Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25586/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9155-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 2733/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 09155 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- R.1g. 9155/2021 Agenzia delle entrate C/ IGC [OSCURATO:PERSONA] che: L'Acenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita ca:Estale di immobile sito in Roma, Via S. Aurea, micnDzona 1 - centro storto , ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

La (7R dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che "nel caso in esame, nell'atto atto attributivo della nuova rendita ca:Estale non sono indicate le caratteristiche edilizie strutturali e sp acifiche dell'unità immobiliare né del fabbricato che la comprende, con specificazione in ordine ai vantaggi concretamente ritraibili da immobile, sì da giustificare l'ampio scostamento rispetto alla classe origrnaria.

Nè la motivazione dell'avviso di classamento può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avv,?rso lo stesso.

Non avendo l'Agenzia assolto l'onere probatorio come ora specificato, consegne l'illegittimità dell'atto impugnato ". centribuente si costituisce con controricorso.

Cc r siderato che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della

I. 212 del 2000, art. 7 della

I. 241/1990, art. 3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR statuito in mariera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione deg i atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione.

2. motivo è inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all"art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 2155 del 2017; conf.

Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di ride:erminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi deil'art. 1, comma 335, della

I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il ‘./dore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto ali analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e 3i relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unil:à immobiliare» (Ca!;s. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; 29988 del 2019 in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), sen::a peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

4. Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi espressi dalla giur sprudenza di questa Corte, sopra richiamati, avendo statuito che "nel caso in esame, nell'atto atto attributivo della nuova rendita ca':Estale non sono indicate le caratteristiche edilizie strutturali e specifiche dell'unità immobiliare né del fabbricato che la comprende, con specificazione in ordine ai vantaggi concretamente ritraibili dal'immobile, sì da giustificare l'ampio scostamento rispetto alla classe originaria.

Nè la motivazione dell'avviso di classamento può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso.

Non avendo l'Agenzia assolto l'onere probatorio con- e ora specificato, consegne l'illegittimità dell'atto impugnato".

5. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. :

15. P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pag3mento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi, euro 200;00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella mis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9155-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 2733/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09155 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.1g. 9155/2021 Agenzia delle entrate C/ IGC [OSCURATO:PERSONA] che: L'Acenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita ca:Estale di immobile sito in Roma, Via S. Aurea, micnDzona 1 - centro storto , ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La (7R dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che "nel caso in esame, nell'atto atto attributivo della nuova rendita ca:Estale non sono indicate le caratteristiche edilizie strutturali e sp acifiche dell'unità immobiliare né del fabbricato che la comprende, con specificazione in ordine ai vantaggi concretamente ritraibili da immobile, sì da giustificare l'ampio scostamento rispetto alla classe origrnaria. Nè la motivazione dell'avviso di classamento può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avv,?rso lo stesso. Non avendo l'Agenzia assolto l'onere probatorio come ora specificato, consegne l'illegittimità dell'atto impugnato ". centribuente si costituisce con controricorso. Cc r siderato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212 del 2000, art. 7 della I. 241/1990, art. 3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR statuito in mariera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione deg i atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione. 2. motivo è inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all"art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 2155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di ride:erminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi deil'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il ‘./dore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto ali analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e 3i relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unil:à immobiliare» (Ca!;s. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; 29988 del 2019 in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), sen::a peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. 4. Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi espressi dalla giur sprudenza di questa Corte, sopra richiamati, avendo statuito che "nel caso in esame, nell'atto atto attributivo della nuova rendita ca':Estale non sono indicate le caratteristiche edilizie strutturali e specifiche dell'unità immobiliare né del fabbricato che la comprende, con specificazione in ordine ai vantaggi concretamente ritraibili dal'immobile, sì da giustificare l'ampio scostamento rispetto alla classe originaria. Nè la motivazione dell'avviso di classamento può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso. Non avendo l'Agenzia assolto l'onere probatorio con- e ora specificato, consegne l'illegittimità dell'atto impugnato". 5. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. : 15. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pag3mento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi, euro 200;00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella mis
Sentenza Cassazione n. 25586/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris