CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04002/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. L'unico motivo - che deduce che la difesa aveva rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e non a quelli sulla pena e che la Corte di appello ha erroneamente considerato non valida la rinuncia perché priva di firma - è viziato da carenza di interesse. È vero, infatti, che la rinuncia ai motivi risulta firmata digitalmente. Tuttavia, la Corte di appello ha motivato esaustivamente su tutti i motivi; da qui la carenza di interesse del ricorso, che appare, comunque, generico sul punto. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10