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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08362/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Palermo ha parzialmente annullato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Favara (con prescrizioni di non allontanarsi da Favara senza autorizzazione del giudice e di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20:00 alle 07:00 ) applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 337 cod.pen. (capo 1),ed ha rigettato l'istanza, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., proposta dal [OSCURATO:PERSONA] confermando l'ordinanza applicativa della misura cautelare in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], trasportavano e detenevano sostanza stupefacente, tipo cocaina del peso di Kg.1, contenuta in un involucro che veniva gettato dal finestrino dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] durante la fuga mentre venivano inseguiti dai Carabineri (capo 2), in ordine I al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Secondo il tribunale la gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] si ricaverebbe unicamente da un unico indizio, l'avere l'indagato gettato dal finestrino l'involucro, ricevuto poco prima da soggetto rimasto ignoto, risultato contenere lo stupefacente, gettato durante la fuga a seguito del controllo dei CC, in assenza di elementi di prova circa il fatto stesso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse gettato l'involucro dal finestrino lato passeggero, alla luce delle dichiarazioni rese dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], non essendo inverosimile che a gettare il pacco fosse stato il fratello Carmelo.

Contesta inoltre la valenza indiziaria grave della condotta come addebitata all'indagato [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, sarebbe estraneo alla condotta di reato anche per le sue gravi condizioni di salute.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile. .

5. Sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria di cui al capo 2, (artt. 110 cod.pen. e art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], trasportato e detenuto sostanza stupefacente, tipo cocaina del peso di Kg.1, contenuta in un involucro che veniva gettato dall'indagato dal finestrino dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] durante la fuga, mentre venivano inseguiti dai Carabineri, laddove si risolvono in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, anche con riguardo alla valenza, ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., del dato indiziario posto a base dell'ordinanza, secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare, senza in effetti denunciare nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis Cass. Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il giudice della cautela, sulla scorta dell'accertamento in punto di fatto non qui rivisitabile, in quanto fondato sul verbale di arresto in flagranza e sul verbale di sequestro, secondo cui durante il precipitoso tentativo di fuga, a seguito di controllo dei Carabinieri che avevano poco prima visto che il fratello Carmelo, sceso dall'autocarro, aveva ricevuto un involucro da parte di un soggetto rimasto ignoto - - • _ 1, i militari operanti avevano visto p0; che dal finestrino lato passeggero, ove era seduto l'indagato, veniva lanciato per strada un involucro risultato contenere un chilogrammo di cocaina, hanno ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria del ricorrente nel trasporto e detenzione del quantitativo di stupefacente sequestrato.

Ora il ricorrente prospetta una alternativa ricostruzione secondo cui a gettare l'involucro sarebbe stato il fratello Carmelo, alternativa ricostruzione già respinta dal giudice della cautela che l'ha ritenuta implausibile essendo costui impegnato nella conduzione dell'autocarro nella precipitosa fuga (pag. 5) e che viene qui riproposta senza sostanziali elementi di novità e di critica specifica del provvedimento impugnato.

Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente nel trasporto e detenzione del chilogrammo di cocaina contenuta nell'involucro gettato dall'indagato durante la fuga dal finestrino lato passeggero, ove era seduto, avendo, nel siffatto accertamento, escluso una mera connivenza non punibile in ragione del contributo fattivo svolto dal ricorrente, come sopra descritto, ed avendo attribuito valenza indiziaria grave, ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., alla condotta di essersi disfatto dello stupefacente nel contesto fattuale come sopra descritto.

Contrariamente agli indizi di cui all'art. 192 comma secondo cod. proc. pen. che devono essere necessariamente plurimi in quanto dal loro insieme deve emergere prova certa della responsabilità, quelli di cui all'art. 273 cod. proc. pen., richiesti per l'applicazione di misure cautelari personali, per la funzione cui adempiono - di indicare la probabile colpevolezza - possono consistere anche in un unico elemento probatorio, purché di grave significato (Sez. 1, n. 4644 del 19/10/1994, Rv. 200316 — 01).

L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, poi si è fatta carico delle censure sollevate dal ricorrente e ha escluso una situazione riconducibile alla mera connivenza non punibile.

Sul punto l'ordinanza, a pag. 4-5-, ha escluso, sulla scorta della ricostruzione come operata, un mero contegno passivo durante il tentativo di fuga ..510 . 125..c .___Jralaté"\ il controllo stradale, avendo l'indagato cercato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dal finestrinoie ha correttamente ritenuto sussistente il concorso nel reato contestato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione corretta in dirittAdeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.

