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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11115/2026

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rrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale in atti dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli-controricorrente–avverso la sentenza n. 5446/19/2022 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 15.7.2022, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/20261.[OSCURATO:PERSONA], già socio ed amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. esuccessivamente liquidatore della stessa, impugnava l’avviso diaccertamento n.

TF3030603613/2019, relativo all’anno di imposta 2014,emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dal registro delleimprese in data 4.4.2018, con il quale venivano recuperate maggioriimposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi.2.La C.T.P.

DI Napoli accoglieva il ricorso, sul rilievo che la società Pegasos.r.l. non era mai stata destinataria di un pregresso avviso diaccertamento, oltre al fatto che il liquidatore finale della società non era ilPalma, bensì altro soggetto.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate, affermando che, a seguito della riforma dell’art.2495, comma 2, c.c., la cancellazione dal registro delle imprese producel’effetto dell’estinzione della società, anche in presenza di rapporti nondefiniti.

L’Agenzia avrebbe dovuto fornire prova di quanto il Palma avessepercepito in esito alla cancellazione della società di capitali ed agire, in viaimpositiva, entro tale limite, ma tale prova non era stata fornita.4.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a ununico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6.

E’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo – rubricato «violazione dell’art. 2945 c.c.,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.» - l’Agenzia delleEntrate deduce che la CTR ha confuso la titolarità del debito con la suaesigibilità.

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese isoci subentrano ex lege nei rapporti attivi e passivi già facenti capo allasocietà estinta, anche laddove i soci non abbiano goduto di alcun riparto inNumero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/2026base al bilancio finale di liquidazione.

Aspetto diverso era l’aggredibilità delpatrimonio del socio.

In altre parole, il conseguimento in fase diliquidazione di una società di una quota di attivo non fungerebbe dapresupposto per l’insorgere del fenomeno successorio, come erroneamenteritenuto dai giudici di appello, ma rappresenterebbe una mera limitazionedi responsabilità già passata in capo ai soci.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Va dato preliminarmente atto che la C.T.R. ha ritenuto che la societàPegaso s.r.l. fosse già estinta al momento della notifica dell’avviso diaccertamento a ciascuno degli ex soci ( tra cui l’intimato [OSCURATO:PERSONA]),nonostante la cancellazione dal registro delle imprese fosse avvenuta dopol’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n.175/2014, che sancisce la sopravvivenza della società per cinque annidalla data di cancellazione a fini fiscali, con la conseguenza che, nelpredetto lasso temporale, l’avviso di accertamento “societario” vanotificato al soggetto che rivestiva la qualità di rappresentante legale almomento della cancellazione (liquidatore), il quale ultimo è legittimato adimpugnarlo, mentre, se è decorso il quinquennio, verificandosi l’estinzione,l’avviso di accertamento va notificato agli ex soci.1.3.

La statuizione della C.T.R., secondo cui, appunto, la società era giàestinta al momento della notifica dell’avviso di accertamento, non è stataimpugnata da alcuna delle parti ed è pertanto passata in giudicato.1.4.

Tanto premesso, questa Corte, a sezioni unite (6070/13; 6071/13;6072/13) ha chiarito, nella vigenza della disciplina antecedente lamodifica introdotta dall’art. 28 cit., che, a seguito dell’estinzione dellasocietà, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene adeterminarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapportiobbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbeingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, iquali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazioneNumero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/2026o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui eranosoggetti pendente societate.

Ne discende che i soci, peculiari successoridella società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facentecapo all’ente — la cui estinzione è in parte equiparabile alla morte dellapersona fisica, ai sensi dell’art.110 c.p.c — in situazione di litisconsorzionecessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dallascindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 21188/14).

Inparticolare, la responsabilità dei soci varia a seconda della tipologiasocietaria: i soci di una società di capitali rispondono nei limiti di quantoricevuto durante la liquidazione, mentre i soci di una società di personesono responsabili illimitatamente, senza alcun limite di importo.1.5.

Ne consegue che l’atto impositivo che abbia ad oggetto l’accertamentodi debiti della società estinta (sia in ipotesi di cancellazione ante 13dicembre 2014 che, successivamente al decorso del quinquennio, per lecancellazioni avvenute dopo l’entrata in vigore dell’art. 28 del decretolegislativo n. 175/2014), deve necessariamente essere notificato agli exsoci e questi ultimi sono pertanto legittimati processualmente sia dal lato1.6.

