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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 37888/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15923/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3111/2020 depositata il03/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bologna (d’ora in poi CMR), appaltatore nell’ambito del contratto d’appalto avente ad oggetto l’ampliamento dell’Aerostazione di Alghero, ha avviato un procedimento arbitrale irrituale nei confronti del proprio subappaltatore, [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al ritenuto inadempimento di quest’ultimo), avvalendosi della clausola arbitrale ex art. 22 del contratto di subappalto n. 74/sr/F1 del 28 febbraio 2001.

A procedimento arbitrale in corso, il Meloni ha promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Sassari, avente ad oggetto la querela di falso avverso il contratto di subappalto, essendo stata dedotta la falsità della propria sottoscrizione e la conseguente inesistenza della clausola arbitrale.

Il Tribunale di Sassari - nel frattempo il procedimento arbitrale era stato sospeso – ha dichiarato la propria incompet enza per territorio, assegnando al Meloni il termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di Ferrara, giudizio mai riassunto.

A seguito della mancata riassunzione della querela di falso, il procedimento arbitrale è stato riassunto, è proseguito e si è concluso con il lodo definitivo del 29.6.2016, che ha condannato il Meloni, previo accertamento del suo inadempimento, al pagamento della somma di € 5.814,69 a favore della CRM, nel frattempo fallita, oltre al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Fallimento CRM per sentire accertare la falsità del contratto n. 74/sr/F1, in quanto mai sottoscritto dall’attore.

Ha altresì impugnato il lodo arbitrale irrituale, deducendo l’invalidità della clausola compromissoria, sotto il profilo della disciplina di cui all’art. 1341 cod. civ., nonché l’illegittimità del lodo per l’intervenuta decorrenza del termine finale per la pronuncia dello stesso (essendo il procedimento arbitrale durato oltre 14 giorni nonostante fosse stato fissato il termine di 270 giorni), oltre ad altre censure relative al merito della controversia.

Il Tribunale di Ferrara ha rigettato la domanda del Meloni.

La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal Meloni, confermando la sentenza di primo grado.

Il giudice di secondo grado, per quanto è ancora di interesse, ha condiviso l’impostazione del primo giudice secondo cui la riproposizione da parte del Meloni della querela di falso avverso il contratto 74/Sr/F1 era inammissibile per difetto d’interesse ad agire.

In particolare, ad avviso dei giudici di merito, la condotta processuale tenuta dal Meloni a seguito della riassunzione del procedimento arbitrale – in sede di precisazione delle conclusioni (come si evinceva dalla motivazione del lodo) non aveva riproposto la questione della validità o meno della clausola compromissoria, chiedendo “espressamente al collegio di pronunciarsi sulle sue domande” – aveva il significato implicito, ma inequivoco, d i rinuncia alla questione della falsità della sottoscrizione in calce al documento a suo tempo impugnato di falso.

Si trattava di una rinuncia definitiva a far valere la questione di inesistenza della clausola compromissoria.

In conclusione, avendo il Meloni dimostrato un disinteresse processuale e sostanziale rispetto alla querela di falso, ne conseguiva la mancanza di interesse giuridico a farla valere.

Il collegio d’appello ha condiviso, altresì, l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui lariproposizione della querela di falso, pur dopo la rinuncia alla stessa, e soltanto dopo l’acquisizione di una pronuncia sfavorevole nel merito della controversia arbitrale, integrava un abuso del processo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] CMR non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 310, 100 e 221cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente che ha errato la Corte d’Appello nel ritenere che dalla mancata riassunzione del(l’originario) giudizio di querela di falso dinanzi al Tribunale di Ferrara fosse derivata l’estinzione del diritto del Meloni di formalizzare (nuovamente) la querela di falso, atteso che sussisteva una mera facoltà del Meloni di riassumere il giudizio nel termine assegnato dal Tribunale di Sassari, ben potendo lo stesso formalizzare un’autonoma e distinta azione dopo il lodo.

In proposito, l’art. 310 cod. proc. civ. prevede l’estinzione del processo non riassunto nei termini, ma non la decadenza di far valere il diritto in altro successivo giudizio.

Pertanto, erroneamente, la Corte territoriale ha ritenuto estinta l’azione ed ha ritenuto la carenza di un interesse ad agire, che è, invece, sussistente, data anche la possibilità di impugnare il lodo arbitrale.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 221 e 290 cod. proc. civ.

Deduce il ricorrente che l’art. 221 cod. proc. civ., nel prevedere che la querela possa essere formalizzata “in ogni stato e grado del giudizio”, non pone alcuna preclusione, alcuna decadenza.

Diversamente, non sarebbe consentita la formalizzazione della querela di falso persino in Cassazione.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, data la stretta connessione delle questioni affrontate, sono inammissibili.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, ha, in tempo risalente (vedi di recente Cass. n. 15712/2018; Cass. n. 21685/2005, Cass. n. 2267/1990), enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intendere comunque dare continuità - secondo cui la rinunzia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, il cui accertamento demandato al giudice del merito, risolvendosi in una valutazione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operata.

Nel caso di specie, come anticipato nella parte narrativa, i giudici di merito hanno coerentemente ritenuto, con una motivazione immune da vizi logici, che la condotta processuale tenuta dal Meloni, a seguito della riassunzione del procedimento arbitrale, di non riproporre, in sede di precisazione delle conclusioni, la questione della validità o meno della clausola compromissoria, chiedendo “espressamente al collegio di pronunciarsi sulle sue domande”, aveva il significato implicito, ma inequivoco, di rinuncia alla questione della falsità della sottoscrizione in calce al documento a suo tempo impugnato di falso. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ad avviso della Corte d’appello, nel richiedere al collegio arbitrale di pronunciarsi sulle domande, ha posto in essere un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proseguire nella domanda di querela di falso, integrando una tale condotta processuale una tacita rinuncia all’azione.

Trattasi di valutazione in fatto, che in quanto, come detto, congruamente motivata, non è in alcun modo sindacabile in sede di legittimità.

