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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 13597/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39500/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché fa riferimento alla negata concessione delle dette circostanze, viceversa riconosciute dai giudici nel merito seppure non nella massima estensione (si veda, in particolare, pag. 4), con argomentazione immune da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pierluigi !ifepfano [OSCURATO:PERSONA]! r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39500/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché fa riferimento alla negata concessione delle dette circostanze, viceversa riconosciute dai giudici nel merito seppure non nella massima estensione (si veda, in particolare, pag. 4), con argomentazione immune da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pierluigi !ifepfano [OSCURATO:PERSONA]! r
Sentenza Cassazione n. 13597/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris