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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46388/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e in quanto il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni (violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.) non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).

Era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601).

Comunque, deve rilevarsi che nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili: "Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse" (Sez. 2 - , Sentenza n. 22962 del 31/05/2022 Cc. (dep. 13/06/2022) Rv. 283409 - 01).

Il ricorrente, del resto, non contesta la spontaneità delle dichiarazioni.

2. Il motivo sulle circostanze attenuanti generiche risulta generico e manifestamente infondato.

La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando la gravità del fatto (in relazione all'importo in contestazione, elementi passivi fittizi per euro 260.000,00) e all'assenza di elementi positivi da valutare.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e in quanto il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni (violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.) non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601). Comunque, deve rilevarsi che nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili: "Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse" (Sez. 2 - , Sentenza n. 22962 del 31/05/2022 Cc. (dep. 13/06/2022) Rv. 283409 - 01). Il ricorrente, del resto, non contesta la spontaneità delle dichiarazioni. 2. Il motivo sulle circostanze attenuanti generiche risulta generico e manifestamente infondato. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando la gravità del fatto (in relazione all'importo in contestazione, elementi passivi fittizi per euro 260.000,00) e all'assenza di elementi positivi da valutare. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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