Infatti, questa Corte, sempre a Sezioni Unite, ha ulteriormentechiarito, nella sentenza n. 3625/2025, che sul piano processuale, lacancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dalmomento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva lasocietà stessa della capacità di stare in giudizio, in modo tale che qualoral’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società èparte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o neiconfronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc.civ.Numero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/20261.7.

Successivamente, nell’ordinanza n. 19491 del 2025, è stato ancoraprecisato che l’avviso di accertamento relativo alla posizione della società,potrà costituire, una volta divenuto definitivo, il titolo sulla base del qualespiccare gli avvisi ‘personali’ nei confronti dei soci.

Nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributariodella società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, ilpresupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale diliquidazione, di cui al 3 (già 2) co. dell’art. 2495 cod. civ., integra, oltre allamisura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, unacondizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non allalegittimazione ad causam dei soci stessi; questo presupposto, secontestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che facciavalere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5 D.P.R. n. 602/73 e 60D.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazionefinanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesseradicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, perquanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovverol’escussione di garanzie; la verifica del presupposto dell’avvenutariscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendoun elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento daindirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5 D.P.R. n.602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdottodalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamentenotificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, dao nei confronti dei soci quali successori della società stessa.1.8.

In applicazione dei suesposti principi, poiché oggetto del presentegiudizio è, per quello che risulta dagli atti di causa, un avviso diNumero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/2026accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., a mente delquale sono state infatti accertate maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA,ritualmente notificato ai soci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la verificadel presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilanciofinale di liquidazione da parte dell’intimato [OSCURATO:PERSONA], concernendo unelemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento daindirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5 D.P.R. n.602/73, non può trovare ingresso, diversamente da quanto erroneamenteritenuto dai giudici di appello, in questo giudizio, il cui oggetto èesclusivamente l’accertamento dei debiti sociali tributari, cui dovràprovvedere il giudice del rinvio.2.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltreche per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale in atti dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli-controricorrente–avverso la sentenza n. 5446/19/2022 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 15.7.2022, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/20261.[OSCURATO:PERSONA], già socio ed amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. esuccessivamente liquidatore della stessa, impugnava l’avviso diaccertamento n. TF3030603613/2019, relativo all’anno di imposta 2014,emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dal registro delleimprese in data 4.4.2018, con il quale venivano recuperate maggioriimposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi.2.La C.T.P. DI Napoli accoglieva il ricorso, sul rilievo che la società Pegasos.r.l. non era mai stata destinataria di un pregresso avviso diaccertamento, oltre al fatto che il liquidatore finale della società non era ilPalma, bensì altro soggetto.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate, affermando che, a seguito della riforma dell’art.2495, comma 2, c.c., la cancellazione dal registro delle imprese producel’effetto dell’estinzione della società, anche in presenza di rapporti nondefiniti. L’Agenzia avrebbe dovuto fornire prova di quanto il Palma avessepercepito in esito alla cancellazione della società di capitali ed agire, in viaimpositiva, entro tale limite, ma tale prova non era stata fornita.4.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a ununico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6. E’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo – rubricato «violazione dell’art. 2945 c.c.,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.» - l’Agenzia delleEntrate deduce che la CTR ha confuso la titolarità del debito con la suaesigibilità. In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese isoci subentrano ex lege nei rapporti attivi e passivi già facenti capo allasocietà estinta, anche laddove i soci non abbiano goduto di alcun riparto inNumero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/2026base al bilancio finale di liquidazione. Aspetto diverso era l’aggredibilità delpatrimonio del socio. In altre parole, il conseguimento in fase diliquidazione di una società di una quota di attivo non fungerebbe dapresupposto per l’insorgere del fenomeno successorio, come erroneamenteritenuto dai giudici di appello, ma rappresenterebbe una mera limitazionedi responsabilità già passata in capo ai soci.