CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 26934/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto n. 4056/2020 del Tribunale di Brescia depositato il 26 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Brescia rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Emegwamor chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che la trattazione del ricorso ha subito un rinvio conseguente alla affermata opportunità di attendere decisione della Corte costituzionale sulla, allora pendente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comnna 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 (ordinanza interlocutoria del 11 novembre 2021); che il ricorrente ha depositato ulteriore memoria; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35 -bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "E' autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inannmissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35 -bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35 -bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che nella seconda memoria il ricorrente deduce sul punto che: prima della citata pronuncia a sezioni unite vi sarebbe stato nella giurisprudenza di legittimità un orientamento "maggioritario" che avrebbe ritenuto conforme al precetto di legge procure speciali del tipo di quella sopra esaminata; la sentenza delle sezioni unite avrebbe segnato un "mutamento nell'interpretazione della norma processuale" in questione; tale mutamento nell'interpretazione della norma "non può produrre effetti" nei confronti di esso ricorrente che avrebbe "confidato, in buona fede nei precedenti orientamenti"; che tale deduzione è manifestamente infondata, in quanto: nella giurisprudenza di legittimità non vi è mai stato contrasto quanto all'interpretazione della norma di diritto processuale speciale in discorso; le decisioni che la questione hanno trattato prima della citata sentenza resa a sezioni unite erano nel senso fatto proprio da tale sentenza che, invece, evidenzia che solo una delle "possibili opzioni ermeneutiche" rispetto al dato normativo è quella qui affermata dal ricorrente che, però, avrebbe rischiato di «svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non consentita dal sistema — cfr. Cass., S.U., 30 marzo 2021, n.8776» e rimarcando altresì che «la lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi anche l'interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo, infatti, esser sollevato l'incidente di costituzionalità ogni qual volta l'opzione ermeneutica supposta conforme a Costituzione sia incongrua rispetto al tenore letterale della norma stessa (v. Corte Cost. sentenze n. 78 del 2012; n. 49 del 2015; n. 36 del 2016 e n. 82 del 2017, ricordate da Cass., S.U., 22 marzo 2019, n. 8230)»; che il ricorso è in conclusione inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente autenticò; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. C