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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13786/2026

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NINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 giugno 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 159 e 161-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione per essere intervenuta la prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado; violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per errata valutazione del funzionamento dell'etilometro; violazione dell'art. 186 cod. strada e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta erronea sussistenza del suo stato di ebbrezza.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. E', infatti, manifestamente infondata l'introduttiva censura, considerato che, alla stregua di quanto correttamente esplicato dalla Corte territoriale (cfr. pp. 1 e s. della sentenza impugnata), non era decorso il termine di prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, tenuto conto di tutti i periodi di sospensione della prescrizione antecedentemente intervenuti.

2.2. Con riferimento, poi, alle successive due doglianze, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato (pp. 2 e ss.), di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte territoriale.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, 2• cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 giugno 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 159 e 161-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione per essere intervenuta la prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado; violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per errata valutazione del funzionamento dell'etilometro; violazione dell'art. 186 cod. strada e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta erronea sussistenza del suo stato di ebbrezza. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. E', infatti, manifestamente infondata l'introduttiva censura, considerato che, alla stregua di quanto correttamente esplicato dalla Corte territoriale (cfr. pp. 1 e s. della sentenza impugnata), non era decorso il termine di prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, tenuto conto di tutti i periodi di sospensione della prescrizione antecedentemente intervenuti. 2.2. Con riferimento, poi, alle successive due doglianze, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato (pp. 2 e ss.), di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte territoriale. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, 2• cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.M
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