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Va dato preliminarmente atto che la C.T.R. ha ritenuto che la societàPegaso s.r.l. fosse già estinta al momento della notifica dell’avviso diaccertamento a ciascuno degli ex soci ( tra cui l’intimato [OSCURATO:PERSONA]),nonostante la cancellazione dal registro delle imprese fosse avvenuta dopol’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n.175/2014, che sancisce la sopravvivenza della società per cinque annidalla data di cancellazione a fini fiscali, con la conseguenza che, nelpredetto lasso temporale, l’avviso di accertamento “societario” vanotificato al soggetto che rivestiva la qualità di rappresentante legale almomento della cancellazione (liquidatore), il quale ultimo è legittimato adimpugnarlo, mentre, se è decorso il quinquennio, verificandosi l’estinzione,l’avviso di accertamento va notificato agli ex soci.1.3. La statuizione della C.T.R., secondo cui, appunto, la società era giàestinta al momento della notifica dell’avviso di accertamento, non è stataimpugnata da alcuna delle parti ed è pertanto passata in giudicato.1.4. Tanto premesso, questa Corte, a sezioni unite (6070/13; 6071/13;6072/13) ha chiarito, nella vigenza della disciplina antecedente lamodifica introdotta dall’art. 28 cit., che, a seguito dell’estinzione dellasocietà, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene adeterminarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapportiobbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbeingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, iquali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazioneNumero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/2026o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui eranosoggetti pendente societate. Ne discende che i soci, peculiari successoridella società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facentecapo all’ente — la cui estinzione è in parte equiparabile alla morte dellapersona fisica, ai sensi dell’art.110 c.p.c — in situazione di litisconsorzionecessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dallascindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 21188/14). Inparticolare, la responsabilità dei soci varia a seconda della tipologiasocietaria: i soci di una società di capitali rispondono nei limiti di quantoricevuto durante la liquidazione, mentre i soci di una società di personesono responsabili illimitatamente, senza alcun limite di importo.1.5. Ne consegue che l’atto impositivo che abbia ad oggetto l’accertamentodi debiti della società estinta (sia in ipotesi di cancellazione ante 13dicembre 2014 che, successivamente al decorso del quinquennio, per lecancellazioni avvenute dopo l’entrata in vigore dell’art. 28 del decretolegislativo n. 175/2014), deve necessariamente essere notificato agli exsoci e questi ultimi sono pertanto legittimati processualmente sia dal lato1.6. Infatti, questa Corte, sempre a Sezioni Unite, ha ulteriormentechiarito, nella sentenza n. 3625/2025, che sul piano processuale, lacancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dalmomento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva lasocietà stessa della capacità di stare in giudizio, in modo tale che qualoral’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società èparte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o neiconfronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc.civ.Numero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/20261.7. Successivamente, nell’ordinanza n. 19491 del 2025, è stato ancoraprecisato che l’avviso di accertamento relativo alla posizione della società,potrà costituire, una volta divenuto definitivo, il titolo sulla base del qualespiccare gli avvisi ‘personali’ nei confronti dei soci. Nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributariodella società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, ilpresupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale diliquidazione, di cui al 3 (già 2) co. dell’art. 2495 cod. civ., integra, oltre allamisura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, unacondizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non allalegittimazione ad causam dei soci stessi; questo presupposto, secontestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che facciavalere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5 D.P.R. n. 602/73 e 60D.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazionefinanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesseradicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, perquanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovverol’escussione di garanzie; la verifica del presupposto dell’avvenutariscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendoun elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento daindirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5 D.P.R. n.602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdottodalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamentenotificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, dao nei confronti dei soci quali successori della società stessa.1.8. In applicazione dei suesposti principi, poiché oggetto del presentegiudizio è, per quello che risulta dagli atti di causa, un avviso diNumero registro generale 25017/2022Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 11115/2026Data pubblicazione 25/04/2026accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., a mente delquale sono state infatti accertate maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA,ritualmente notificato ai soci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la verificadel presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilanciofinale di liquidazione da parte dell’intimato [OSCURATO:PERSONA], concernendo unelemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento daindirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5 D.P.R. n.602/73, non può trovare ingresso, diversamente da quanto erroneamenteritenuto dai giudici di appello, in questo giudizio, il cui oggetto èesclusivamente l’accertamento dei debiti sociali tributari, cui dovràprovvedere il giudice del rinvio.2. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltreche per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 11115/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris