CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27357/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 19181 /2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 3987/2023, depositata il 22 giugno2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2015. R.G. N.19181/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di notificava, in data 4 gennaio 2021, a [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di medico con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con l’INPS, nonché attività libero- professionale, avviso di accertamento n. TF501AP02748/2020, con il quale accertava, nei suoi confronti, un maggior reddito non dichiarato di € 99.351,00 (in luogo di quello dichiarato di € 9.695,00) per attività di visite per rinnovo patenti, per l’anno d’imposta 2015, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni ed interessi. 2. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli la quale, con sentenza n. 3593/2022, pronunciata il 16 marzo 2022 e depositata in segreteria il 21 marzo 2022, lo rigettava, condannando lo stessocontribuente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame da parte del [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania , con sentenza n. 3987/2023, pronunciata l’8 giugno 2023 e depositata in segreteria il 22 giugno 2023, accoglieva l’appello, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso tale ultima sentenza ha propo sto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata per la discussione l’adunanza camerale del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. R.G. N.19181/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, e 41-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che esso aveva fornito prova della propria maggiore pretesa, sulla base della contabilità del contribuente e dei riscontri incrociati con la documentazione fornita dalla Motorizzazione civile di Napoli, che avevano giustificato un giudizio di incompletezza ed inidoneità della contabilità fornita dallo stesso contribuente. 2. Il motivo èfondato. L’Ufficio ha effettuato il proprio accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e cioè sulla base di analisi della contabilità del contribuente e di verifiche e riscontri incrociati con la Motorizzazione civile di Napoli, che ha comunicato all’Ufficio il numero delle visite effettuate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] per procedere ai rinnovi della patente auto, applicando altresì il compenso che il contribuente ha esposto (nella propria contabilità) di avere percepito per ogni singola prestazione resa. L’Ufficio ha, quindi , correttamente determinato il maggior reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordati, spettando, di conseguenza, al contribuente fornire la prova contraria. Non può dirsi, pertanto, che l’Ufficio non avrebbe fornito la prova del maggior credito, ragion per cui si impone la necessità che, in sede di rinvio, venga rivalutato il quadro probatorio in ordine all’accertamento fiscale dedotto in causa a carico del R.G. N.19181/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del riparto dell’onere probatorio come applicabile in ambito tributario. 3. Il ricorso deve,quindi, essere accolto. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese