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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15139/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ih-) UV avverso la sentenza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cremona, con sentenza in data 22 maggio 2023, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 640 bis cod.pen. allo stesso ascritto ritenendo che tutt4 la documentazione acquisita presso l'INPS, in quanto costituita da copie analogiche di documenti informatici prive di valore probatorio, fosse priva di capacità dimostrativa dei fatti di truffa per l'ottenimento del reddito di cittadinanza contestati all'imputato.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Procuratore Generale di Brescia, lamentando erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa attivazione dei poteri di integrazione probatoria disciplinati dall'art. 441 comma 5 cod.proc.pen., posto che, il giudice dell'udienza preliminare in sede di rito abbreviato, avrebbe dovuto curare direttamente l'esecuzione dell'ordinanza con la quale aveva disposto l'acquisizione della documentazione demandandola al P.M.; e ciò avrebbe potuto fare onerando il Comandante della Tenenza della G.d.F. di Cremona ovvero mediante la citazione del [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS; l'omessa attivazione di detti poteri di integrazione d'ufficio aveva determinato la violazione di un obbligo incombente sul giudice e la conseguente nullità della sentenza emessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero deve essere ricordato che il tema dell'esercizio dei poteri di ufficio da parte del giudice ai fini dell'ammissione delle prove risulta essere stato affrontato da due pronunce delle Sezioni Unite; secondo la sentenza imp.

Martin, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna "acquisizione delle prove" (Sez.

U, n. 11227 del 06/11/1992, Rv. 191607 - 01).

Successivamente detto principio veniva ribadito anche da altra pronuncia del massimo consesso secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto; con tale sentenza la Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod.proc.pen. (Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907 - 01). 1.1 Nella successiva elaborazione delle sezioni semplici si è affermato che il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 6, n. 25157 del 11/06/2010, Rv. 247785 - 01); e si è anche precisato come il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicchè il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Rv. 266492 - 01).

Orbene, tali principi vanno applicati anche al caso dell'integrazione probatoria di ufficio disposta dal giudice dell'abbreviato ex art. 441 comma 5 cod.proc.pen.; ed invero, disposta l'integrazione per essersi ritenuto tale adempimento istruttorio necessario ai fini del decidere, lo stesso organo giudicante non può poi revocare la stessa ordinanza per non avere il pubblico ministero proceduto alle acquisizioni richieste.

In tali casi, invero, in osservanza delle affermazioni della giurisprudenza di legittimità già esaminate il giudice ha l'obbligo di procedere d'ufficio. 1.2 Né può ritenersi che l'attribuzione di un siffatto onere al giudice del rito abbreviato possa snaturare il rito allo stato degli atti, obbligando ad una generalizzata acquisizione probatoria; sul punto va richiamato infatti quell'orientamento secondo cui in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti; ed in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021 Ud. (dep. 05/05/2021 ) Rv. 280968 - 01).

Ne consegue affermare che ha errato il giudice dell'udienza preliminare di Cremona ad assolvere l'imputato senza avere previamente esercitato i poteri di integrazione probatoria officiosi, dallo stesso peraltro già attivati in sede di emissione della prima ordinanza con la quale in data 22 maggio 2023 aveva disposto l'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria al fine del decidere, non potendo valere quale elemento decisivo il pur deprecabile rifiuto del pubblico ministero.

Il giudice chiamato a decidere in sede di abbreviato, ove abbia pertanto disposto l'integrazione probatoria di ufficio ex art. 441 comma 5 cod.proc.pen., in presenza di negligenza del pubblico ministero nell'acquisizione delle prove documentali, dovrà attivare i poteri di ufficio o provvedendo egli stesso all'acquisizione,ovvero mediante la citazione di quei soggetti che possano fornire informazioni equipollenti.

L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata ed il giudice del rinvio in sede di nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi in precedenza indicati.

2. Quanto all'individuazione del giudice del rinvio, va ricordato che si procede per il reato di cui all'art. 640 bis cod.pen., reato punito con pena detentiva, sicchè la sentenza di proscioglimento pur emessa in abbreviato non incontra limiti alla sua appellabilità; pertanto avverso la sentenza di proscioglimento in abbreviato il pubblico ministero può proporre o appello ovvero, ai sensi del primo comma dell'art. 569 cod.proc.pen., ricorso per saltum in cassazione.

Difatti, la suddetta disposizione, intitolata ricorso immediato per cassazione, stabilisce che il ricorso diretto in cassazione è ammesso soltanto avverso le sentenze appellabili come inequivocabilmente emergente dalla lettura del citato primo comma.

Proposto ricorso per saltum avverso la sentenza di proscioglimento all'eventuale annullamento della sentenza consegue la trasmissione degli atti, ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 569 cod.proc.pen., al giudice competente per. l'appello.

Gli atti vanno pertanto trasmessi .alla Corte d'Appello di.

Brescia per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio.

Roma, 26 marzo 2024 ([OSCURATO:PERSONA].

LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] e lis DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ih-) UV avverso la sentenza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cremona, con sentenza in data 22 maggio 2023, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 640 bis cod.pen. allo stesso ascritto ritenendo che tutt4 la documentazione acquisita presso l'INPS, in quanto costituita da copie analogiche di documenti informatici prive di valore probatorio, fosse priva di capacità dimostrativa dei fatti di truffa per l'ottenimento del reddito di cittadinanza contestati all'imputato. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Procuratore Generale di Brescia, lamentando erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa attivazione dei poteri di integrazione probatoria disciplinati dall'art. 441 comma 5 cod.proc.pen., posto che, il giudice dell'udienza preliminare in sede di rito abbreviato, avrebbe dovuto curare direttamente l'esecuzione dell'ordinanza con la quale aveva disposto l'acquisizione della documentazione demandandola al P.M.; e ciò avrebbe potuto fare onerando il Comandante della Tenenza della G.d.F. di Cremona ovvero mediante la citazione del [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS; l'omessa attivazione di detti poteri di integrazione d'ufficio aveva determinato la violazione di un obbligo incombente sul giudice e la conseguente nullità della sentenza emessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero deve essere ricordato che il tema dell'esercizio dei poteri di ufficio da parte del giudice ai fini dell'ammissione delle prove risulta essere stato affrontato da due pronunce delle Sezioni Unite; secondo la sentenza imp. Martin, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna "acquisizione delle prove" (Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Rv. 191607 - 01). Successivamente detto principio veniva ribadito anche da altra pronuncia del massimo consesso secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto; con tale sentenza la Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod.proc.pen. (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907 - 01). 1.1 Nella successiva elaborazione delle sezioni semplici si è affermato che il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 6, n. 25157 del 11/06/2010, Rv. 247785 - 01); e si è anche precisato come il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicchè il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Rv. 266492 - 01). Orbene, tali principi vanno applicati anche al caso dell'integrazione probatoria di ufficio disposta dal giudice dell'abbreviato ex art. 441 comma 5 cod.proc.pen.; ed invero, disposta l'integrazione per essersi ritenuto tale adempimento istruttorio necessario ai fini del decidere, lo stesso organo giudicante non può poi revocare la stessa ordinanza per non avere il pubblico ministero proceduto alle acquisizioni richieste. In tali casi, invero, in osservanza delle affermazioni della giurisprudenza di legittimità già esaminate il giudice ha l'obbligo di procedere d'ufficio. 1.2 Né può ritenersi che l'attribuzione di un siffatto onere al giudice del rito abbreviato possa snaturare il rito allo stato degli atti, obbligando ad una generalizzata acquisizione probatoria; sul punto va richiamato infatti quell'orientamento secondo cui in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti; ed in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021 Ud. (dep. 05/05/2021 ) Rv. 280968 - 01). Ne consegue affermare che ha errato il giudice dell'udienza preliminare di Cremona ad assolvere l'imputato senza avere previamente esercitato i poteri di integrazione probatoria officiosi, dallo stesso peraltro già attivati in sede di emissione della prima ordinanza con la quale in data 22 maggio 2023 aveva disposto l'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria al fine del decidere, non potendo valere quale elemento decisivo il pur deprecabile rifiuto del pubblico ministero. Il giudice chiamato a decidere in sede di abbreviato, ove abbia pertanto disposto l'integrazione probatoria di ufficio ex art. 441 comma 5 cod.proc.pen., in presenza di negligenza del pubblico ministero nell'acquisizione delle prove documentali, dovrà attivare i poteri di ufficio o provvedendo egli stesso all'acquisizione,ovvero mediante la citazione di quei soggetti che possano fornire informazioni equipollenti. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata ed il giudice del rinvio in sede di nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi in precedenza indicati. 2. Quanto all'individuazione del giudice del rinvio, va ricordato che si procede per il reato di cui all'art. 640 bis cod.pen., reato punito con pena detentiva, sicchè la sentenza di proscioglimento pur emessa in abbreviato non incontra limiti alla sua appellabilità; pertanto avverso la sentenza di proscioglimento in abbreviato il pubblico ministero può proporre o appello ovvero, ai sensi del primo comma dell'art. 569 cod.proc.pen., ricorso per saltum in cassazione. Difatti, la suddetta disposizione, intitolata ricorso immediato per cassazione, stabilisce che il ricorso diretto in cassazione è ammesso soltanto avverso le sentenze appellabili come inequivocabilmente emergente dalla lettura del citato primo comma. Proposto ricorso per saltum avverso la sentenza di proscioglimento all'eventuale annullamento della sentenza consegue la trasmissione degli atti, ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 569 cod.proc.pen., al giudice competente per. l'appello. Gli atti vanno pertanto trasmessi .alla Corte d'Appello di. Brescia per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio. Roma, 26 marzo 2024 ([OSCURATO:PERSONA]. LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] e lis DEPOSIT
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