Il generico riferimento alle condizioni personali di salute non mina il giudizio di gravità indiziaria come argomentato.7.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Palermo ha parzialmente annullato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Favara (con prescrizioni di non allontanarsi da Favara senza autorizzazione del giudice e di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20:00 alle 07:00 ) applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 337 cod.pen. (capo 1),ed ha rigettato l'istanza, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., proposta dal [OSCURATO:PERSONA] confermando l'ordinanza applicativa della misura cautelare in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], trasportavano e detenevano sostanza stupefacente, tipo cocaina del peso di Kg.1, contenuta in un involucro che veniva gettato dal finestrino dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] durante la fuga mentre venivano inseguiti dai Carabineri (capo 2), in ordine I al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo il tribunale la gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] si ricaverebbe unicamente da un unico indizio, l'avere l'indagato gettato dal finestrino l'involucro, ricevuto poco prima da soggetto rimasto ignoto, risultato contenere lo stupefacente, gettato durante la fuga a seguito del controllo dei CC, in assenza di elementi di prova circa il fatto stesso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse gettato l'involucro dal finestrino lato passeggero, alla luce delle dichiarazioni rese dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], non essendo inverosimile che a gettare il pacco fosse stato il fratello Carmelo. Contesta inoltre la valenza indiziaria grave della condotta come addebitata all'indagato [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, sarebbe estraneo alla condotta di reato anche per le sue gravi condizioni di salute. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. . 5. Sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria di cui al capo 2, (artt. 110 cod.pen. e art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], trasportato e detenuto sostanza stupefacente, tipo cocaina del peso di Kg.1, contenuta in un involucro che veniva gettato dall'indagato dal finestrino dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] durante la fuga, mentre venivano inseguiti dai Carabineri, laddove si risolvono in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, anche con riguardo alla valenza, ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., del dato indiziario posto a base dell'ordinanza, secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare, senza in effetti denunciare nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il giudice della cautela, sulla scorta dell'accertamento in punto di fatto non qui rivisitabile, in quanto fondato sul verbale di arresto in flagranza e sul verbale di sequestro, secondo cui durante il precipitoso tentativo di fuga, a seguito di controllo dei Carabinieri che avevano poco prima visto che il fratello Carmelo, sceso dall'autocarro, aveva ricevuto un involucro da parte di un soggetto rimasto ignoto - - • _ 1, i militari operanti avevano visto p0; che dal finestrino lato passeggero, ove era seduto l'indagato, veniva lanciato per strada un involucro risultato contenere un chilogrammo di cocaina, hanno ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria del ricorrente nel trasporto e detenzione del quantitativo di stupefacente sequestrato. Ora il ricorrente prospetta una alternativa ricostruzione secondo cui a gettare l'involucro sarebbe stato il fratello Carmelo, alternativa ricostruzione già respinta dal giudice della cautela che l'ha ritenuta implausibile essendo costui impegnato nella conduzione dell'autocarro nella precipitosa fuga (pag. 5) e che viene qui riproposta senza sostanziali elementi di novità e di critica specifica del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente nel trasporto e detenzione del chilogrammo di cocaina contenuta nell'involucro gettato dall'indagato durante la fuga dal finestrino lato passeggero, ove era seduto, avendo, nel siffatto accertamento, escluso una mera connivenza non punibile in ragione del contributo fattivo svolto dal ricorrente, come sopra descritto, ed avendo attribuito valenza indiziaria grave, ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., alla condotta di essersi disfatto dello stupefacente nel contesto fattuale come sopra descritto. Contrariamente agli indizi di cui all'art. 192 comma secondo cod. proc. pen. che devono essere necessariamente plurimi in quanto dal loro insieme deve emergere prova certa della responsabilità, quelli di cui all'art. 273 cod. proc. pen., richiesti per l'applicazione di misure cautelari personali, per la funzione cui adempiono - di indicare la probabile colpevolezza - possono consistere anche in un unico elemento probatorio, purché di grave significato (Sez. 1, n. 4644 del 19/10/1994, Rv. 200316 — 01). L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, poi si è fatta carico delle censure sollevate dal ricorrente e ha escluso una situazione riconducibile alla mera connivenza non punibile. Sul punto l'ordinanza, a pag. 4-5-, ha escluso, sulla scorta della ricostruzione come operata, un mero contegno passivo durante il tentativo di fuga ..510 . 125..c .___Jralaté"\ il controllo stradale, avendo l'indagato cercato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dal finestrinoie ha correttamente ritenuto sussistente il concorso nel reato contestato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione corretta in dirittAdeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Il generico riferimento alle condizioni personali di salute non mina il giudizio di gravità indiziaria come argomentato.7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e