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16539/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARRATU' LIVIA, [OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2160/2017 depositata i l 19/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dall’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prospettando tre motivi di ricorso. 2. La sentenza di primo grado,pronunciata dal Tribunale di Roma tra le parti, aveva rigettato la domanda dei lavoratori. Il giudice di primo grado aveva premesso come il Ministero fosse stato autorizzato per l’anno 2007, in sede di prima applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 519,della legge n. 296 del 2006, alla stabilizzazione di un contingente pari solo a 29 unità della ex posizione economica C2- posizione ricoperta dai ricorrenti, nell’ambito del progetto operativo ambiente [OSCURATO:PERSONA] - a prescindere dal risultato emergente dalla programmazione triennale 2007 -2009. Inragione della Circolare n. 5 del 2008, che affermava che le procedure di stabilizzazione dovevano essere volte a sanare situazioni di precariato per lo svolgimento di compiti rientranti nel fabbisogno ordinario,il Ministero annullava in autotutela, con decreto n. IV/1/R/025/2009 in data 24 marzo 2009, il precedente decreto del 14 aprile 2008 di approvazione degli elenchi dei soggetti che erano stati erroneamente ritenuti destinatari della norma sulla stabilizzazione, tra cui i ricorrenti. Tale provvedimento del 24 marzo 2009 non era stato oggetto di annullamento ed era pertanto valido ed efficace, di talchéla domanda dei lavoratori di stabilizzazione non poteva trovare accoglimento. Dunque il Tribunale ha rigettato la domandain quanto la iniziale graduatoria del 14 aprile 2008 era stata annullata, in autotutela,con provvedimento che non era stato annullato ed eraquindi valido ed efficace. 3. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale ha dichiarato il diritto dei lavoratori alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il suddetto Ministero in attuazione dell’art. 1, comma 519,della legge n. 296 del 2006 a far data dal 24 marzo 2009, con diritto al computo dell’anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 2004 (per la Sapienza dal 1° gennaio 2003) e conseguente regolarizzazione retributiva, contributiva e previdenziale.4. Al ricorso del Ministero resistono i lavoratori con controricorso. DIRITTO 1. Preliminarmente,va disattesa l’istanza di riunione del presente ricorso ad altro procedimento, proposta dai controricorrenti,che verte tra il Ministero e altri lavoratori, non ravvisandosene l’opportunità (cfr., Cass., n. 28539 del 2022). 2. Occorre premettere che i lavoratori erano stati inseriti nella graduatoria di cui al decreto direttoriale 14 aprile 2008, redatta per la stabilizzazione exlege n. 296 del 2006, di 42 unità di personale in area C, di cui 29 in area C2. Tale graduatoria era stata annullata in via di autotutelacon decreto 24 marzo 2009, atteso che per l’Amministrazione le procedure di stabilizzazione dovevano essere rivolte a situazioni di precariato per lo svolgimento di compiti rientranti nel fabbisogno ordinario dell’Amministrazione, mentre nella specie i lavoratori svolgevano compiti, inerenti al progetto operativo ambiente [OSCURATO:PERSONA] , solo temporanei. 3. Tanto premesso,si può passare all’esame dei motivi di ricorso, che supera il vaglio di ammissibilità per come articolato. 4. Con il primo motivo è dedottala violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,cod. civ., 115, 116, 416 e 291, c od. p roc. c iv. (art. 360, n.3 cpc). È censurata la statuizione con cui la Corte d’Appello ha affermato che non era contestato che gliappellanti fossero stati già utilmente inseriti nella graduatoria per l’assunzione, decreto direttoriale del 14 aprile 2008, assunzione già approvata con dpr del 29 dicembre 2007, di tutte le 42unità di personale indicate per l’area C, di cui 29 per l’area C2. La Corte d’Appello non aveva considerato che in primo grado, nelle memorie difensive depositate per ciascun ricorrente originario, l’Amministrazione aveva evidenziato che i lavoratori non erano utilmente collocati nella graduatoriaposizione economica C2 del 14 aprile 2008. Nel motivodi ricorso è riportata la suddetta difesa. Esso Ministero non si era costituito in appello,ma ciòera irrilevante in quanto non esonerava gli attori dall’onere di provare e allegare i fatti costitutivi della domanda. 5. Con il secondo motivo di appello è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2697, cod. civ., artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ. (art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.). Deduce l’Amministrazione che la Corte d’Appello, al di là del contegno processuale di esso Ministero, avrebbe dovuto verificare se gli originari ricorrenti fosserostati utilmente collocati nella gr aduatoria medesima , e cioè se ricoprivano uno dei 29 posti effettivamente vacanti o disponibili nella dotazione organica di riferimento. 6. I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati. La Corte d’Appello ha affermatoche non era in discussione né il possesso dei requisiti previsti dalla norma sulla stabilizzazione (personale non dirigente in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, entro il periodo temporale di riferimento, assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale), né la determinazione dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di stabilizzazione.Né era contestato che i lavoratori fossero statiutilmente inseriti nella graduatoriaper l’assunzione con il decreto del 14 aprile 2008. Nella sentenza, tuttavia, non vi è l’accertamento sullaposizione ricopert a da ciascun ricorren te nella graduatoria medesima , circostanza che costituisce il presupposto logico e giuridicoper la costituzione di un rapporto d i lavoro in sede di stabilizzazione autorizzata per un numero limitato di posizioni. Né l’espressione “utilmente”, di per sé, in mancanza di elementi circostanziati, chiarisce tale elemento, portato dal Ministero all’attenzione del Tribunale. Nelricorso ( si v., in partic olare, primo motivo) , in conformità all’art. 366, cod. proc. civ.,la difesa dello Stato ha riprodottole pagine della memoria difensiva di primo grado,con cui deduceva che i ricorrent i, pur essendo inseriti nella graduatoria, non occupavano un posto corrispondente ai posti effettivamente vacanti, e quindi non potevano essere inquadrati nei ruoli organici del Ministero. Tale deduzione costituiscemera dife s a , proponibile in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti,rispetto alle quali non trova applicazione l’art. 346,cod. proc. civ. 7. Quindi i primi due motivi di ricorso devono essere accolti,il che assorbe il terzo motivo di ricorso, con cuiè dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo applicabile ai fatti di causa, art. 2697 cc (art. 360, n. 3, cpc), nel quale si assume che, premesso chele stabilizzazioni si possono effettuare nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita dalla legge e nei limiti della disponibilità di organico e che per la cat.C2, alla quale aspiravano i lavoratori, erano previsti 29 posti di stabilizzazione, ad ogni modo nessun controricorrente ricopriva posizione utile nella graduatoria del 14 aprile 2008, come da tabellainserita nel testo del ricorso, né uneventuale aumento a 57 posti avrebbe consentito ai lavoratori di accedere alla stabilizzazione essendo collocati alla fine della graduatoria. 8. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio – anche per le spese - alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione,che dovrà accertarese gli odierni controricorrenti erano collocati, nella graduatoria14 aprile 2008, entro il numero di posizioni per cui era autorizzata la stabilizzazione. PQM La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del