CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10889/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 13994/2016, depositata il 20/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Milano, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10889/2017 Numero sezionale 179/2022 pagamento dei propri compensi professionali, oltre al risarcimento Numero di raccolta generale 15562/2022Data pubblicazione 16/05/2022 del danno da quantificarsi ex art. 1226 c.c. Avverso la sentenza di rigetto della domanda, il professionista interponeva appello al Tribunale di Milano, il quale però, valutandolo “assolutamente generico”, lo dichiarava inammissibile, anche per il mancato deposito di copia della sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado passava, peraltro, partitamente in rassegna i motivi di impugnazione, dichiarando inammissibile il primo (relativo alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale della convenuta) per il mancato rispetto della modalità di deduzione di cui all’art.230 c.p.c., e il secondo (relativo all’errata valutazione della documentazione prodotta dall’attore, ai fini della quantificazione del compenso dovutogli dalla cliente) per la “mancanza nell’atto di citazione dei riferimenti motivazionali (tutti) del giudice di prime cure, con riferimento all’interpretazione che lo stesso giudice di Pace aveva dato di quanto scritto il 12.2.2013 dallo stesso professionista” (quest’ultimo motivo veniva pure ritenuto infondato nel merito, sul presupposto che fosse “verosimile” ritenere che le parti avessero raggiunto un accordo sulla quantificazione del compenso nella misura forfettaria di € 300,00). Veniva dichiarato assorbito, invece, il terzo motivo, afferente alle spese processuali, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità dei primi due. Avverso la pronuncia del Tribunale di Milano ricorre per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ma di quella del ricorrente non può tenersi conto, siccome depositata tardivamente solo in data 20.1.2022. 2. Con il primo motivo di ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 347, comma 2, c.p.c., per aver fatto conseguire, alla mancata produzione della sentenza impugnata, una sanzione (l’inammissibilità dell’appello) non prevista dalla citata disposizione. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10889/2017 Il motivo è articolato anche sub specie di violazione dell’art. 360, n. Numero sezionale 179/2022Numero di raccolta generale 15562/2022 3, c.p.c. per vizio di motivazione, per essere la sentenza priva di Data pubblicazione 16/05/2022 qualsivoglia motivazione in ordine alla possibilità di ricostruire aliunde il contenuto della pronuncia. 3. Con il secondo motivo di ricorso (rubricato sub 3), viene dedotta la violazione dell’art. 24 Cost. per non avere il giudice di secondo grado ammesso l’interrogatorio formale sulle circostanze di cui all’atto di citazione. 4. Con il terzo motivo di ricorso (rubricato sub 4), si censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c., nella parte in cui ritiene che l’accordo sul compenso di € 300,00 si riferisse all’intera prestazione svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e non, invece, alla sola “diffida [OSCURATO:PERSONA]/Aler”, e non all’ulteriore attività difensiva dettagliata nel giudizio d’appello dall’odierno ricorrente, a seguito di specifica richiesta del giudice di secondo grado, il cui effettivo svolgimento sarebbe stato adeguatamente dimostrato ove il Tribunale avesse dato corso all’attività istruttoria illegittimamente omessa da parte del giudice di pace di Milano. 5. Con il quarto motivo (rubricato sub 5), si censura la statuizione di condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di secondo grado, conseguente all’illegittima declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. 6. La controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per non essere stato depositato entro il termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c. Il ricorso, inoltre, sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., posto che, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado. Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso per cassazione sarebbe l’ascrivibilità dei relativi motivi al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ad onta della previsione dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., secondo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10889/2017 Numero sezionale 179/2022 cui, allorquando la sentenza d’appello abbia confermato la Numero di raccolta generale 15562/2022Data pubblicazione 16/05/2022 decisione di primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della citata disposizione. 7. L’eccezione di improcedibilità non è fondata, dal momento che, dopo essere stato notificato telematicamente, il ricorso (in uno al fascicolo di parte ricorrente) è stato depositato a mezzo posta, essendo pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione il 27.4.2017, a nulla rilevando la successiva, formale iscrizione a ruolo in data 10.5.2017. Per quel che riguarda le altre eccezioni preliminari della controricorrente, si deve evidenziare che l’appello non è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. (ovvero per manifesta infondatezza nel merito), bensì per ragioni processuali, sicché il relativo provvedimento (che ha assunto, infatti, la forma di sentenza, e non già di ordinanza) è ricorribile per cassazione secondo le regole generali (si veda - sia pure con riferimento a un’ordinanza di inammissibilità, alla quale peraltro doveva riconoscersi valore di sentenza, Cass., n. 7273/2014, secondo cui “l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348- ter c.p.c., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348-ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali (nella specie, per genericità dei motivi), essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deve essere pronunciata con sentenza”). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10889/2017 Numero sezionale 179/2022 8. Il primo motivo del ricorso non è fondato. Al riguardo, è utile Numero di raccolta generale 15562/2022Data pubblicazione 16/05/2022 premettere che “la mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello” (Cass., n. 12751/2021; si veda anche Cass., n. 27536/2013, secondo cui “la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti”, e Cass., n. 23713/2016). Nel caso di specie, a ben vedere, il giudice di secondo grado ha tratto la conseguenza dell’inammissibilità del gravame non già dalla semplice mancanza della copia della sentenza impugnata, ma dalla considerazione dell’impossibilità di desumerne il contenuto dall’atto d’appello (nella sentenza impugnata viene richiamato, al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale di cui a Cass., n. 10404/2003 e n. 2728/2004, in uno con gli altri due indirizzi, concludenti per il rigetto nel merito o per l’improcedibilità dell’appello). In ogni caso (come già s’è detto), il Tribunale ha “declinato” l’inammissibilità anche rispetto al contenuto di entrambi i motivi d’appello, in tal modo non restando ancorato al profilo formale legato all’intelligibilità degli stessi in mancanza della produzione della sentenza di primo grado. Quanto alla dedotta assenza di motivazione, è noto che “è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10889/2017 Numero sezionale 179/2022 obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del Numero di raccolta generale 15562/2022Data pubblicazione 16/05/2022 semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Nel caso di specie, come già anticipato, la sentenza impugnata espone invero, le ragioni che indussero il Tribunale a sanzionare l’appello con l’inammissibilità, in ragione della sua assoluta genericità, derivante dall’omessa enucleazione dei capitoli dell’interrogatorio formale richiesto in primo grado (e non ammesso dal Giudice di Pace) e dalla mancata completa riproduzione, nell’atto d’appello, della motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno dell’interpretazione fornita alla scrittura del 12.2.2013. Il ricorrente, peraltro, non ha riprodotto, da parte sua, nel ricorso per cassazione le parti dell’atto d’appello dalle quali sarebbe dato desumere lo svolgimento del processo di primo grado, in tal modo non uniformandosi all’insegnamento di questa Corte, per cui “l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (Cass., n. 22880/2017). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10889/2017 9. Il rigetto dei motivi afferenti alla declaratoria di inammissibilità Numero sezionale 179/2022Numero di raccolta generale 15562/2022 dell’appello rende superfluo l’esame della doglianza sulle statuizioni Data pubblicazione 16/05/2022 di rigetto nel merito del gravame, e comporta, quale logica conseguenza, il rigetto pure del quinto motivo relativo alle spese (sulla base del quale viene invocata la condanna della controricorrente al pagamento delle spese dei primi due gradi di giudizio, sul presupposto - per l’appunto - dell’accoglimento del ricorso per cassazione). 10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità (liquidate in dispositivo). Essendo stato proposto il ricorso successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’articolo 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0