E’, pertanto, corretta l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui per effetto della (precedente) rinunzia all’azione – istituto che non richiede, a differenza della rinuncia agli atti, l’accettazione della controparte - sia venuto meno l’interesse del ricorrente a riproporre la querela di falso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15923/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3111/2020 depositata il03/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bologna (d’ora in poi CMR), appaltatore nell’ambito del contratto d’appalto avente ad oggetto l’ampliamento dell’Aerostazione di Alghero, ha avviato un procedimento arbitrale irrituale nei confronti del proprio subappaltatore, [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al ritenuto inadempimento di quest’ultimo), avvalendosi della clausola arbitrale ex art. 22 del contratto di subappalto n. 74/sr/F1 del 28 febbraio 2001. A procedimento arbitrale in corso, il Meloni ha promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Sassari, avente ad oggetto la querela di falso avverso il contratto di subappalto, essendo stata dedotta la falsità della propria sottoscrizione e la conseguente inesistenza della clausola arbitrale. Il Tribunale di Sassari - nel frattempo il procedimento arbitrale era stato sospeso – ha dichiarato la propria incompet enza per territorio, assegnando al Meloni il termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di Ferrara, giudizio mai riassunto. A seguito della mancata riassunzione della querela di falso, il procedimento arbitrale è stato riassunto, è proseguito e si è concluso con il lodo definitivo del 29.6.2016, che ha condannato il Meloni, previo accertamento del suo inadempimento, al pagamento della somma di € 5.814,69 a favore della CRM, nel frattempo fallita, oltre al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Fallimento CRM per sentire accertare la falsità del contratto n. 74/sr/F1, in quanto mai sottoscritto dall’attore. Ha altresì impugnato il lodo arbitrale irrituale, deducendo l’invalidità della clausola compromissoria, sotto il profilo della disciplina di cui all’art. 1341 cod. civ., nonché l’illegittimità del lodo per l’intervenuta decorrenza del termine finale per la pronuncia dello stesso (essendo il procedimento arbitrale durato oltre 14 giorni nonostante fosse stato fissato il termine di 270 giorni), oltre ad altre censure relative al merito della controversia. Il Tribunale di Ferrara ha rigettato la domanda del Meloni. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal Meloni, confermando la sentenza di primo grado. Il giudice di secondo grado, per quanto è ancora di interesse, ha condiviso l’impostazione del primo giudice secondo cui la riproposizione da parte del Meloni della querela di falso avverso il contratto 74/Sr/F1 era inammissibile per difetto d’interesse ad agire. In particolare, ad avviso dei giudici di merito, la condotta processuale tenuta dal Meloni a seguito della riassunzione del procedimento arbitrale – in sede di precisazione delle conclusioni (come si evinceva dalla motivazione del lodo) non aveva riproposto la questione della validità o meno della clausola compromissoria, chiedendo “espressamente al collegio di pronunciarsi sulle sue domande” – aveva il significato implicito, ma inequivoco, d i rinuncia alla questione della falsità della sottoscrizione in calce al documento a suo tempo impugnato di falso. Si trattava di una rinuncia definitiva a far valere la questione di inesistenza della clausola compromissoria. In conclusione, avendo il Meloni dimostrato un disinteresse processuale e sostanziale rispetto alla querela di falso, ne conseguiva la mancanza di interesse giuridico a farla valere. Il collegio d’appello ha condiviso, altresì, l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui lariproposizione della querela di falso, pur dopo la rinuncia alla stessa, e soltanto dopo l’acquisizione di una pronuncia sfavorevole nel merito della controversia arbitrale, integrava un abuso del processo. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] CMR non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 310, 100 e 221cod. proc. civ.. Deduce il ricorrente che ha errato la Corte d’Appello nel ritenere che dalla mancata riassunzione del(l’originario) giudizio di querela di falso dinanzi al Tribunale di Ferrara fosse derivata l’estinzione del diritto del Meloni di formalizzare (nuovamente) la querela di falso, atteso che sussisteva una mera facoltà del Meloni di riassumere il giudizio nel termine assegnato dal Tribunale di Sassari, ben potendo lo stesso formalizzare un’autonoma e distinta azione dopo il lodo. In proposito, l’art. 310 cod. proc. civ. prevede l’estinzione del processo non riassunto nei termini, ma non la decadenza di far valere il diritto in altro successivo giudizio. Pertanto, erroneamente, la Corte territoriale ha ritenuto estinta l’azione ed ha ritenuto la carenza di un interesse ad agire, che è, invece, sussistente, data anche la possibilità di impugnare il lodo arbitrale. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 221 e 290 cod. proc. civ. Deduce il ricorrente che l’art. 221 cod. proc. civ., nel prevedere che la querela possa essere formalizzata “in ogni stato e grado del giudizio”, non pone alcuna preclusione, alcuna decadenza. Diversamente, non sarebbe consentita la formalizzazione della querela di falso persino in Cassazione. 3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, data la stretta connessione delle questioni affrontate, sono inammissibili. Va preliminarmente osservato che questa Corte, ha, in tempo risalente (vedi di recente Cass. n. 15712/2018; Cass. n. 21685/2005, Cass. n. 2267/1990), enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intendere comunque dare continuità - secondo cui la rinunzia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, il cui accertamento demandato al giudice del merito, risolvendosi in una valutazione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operata. Nel caso di specie, come anticipato nella parte narrativa, i giudici di merito hanno coerentemente ritenuto, con una motivazione immune da vizi logici, che la condotta processuale tenuta dal Meloni, a seguito della riassunzione del procedimento arbitrale, di non riproporre, in sede di precisazione delle conclusioni, la questione della validità o meno della clausola compromissoria, chiedendo “espressamente al collegio di pronunciarsi sulle sue domande”, aveva il significato implicito, ma inequivoco, di rinuncia alla questione della falsità della sottoscrizione in calce al documento a suo tempo impugnato di falso. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ad avviso della Corte d’appello, nel richiedere al collegio arbitrale di pronunciarsi sulle domande, ha posto in essere un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proseguire nella domanda di querela di falso, integrando una tale condotta processuale una tacita rinuncia all’azione. Trattasi di valutazione in fatto, che in quanto, come detto, congruamente motivata, non è in alcun modo sindacabile in sede di legittimità. E’, pertanto, corretta l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui per effetto della (precedente) rinunzia all’azione – istituto che non richiede, a differenza della rinuncia agli atti, l’accettazione della controparte - sia venuto meno l’interesse del ricorrente a riproporre la querela di falso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ult
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