CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 12836/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] OlDNOJP nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione aggravato dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - l'insussistenza del fatto anche nella forma tentata, per la non ravvisabilità del requisito della univocità egli atti, è privo di specificità e non è consentito in sede di legittimità, perché affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata (si veda ultima parte di pag. 1 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consig fère estensore [OSCURATO:PERSONA]